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Sentenza

Imputata del delitto di false fatturazioni concorda la pena e patteggia. Il GUP del Tribunale di Trapani in aggiunta all'accordo sospende la pena. La Cassazione annulla con rinvio.
Imputata del delitto di false fatturazioni concorda la pena e patteggia. Il GUP del Tribunale di Trapani in aggiunta all'accordo sospende la pena. La Cassazione annulla con rinvio.
Cassazione penale  sez. II   Data:    18/11/2014 ( ud. 18/11/2014 , dep.03/12/2014 ) Numero:    50677

                         LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GENTILE   Mario          -  Presidente   -                     
    Dott. IANNELLI  Enzo      -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. MACCHIA   Alberto        -  Consigliere  -                     
    Dott. CERVADORO Mirella        -  Consigliere  -                     
    Dott. ALMA      Marco Maria    -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
             P.V. N. IL (OMISSIS); 
    avverso la sentenza n. 703/2014 TRIBUNALE di TRAPANI, del 08/05/2014; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI; 
    Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso; 
    Udite  le conclusioni del S. Procuratore generale, Dr. Galli Massimo, 
    per l'annullamento senza rinvio della sentenza. 
                     


    Fatto
    OSSERVA

    P.V., imputata del delitto di false fatturazioni ex art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., dal gip del tribunale di Trapani in data 8.5.2014 che, oltre all'applicazione della pena come concordata, disponeva la sospensione condizionale della pena.

    Il ricorso è fondato.

    In sede di patteggiamento non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto tra le parti, apponendo ad esso una condizione non prevista dalle stesse.

    Condizione, giuste le richieste e del P.G. e della stessa interessata, che può essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità.
    PQM
    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione della pena, sospensione che elimina.

    Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.

    Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014
Avv. Antonino Sugamele

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