Il Magistrato di sorveglianza, nei confronti del detenuto in regime di 41 bis ord. pen., può disporre il trattenimento di una missiva inviata dallo stesso, quando il contenuto della lettera presenti frasi equivoche e non intellegibili.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 ottobre – 7 novembre 2014, n. 46116
Presidente Giordano - Relatore Cavallo
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza deliberata il 4 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da G.G. , sottoposto a regime detentivo ex art. 41 bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede in data 30 ottobre 2012 che disponeva il trattenimento di una missiva inviata dal detenuto.
1.1 Il Tribunale motivava la sua decisione osservando:
- che il provvedimento di trattenimento della missiva, seppure succintamente motivato, recava fondato riferimento all'ambiguità del contenuto complessivo della lettera ("contenente frasi dal significato oscuro" riferentisi a "contesti poco chiari") il cui inoltro poteva quindi effettivamente costituire pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, sussistendo il pericolo che le parole usate contenessero "messaggi criptati";
- che il detenuto era stato immediatamente informato del mancato inoltro della missiva, ciò risultando dalla relata di notifica e dal riferimento, contenuto nel reclamo, agli estremi del provvedimento impugnato (numero di pratica);
- che nessuna effettiva lesione del diritto di difesa era ravvisabile nella dedotta circostanza che il detenuto non fosse stato sentito dal collegio pur avendone fatto richiesta, ciò non prevedendo il procedimento instauratosi a seguito di reclamo ex art. 18, comma 6, Ord. Pen..
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato deducendone l'illegittimità per violazione di legge, censurando, in particolare, il comportamento dell'Amministrazione di non comunicare la motivazione del provvedimento di trattenimento, ritenuto illegittimo, non consentendo esso al detenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto adeguatamente sia delle ragioni per le quali il G. non aveva diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dei reclami avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza, dal momento che il reclamo ex art. 18 ter, comma 5 Ord. Pen. per espressa previsione normativa viene effettivamente definito con il "procedimento semplificato" di cui all'art. 14 ter, Ord. Pen. (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 26082 del 22/05/2013 - dep. 13/06/2013, Mandalà, Rv. 255923); fu adottato il provvedimento di trattenimento di una missiva inviata dal detenuto (in partenza), sia delle ragioni per le quali fu adottato il provvedimento di non inoltro al destinatario e di trattenimento di una missiva redatta al detenuto, atteso il significato oscuro di alcune frasi ed il tenore complessivo poco decifrabile delle stesse.
1.2 Quanto poi al rilievo con il quale si evidenzia che il ricorrente non ha avuto contezza delle ragioni del trattenimento della missiva ma del solo fatto storico del concreto esercizio del potere di trattenimento della missiva, va anzitutto evidenziato che questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare “come debba ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 ter Ord. Pen., sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 della Costituzione (quest'ultimo richiamato in relazione agli articoli 8 e 13 della Convenzione EDU), nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né prenderne visione, atteso che l'accesso ad essa vanificherebbe la decisione del giudice sul gravame” (Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011 - dep. 21/12/2011, Lo Piccolo, Rv. 252188).
1.2.1 Al riguardo occorre per altro considerare, per un verso, che il comma 5 dell'art. 18 ter Ord. Pen. prevede, in effetti, che il detenuto e l'internato siano immediatamente informati dell'avvenuto trattenimento e che nel procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati non sussiste un diritto dell'interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione epistolare trattenuta (Sez. 1, n. 7505 del 25/01/2011 - dep. 25/02/2011, Trigila, Rv. 249803); per altro verso, che nel caso di specie il diritto di difesa del detenuto non risulta aver subito alcuna effettiva ed illegittima compressione, dal momento che trattandosi di mancato inoltro di una lettera redatta dal detenuto, lo stesso ne conosceva perfettamente il contenuto e ben poteva spiegare, attraverso il reclamo, il significato della missiva di cui era autore.
1.3 Nel caso particolare è stato specificato, in altri termini, che al G. fu dato tempestivo avviso del trattenimento della missiva, che trovava giustificazione nell'interesse - più ampio rispetto a quello, pur rilevante, del singolo, alla segretezza della corrispondenza - diretto a scongiurare il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Istituto, rappresentato dalla presenza nella missiva censurata di frasi equivoche e non intellegibili, il che porta ad escludere qualsiasi effettiva violazione del diritto di difesa, specie ove si consideri che l'interessato ha comunque proposto reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della missiva, provocando così un controllo di legittimità e di merito da parte del Tribunale di Sorveglianza, come di fatto avvenuto nel caso in esame, con conseguente possibilità per il difensore di accedere agli atti contenuti nel fascicolo e di depositare memorie e prospettare adeguate difese in sede di udienza camerale.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente per legge (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
11-11-2014 07:08
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