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Sentenza

In materia di sequestro per violazioni tributarie, gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria.
In materia di sequestro per violazioni tributarie, gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1° aprile – 12 giugno 2014, n. 24874
Presidente Squassoni – Relatore Franco

Svolgimento del processo

Con decreto del 19 ottobre 2013 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma autorizzò la perquisizione e il sequestro presso la società cooperativa 29 giugno e nei confronti di B.S. di cose necessarie allo accertamento di violazioni tributarie ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 633/1972 e 70 d.P.R. 600/1973, ed in particolare a reati tributari in materia di IVA e di imposte sui redditi.
Il tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, confermò il provvedimento di sequestro probatorio ritenendo sussistente il fumus delle violazioni ipotizzate stante lo scollamento tra il volume d'affari e i redditi della società cooperativa ed in considerazione dei rapporti tra tale società e il B., anche con riferimento ai redditi della moglie erogati dalla società ed alle cospicue proprietà immobiliari del B.. La documentazione sequestrata era poi pertinente agli accertamenti in corso. Il tribunale peraltro annullò il provvedimento di sequestro con riferimento alle banconote, all'orologio ed ai gioielli sequestrati.
L'indagato, a mezzo dell'avv. A.D., propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione sui presupposti del provvedimento adottato. Ricorda che la guardia di finanza aveva chiesto la autorizzazione ad effettuare un accesso presso una privata dimora e ad acquisire documentazione ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 633/1972. In base a tale disposizione l'accesso poteva essere autorizzato solo in caso di gravi indizi di violazioni alle norme del decreto stesso. Sul punto l'ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione perché si limita a fare riferimento ad una asserita sproporzione tra i redditi del B. e il suo patrimonio, priva però di riscontro. L'ordinanza impugnata non svolge alcuna valutazione sui dati indicati nella relazione della guardia di finanza specialmente sul giudizio di sproporzione tra redditi e patrimonio (che non vengono nemmeno indicati) sicché l'affermazione di una sproporzione è del tutto apodittica. Del resto la mancanza di motivazione colpisce anche la relazione della GdF la quale si limita a riprodurre i redditi degli ultimi tre anni e ad elencare il patrimonio formato tra il 1987 e il 2007. Il giudizio di sproporzione non può quindi effettuarsi trattandosi di grandezze tra loro prive di alcuna correlazione causale.
Deduce inoltre che l'art. 52 cit. postula la ricorrenza di gravi indizi di violazione delle norme di cui al decreto sull'IVA. Ora, anche ad ammettere che esista la suddetta grave sproporzione, non si comprende come essa potrebbe essere grave indizio di violazione delle norme in materia di IVA.
Lamenta poi che l'ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione sul vincolo di pertinenzialità tra quanto sequestrato e le violazioni che si assumono commesse.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento che non costituisce valida decisione di una richiesta di riesame relativa ad una misura probatoria o cautelare reale e che pertanto non può essere impugnato con un ricorso per cassazione secondo la procedura prevista per detti provvedimenti dall'art. 325 cod. proc. pen.
Nella specie, infatti, si è trattato non già di una misura cautelare reale o di una sequestro probatorio, bensì semplicemente di una autorizzazione rilasciata dal PM alla GdF per accedere, nel corso delle normali attività ispettive di natura amministrativa, a locali adibiti anche ad abitazione o a locali diversi da quelli indicati dal primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questa disposizione, invero, prevede, al primo comma, che gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e la GdF possono accedere nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Il secondo comma inoltre dispone che qualora si tratti di locali diversi da quelli indicati nel primo comma, l'accesso «può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni».
E' pacifico che si tratta di attività amministrativa e non di polizia giudiziaria. Secondo la giurisprudenza, invero, «In materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale "notitia criminis ", in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale» (Sez. III, 7.2.2007, n. 12017, Monni, m. 235927; conf. Sez. III, 3.12.1997, n. 1668 del 1998, Riberti, m. 209572; Sez. III, 11.10.1995, n. 11307, Pariani, m. 202943).
L'autorizzazione del procuratore della Repubblica, pertanto, opera solo sul piano amministrativo e non si risolve in un provvedimento con cui venga disposta o autorizzata una misura cautelare o probatoria ai fini penali. Del resto, l'accesso nei locali in questione è finalizzato non già al sequestro di beni o documenti ma solo «allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni». Il comma settimo dell'art. 52 cit., dispone che «i documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri». L'accesso pertanto non è diretto al sequestro preventivo o probatorio di cose o documenti, ma specificamente ad estrarre copie di documenti, libri o registri e ad impedire la loro futura alterazione o sottrazione. Nella specie, del resto, non risulta che documenti, libri o registri siano stati sequestrati.
Pertanto, contro il provvedimento del procuratore della Repubblica di autorizzazione all'accesso in locali adibiti anche ad abitazione o in locali diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 52 cit., non era esperibile il rimedio della richiesta di riesame al tribunale, non trattandosi appunto di provvedimento che disponeva una misura cautelare o probatoria secondo le norme del codice di rito.
Ed il provvedimento erroneamente emesso dal tribunale del riesame non è di conseguenza nemmeno impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.
In realtà, nel caso in esame era ravvisabile una impropria misura probatoria (o cautelare) assunta di iniziativa della GdF solo relativamente al sequestro dell'orologio Rolex, dei gioielli e delle banconote, in relazione ai quali non si estendeva certamente l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal procuratore della Repubblica solo ai sensi dell'art. 52 cit. Di tali beni peraltro il tribunale del riesame ha correttamente disposto la restituzione, sicché il ricorso per cassazione non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto questo limitato profilo.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Poiché deve ritenersi che la causa di inammissibilità del ricorso non sia colpevole, essendo giustificata dall'errore in cui è incorso il tribunale del riesame nel ritenere che i documenti, i libri e le scritture fossero stati sottoposti a sequestro probatorio o a misura cautelare reale, non può essere pronunciata condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente va quindi condannato solo al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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