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Sentenza

Il Tribunale di Trapani nega la convalida dell'arresto di un algerino in relazione ai presunti disturbi mentali accertati dall'Ausl. Su ricorso della Procura della Repubblica di Trapani la Cassazione annulla e dichiara l'arresto legalmente eseguito.
Il Tribunale di Trapani nega la convalida dell'arresto di un algerino in relazione ai presunti disturbi mentali accertati dall'Ausl. Su ricorso della Procura della Repubblica di Trapani la Cassazione annulla e dichiara l'arresto legalmente eseguito.
Cassazione penale  sez. I   
Data:
    16/10/2013 ( ud. 16/10/2013 , dep.05/12/2013 ) 
Numero:
    48886
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BARDOVAGNI Paolo         -  Presidente   -                     
    Dott. BONITO     Francesc -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. BARBARISI  Maurizio      -  Consigliere  -                     
    Dott. LOCATELLI  Giuseppe      -  Consigliere  -                     
    Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.    -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI; 
    nei confronti di: 
              M.M. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza  n.  12130/2011 TRIB.SEZ.DIST.  di  ALCAMO,  del 
    19/03/2011; 
    sentita  la  relazione  fatta dal Consigliere Dott.  FRANCESCO  MARIA 
    SILVIO BONITO; 
    lette  le  conclusioni  del PG Dott. D'Ambrosio  Vito,  il  quale  ha 
    chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Con ordinanza del 19 marzo 2013 il Tribunale di Trapani negava la convalida dell'arresto di M.M., cittadino algerino, eseguito alle ore 10,45 del (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quinquies.

    A sostegno della decisione il tribunale richiamava i disturbi mentali gravi accertati il (OMISSIS) a carico del M. dal dipartimento di salute mentale dell'Ausl (OMISSIS), il trattamento sanitario obbligatorio applicato al medesimo il 13.2.2011 convalidato il 15 successivo, gli accertamenti eseguiti presso l'ospedale di (OMISSIS), lo stesso comportamento dell'arrestato in sede di convalida, espressivo, per il giudice, di un palese disagio psichico, per dedurre da essi che l'interessato, per le sue condizioni di salute mentale, non era nelle condizioni di dare esecuzione agli ordini emessi nei suoi confronti il 6.11.2010 ed il 18.1.2011 di lasciare il territorio nazionale, organizzando il necessario viaggio di allontanamento dal territorio dello Stato. Di qui, per il Tribunale, la ricorrenza di un giustificato motivo di trattenimento nel territorio nazionale.

    2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Procuratore della Repubblica di Trapani denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare deducendo: i provvedimenti di espulsione ed i conseguenti ordini di allontanamento risalgono al novembre 2010 ed al gennaio 2011, di guisa che v'è incongruenza logica nella motivazione impugnata avuto riguardo alla cronologia temporale degli eventi, essendo stata accertata la condotta di reato il (OMISSIS) e soltanto allora rilevate le condizioni psichiche del M.; dette condizioni non è affatto provato che sussistessero alla data degli ordini ed a quelle immediatamente successive in cui si consumò la condotta omissiva di rilevanza penale; il 18.1.2011, giorno di notifica del decreto prefettizio di espulsione e dell'ordine questorile, il M. comparve davanti al Tribunale di Messina che convalidò l'arresto in flagranza di reato e lo condannò alla pena di giustizia all'esito di giudizio direttissimo; in tale occasione non fu rilevata alcuna incapacità psichica dell'imputato, al quale peraltro è stata diagnosticata una sindrome etilica, in quanto tale necessariamente di carattere transeunte; il Tribunale ha dichiarato l'esistenza di una incidente incapacità psichica dell'arrestato anticipandola a periodi antecedenti in assenza di un accertamento peritale.

    3. Con ragionata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ancorchè non influente sullo stato di libertà personale del prevenuto.

    4. Il ricorso è fondato.

    In considerazione dei limiti del sindacato che la disciplina processuale riconosce al giudice della convalida, il controllo che il giudice svolge ex post non può essere tale da sostituire del tutto, con un autonoma rivalutazione fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto, il diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto effettuato dalla polizia giudiziaria (Sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza, rv. 223962).

    La polizia giudiziaria, alla quale non incombe il dovere di una specifica motivazione, deve porre in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti per operare l'arresto in flagranza. In sede di convalida dell'arresto il giudice deve pertanto compiere una valutazione diretta esclusivamente a stabilire la sussistenza del "fumus commissi delicti", allo scopo di stabilire, "ex post", se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che la delibazione giurisdizionale, in detta fase, possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali (Sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza, rv. 223963) e, in particolare, quella destinata a verificare la sussistenza delle condizioni per adottare una misura cautelare. Il giudice della convalida è tenuto, giova ribadirlo, a compiere il controllo dei presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi (Sez. 6, 6 maggio 1993, dep. 25 giugno 1993, D'Avirro, rv. 195470; Cass., Sez. 6, 27/11/2012, n. 5048).

    Come si è detto in narrativa, nel caso in esame il giudice della convalida ha, invece, rivalutato l'operato della polizia giudiziaria senza tenere conto dell'ambito del discrezionale apprezzamento - in concreto qui legittimamente esercitato come prospettato dal ricorrente - istituzionalmente a essa riservato, sovrapponendo un propria autonoma interpretazione dei fatti e pervenendo ad una rivalutazione di condotte pregresse (le condizioni di salute mentale al momento di adempiere all'obbligo di rimpatrio) che nessun rilievo avrebbero potuto avere ai fini della sussistenza della flagranza.

    L'annullamento del provvedimento impugnato rende ex art. 620 c.p.p., lett. l), superfluo il rinvio, tenuto conto che, una volta annullato il diniego di convalida, l'arresto in flagranza operato nella vicenda de qua va ritenuto legittimamente operato dalla polizia giudiziaria.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'arresto legalmente eseguito.

    Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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