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Sentenza

Il Giudice civile ordina ad alcuni condomini di non offrire all'interno  degli  spazi  comuni  ricovero,  cibo  ed acqua ai gatti randagi e di non lavare le proprie  autovetture,  o  di  soggetti  amici, all'interno delle aree comuni.-Il Tribunale penale li condanna.
Il Giudice civile ordina ad alcuni condomini di non offrire all'interno degli spazi comuni ricovero, cibo ed acqua ai gatti randagi e di non lavare le proprie autovetture, o di soggetti amici, all'interno delle aree comuni.-Il Tribunale penale li condanna.
Tribunale  sez. I  S.Maria Capua V. 
Data:
    21/08/2014 ( ud. 23/05/2014 , dep.21/08/2014 ) 
Numero:
    2488

Classificazione

    MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - In genere

    Intestazione

                    R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                    TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE                
                             Prima Sezione Penale                        
    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica,
    in persona del Giudice dott.ssa                                      
    Alessandra   Vona   alla  pubblica  udienza  del  23  maggio  2014 ha
    pronunciato la seguente                                              
                                   SENTENZA                              
    nei confronti di:                                                    
    1)  De.  Si.  Vi. nato a Santa Maria CapuaVetere (CE) il -omissis- ed
    ivi   residente   alla   via   -omissis-,  nonché  ivi  elettivamente
    domiciliato ai sensi dell'art.161 c.p.p. alla via Santella n.2 c/o lo
    studio del nominato difensore di fiducia Avv. Michele Spina          
                                         Libero non comparso già presente
    2)  De.  Si. Gi. nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il -omissis- ed
    ivi  'residente nonché domiciliata ai sensi dell'art. 161 C.p.p. alla
    via -omissis-                                                        
                                                          Libera presente
    3)  De. Si. Lu. nato a Santa Maria .Capua Vetere (CE) il -omissis- ed
    ivi  residente alla via -omissis- nonché ivi elettivamente domiciliato
    ai  sensi  dell'art.161 c.p.p. alla via Santella n.2 c/o lo studio del
    nominato difensore di fiducia Avv. Michele Spina                     
                                         Libero non comparso già contumace
                                    IMPUTATI                             
    Del  delitto  p.  e  p.  dall'art.388  c.p.  perché non ottemperavano
    all'ordinanza  emessa  dal  G.U.  del Tribunale Civile di Santa Maria
    Capua   Vetere   Dott.ssa   Maria  Rosaria  Pupo  depositala  in data
    20.11.2009 e segnatamente non provvedevano a ripristinare l'uso della
    fontanina   e  del  pozzo  comune,  non  si  astenevano  dall'offrire
    all'interno  degli  spazi  comuni  ricovero,  cibo  ed acqua ai gatti
    randagi,                                                             
    non  ripristinavano  in  prossimità  del  portoncino  di  ingresso la
    cassetta  della  posta  delle  p.o.,  non si astenevano dal lavare le
    proprie  autovetture,  o  di  soggetti  amici, all'interno delle aree
    comuni,  non  ottemperavano all'assegnazione alle p.o. del posto auto
    coperto  nel  garage distinto dal n.2 e n.3 e del posto auto scoperto
    distinto dagli stessi numeri.                                        
    In Santa Maria Capua Vetere (CE) dal mese di dicembre 2009           
    Conclusioni                                                          
    P.M.: (Dott.G.Passaretti): chiede affermarsi la penale responsabilità
    degli imputati e la condanna alla pena di mesi uno di reclusione.    
    Parte  çivile: (Avv. Mauro Iodice) si associa alle richieste avanzate
    dal  P.M.  e chiede condannarsi gli imputati al risarcimento del danno
    come da conclusioni scritte e nota spese che deposita.               
    Difesa:  (Avv.  Michele  Spina; in sost, ex art.102 c.p.p. per delega
    orale.  Avv.  Rosanna  Santoro):  chiede l'assoluzione degli imputati
    perché il fatto non sussiste.                                        


    Fatto
    Svolgimento del processo

    Con decreto di citazione del 25 ottobre 2010 il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il giudizio nei confronti degli odierni imputati in ordine al reato; descritto in epigrafe del presente provvedimento.

    Le udienze del 28 ottobre 2011 e del 16 marzo 2012, erano rispettivamente rinviate per il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio degli imputati.

    All'udienza del 12 aprile 2011 il giudice, verificata la regolarità della costituzione delle parti ed in assenza di questioni preliminari dichiarava aperto il dibattimento, dando lettura del capo d'imputazione ed invitando le parti a formulare le richieste ammissive di prova.

    Il P.M. esponeva sinteticamente i fatti di causa e formulava richiesta di essere ammesso a provarli attraverso l'escussione dei testi di lista ritualmente depositata, l'esame degli imputati nonchè l'acquisizione quale condizione di procedibilità della denuncia querela sporta in data 30 gennaio 2010 ed in data 3 febbraio 2010 dalle persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro. presso la Stazione C.C. di Santa Maria Capua Vetere con allegati rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi nonché dell'ordinanza emessa in data 20 novembre 2009 nel procedimento n.1964/07, dal G.U. del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Maria Rosaria Pupo; la difesa di parte civile chiedeva il controesame dei testi di lista della difesa degli imputati e del P.M., l'esame degli imputati associandosi alle richieste di prova documentali; la difesa degli imputati chiedeva l'esame dei testi di lista a discarico, il controesame dei testi del P.M. ed acquisirsi quali prove documentali i bollettini di pagamento di energia elettrica ed i rilievi fotografici prodotti dagli imputati in sede di interrogatorio.

    Il giudice, ritenutele legittime e rilevanti, ammetteva ai sensi dell'art.495 c.p.p. le prove testimoniali e documentali così come richieste dalle parti ed acquisiva la documentazione prodotta ad eccezione delle prove documentali richiesta dalla difesa degli imputati riservandosene la valutazione in corso di istruzione;

    si procedeva, pertanto, all'escussione dei testi di lista del P.M. e persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro..

    Il processo era rinviato per l'assenza dei testi a discarico.

    L'udienza del 25 ottobre 2013 era rinviata per l'assenza dei testi della difesa degli imputati.

    All'udienza del 14 febbraio 2014 si procedeva all'escussione del teste a discarico Me. Vi. mentre all'udienza dell'11 aprile 2014 si procedeva all'escussione dei testi a discarico D. Le. Al. e Mu. Ca..

    All'udienza del 23 maggio 2014 si procedeva all'escussione del residuo teste a discarico Sa. Ad..

    Dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, invitate le parti a concludere e riservatosi in camera di consiglio, il giudice decideva come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.
    Diritto
    Motivi della decisione

    Le risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale hanno offerto una ricostruzione dei fatti tale da consentire un giudizio di inequivocabile attribuibilità dei medesimi pervenuti, dei quali appare pertanto corretto affermare la penale responsabilità.

    La prova dei fatti, nella loro materialità oggettiva, si fonda sulla deposizione dei testi di lista del P.M. e persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro..

    Esse trovano ulteriori profili di riscontro soggettivo nella denunca querela sporta in data 30 febbraio 2010 ed in quella sporta in data 3 febbraio 2010 dalle persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro. presso la stazione C.C. di Santa Matia Capua Vetere con allegati rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi, acquisite ai soli fini della procedibilità, dell'ordinanza emessa in data 20 novembre 209 nel procedimento n. 1964/07 dal G.U. del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Maria Rosaria Pupo, in atti nonché nelle dichiarazioni rese dai testi a discarico Me. Vi. e D. Le. Al..

    Invero, non vi sono elementi per snaturare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, precise sul piano logico-narrativo, in mancanza di qualsivoglia elemento che ne possa scalfire la credibilità, attesa la perfetta concordanza narrativa delle deposizioni in ordine alle vicende fattuali cosi come ricostruite in dibattimento.

    Deve, quindi, ritenersi assolutamente credibile, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, quanto dichiarato in giudizio dalle medesime, non essendo emersi fattori di incongruenza narrativa tali da necessitare ulteriori riscontri, talchè l'intera acquisizione dibattimentale è indubbiamente completa ed efficace a costituire un esaustivo quadro probatorio della prospettazione accusatoria formulata dall'Ufficio di Procura.

    Ebbene i testi di lista del P.M. e persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro., germane dell'imputato De. Si. Vi., riferivano concordemente di abitare in Santa Maria Capua Vetere alla via -omissis- nei pressi dell'anfiteatro dove occupavano due dei tre appartamenti in cui era diviso lo stabile di proprietà della famiglia; Riferivano che allo stabile era altresi annesso un cortile ed un appezzamento di terreno destinato giardino comuni.

    Precisavano che il terzo appartamento pur essendo nella proprietà del fratello De. Si. Vi. era occupato dalla loro madre De. Fe. Gi..

    Alla morte della signora De. Fe., avvenuta in data 30 ottobre:2006, il De. Si. Vi., che da anni abitava in appartamento sempre di sua proprietà, procedeva alla ristrutturazione dell'appartamento occupato dalla madre cosicché Del 2007 vi si trasferiva unitamente al proprio nucleo familiare tra cui i suoi due figli De. Si. Gi. e De. Si. Lu., odierni imputati. Riferivano che da quel momento rapporti tra i fratelli; le persone offese ed il De. Si. Vi., cominciavano ad incrinarsi in quanto dando esecuzione ad un testamento olografo redatto dalla signora De. Fe. il De. Si. Vi. aveva dato inizio ad attività di turbativa del possesso in quanto in beneficiario e quindi unico proprietario del fondo destinato a giardino era stato indicato nella persona del De. Si. Lu., nipote del de cuius.

    Le germane De. Si., tuttavia, ritenuto falso il testamento lo impugnavano dando inizio ad un procedimento civile nell'ambito del quale lamentavano l'interdizione all'uso della fontana presente in quanto, privata dellà c.d. farfallina, elemento assolutamente necessario a consentire il prelievo di acqua, impediva di innaffiare le piante di loro proprietà. Lamentavano inoltre la mancata manutenzione del pozzo dal quale era prelevata l'acqua che alimentava sia la detta fontana che una seconda adiacente, la presenza di una moltitudine di gatti randagi cui i De. Si. offrivano riparo e cibo, lo spostamento arbitrario della cassetta della posta presente sul cancello di ingresso, della proprietà operato per far posto ad un videocitofono monofamiliare (vedasi verbale fono registrato d'udienza del 12.4.2013 pag. 18: "sì, poi lui con l'inganno mi aveva tolto, mi aveva chiesto la chiave per la posta, per le caselle della posta, io diedi la chiave così, sempre in buona fede, senonché lui tolse la mia cassetta delle lettere dal suo posto, la spostò da un altro lato ed al posto della mia cassetta di lettere ha messo il suo citofono"), l'impossibilità di' parcheggiare le propria autovettura nel cortile in quanto, atteso il limitato spazio disponibile, l'area esterna era per lo più occupata dalle autovetture della famiglia del De. Si. Vi. ed infine l'utilizzo del cortile comune per il lavaggio delle autovetture anche di proprietà di estranei.

    Nell'ambito del detto procedimento civile era pertanto, emessa in data 20 novembre 2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una ordinanza con la quale con riferimento alle aree ed ai beni comuni (viale di accesso, cortile, pozzo e fontana) erano comminate al De. Si. Vi. ed al suo nucleo familiare delle prescrizioni che imponevano il ripristino sia dell'uso della fontana che del pozzo comuni nonché della cassetta della posta. Il Tribunale inoltre interdiceva ai De. Si. di dare cibo ed accoglienza ai gatti randagi e di lavare le autovetture proprie o altrui nel cortile comune ed, infine, assegnava ai condomini, numerandoli, i posti auto sia all'interno del garage annesso al fabbricato che nell'ambito dell'area esterna come da planimetria redatta dallo stesso De. Si. Vi., geometra in pensione ex dipendente del comune.

    Riferivano che, tuttavia, all'indomani della pronuncia dell'ordinanza del Tribunale il De. Si. Vi. ed il suo nucleo familiare lungi dall'attenersi alle prescrizioni imposte poneva in essere condotte dirette alla nuova turbativa del possesso dei beni e delle aree comuni attraverso lavori di delimitazione del giardino con l'apposizione di una staccionata in legno, di catenelle e di cartelli indicanti la proprietà privata in guisa da non consentire l'utilizzo della suindicata fontana. Sul punto precisavano che sebbene fosse stata riequipaggiata della c.d. farfallina, la detta fontana era comunque non funzionante in quanto necessitavano lavori di manutenzione del pozzo che non erano mai stati eseguiti. Anche le altre prescrizioni risultavano lettera morta in quanto le predette condotte continuavano ad essere poste in essere dal De. Si. e dal suo nucleo familiare. Precisavano quanto ai posti aut indicati nel provvedimento giudiziale nell'area cortili zia comunque secondo la planimetria redatta dal De. Si. Vi. di fatto l'impossibilità di parcheggiare contemporaneamente le autovetture dei condomini permaneva non essendovi spazio sufficiente nel cortile.

    Il teste a discarico Me. Vi. riferiva di aver svolto nel 2007 la funzione di direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del De. Si. Vi. sito in Santa Maria Capua Vetere, in prossimità dell'anfiteatro nonché nel gennaio 2010 di delimitazione del giardino adiacente al fabbricato. Precisava che il fabbricato di interesse era composto da tre appartamenti sposti su tre livelli di cui uno di proprietà del De. Si. Vi. e gli altri due di proprietà delle sorelle. Riferiva che i lavori erano stati eseguiti sulla scorta di una D.i.a. alla quale erano allegati i titoli di proprietà dai quali si evinceva che il giardino era stato trasmesso in eredità in via esclusiva al De. Si. Lu. rimanendo pertanto parti comuni il viale e il cortile. Riferiva di aver pertanto proceduto al frazionamento del giardino attraverso l'apposizione di una staccionata in legno e di cartellonistica indicante la proprietà privata ed inoltre di tre varchi chiusi da una catenella. Precisava di non essere a conoscenza del funzionamento delle fontane presenti nell'area comune tra il 2007 ed il gennaio 2010. Riferiva che all'atto dei lavori vi erano delle piante invasate e di aver notato qualche volta la presenza di gatti.

    Il teste a discarico D. Le. Al., amico di famiglia dei De. Si., riferiva che a seguito della morte della madre di De. Si. Vi., De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro. i rapporti tra i fratelli si erano incrinati per problematiche legate alla divisione dei beni ereditari. Precisava che le De. Si. avevano impugnato il testamento con cui la madre aveva lasciato in eredità esclusiva al nipote De. Si. Lu., figlio di Vi., il giardino in origine facente parte di un'unica proprietà unitamente al fabbricato in cui vivevano. Precisava che detto fabbricato era composto da tre appartamenti, uno per ogni fratello che ne era pertanto il proprietario, e che quello in proprietà del De. Si. Vi. era di fatto occupato dalla madre mentre il predetto aveva vissuto per circa vent'anni in luogo diverso in altro appartamento di sua proprietà. Riferiva che alla morte della madre il De. Si. Vi. si trasferiva con il suo nucleo familiare nel detto appartamento venendo così a vivere con le sorelle. Precisava che nell'area adiacente il fabbricato erano presenti due fontane di cui una in ghisa posta all'interno del detto giardino ed un'altra posta nel corridoio ad esso esterno entrambe alimentate da un pozzo che era stato realizzato dal padre dei De. Si.. Riferiva che le entrambe le fontane erano sempre state utilizzate da tutti i De. Si. indistintamente e che, tuttavia a seguito delle litispendenze le sorelle si erano rifiutate di pagare l'energia elettrica che alimentava il motore del pozzo pertanto il De. Si. Vi. staccava la corrente e le fontanine sebbene perfettamente funzionanti non erogavano acqua (vedasi verbale fonoregistrato·di udienza dell'11.4.2014 pag. 11. Giudiçe: "E normalmente chi è che usava queste fontane? - Teste D. Le.. - "Queste inizialmente le hanno sempre usate tutti"... -Giudice:·"tutte e due le fontane erano usate da tutti?" Teste D. Le. "Sì sì, venivano usati...";. Giudice: "Indistintamente" - Teste D. Li.: "Venivano usate tutte e due. Dopo la prima causa quando il Giudice imponeva a De. Si. le prescrizioni, alcune prescrizioni, compreso quello della fontana che sembra che il De. Si. l'avesse disattivata per un problema di energia elettrica, perché le sorelle non pagavano..." ... "Le sorelle non volevano pagare dal momento in cui sono andate in causa non hanno voluto più pagare la ... il consumo di corrente elettrica" - Giudice: "Perché c'è un'autoclave? C'è un pozzo? C'è una pompa?" - Teste D. Le.: "c'è una pompa elettrica, sì, alimentava ..." ... "Per cui lui ha detto: ... poi il Giudice invece... " - Giudice "Quindi l'ha staccato lui? Ha staccato lui il pozzo o comunque l'acqua che esce da questa fontana?" - Teste D. Le. "Sì, la fontana è completamente funzionante, però il problema è che, poiché le sorelle non pagano...").

    Riferiva, che la zona della città in cui si trovano le abitazione dei D. Le. è effettivamente infestata dai gatti ma di non aver mai visto il De. Si. Vi. ed il suo nucleo familiare dare cibo ai gatti. Quanto alla prescrizione relativa al ripristino dell'allocazione della cassetta della posta riferiva che dovendo installare un videocitofono il De. Si. Vi. chiedeva alle sorelle le chiavi per consentire lo smontaggio e lo spostamento della cassetta postale e che il tutto fu eseguito senza opposizioni (vedasi verbale fonoregistrato d'udienza dell'11.4.2014 pagg.15 e 16: - Giudice; "Queste sono le cassette che devono essere spostate? - Teste D. Le.: "Sì, perché questa rossa era messa proprio dove si trova adesso il citofono, l'elettricista aveva chiesto di far spostare questa cassetta per mettere il videocitofono, siamo andati con En., con En. De. Si., a fare questo servizio... " - Giudice: "E alla fine che cosa è successo?" - Teste D. Le.: "Dovendolo fare, ho detto: ; Infatti è andato dalla sorella, gli ha dato la chiave, abbiamo potuto aprire la cassetta e spostarla, dopodiché gli ha portato la chiave, quindi ricordo..." -Giudice: "Perché prima non c'era, questo videocitofono, è cosi?" - Teste·D. Le.: "No, prima non c 'era." - Giudice "E' stato messo dopo" - Teste D. Le.: "Sì" - ... - Giudice: "Quindi non c'era perché le cassette erano disposte diversamente da prima?" - Teste D. Le.: "Sì perché..." - Giudice: "Non erano come sono nelle foto?" - Teste De Lellis: "No erano disposte diversamente"- ... - Giudice:" E cioè come stavano?" - ... - Teste De Lellis: "Più avvicinate al cancello, dove adesso si trova il citofono").

    Riferiva quanto all'assegnazione dei posti auto nell'area cortilizia esterna che talvolta il De. Si. aveva parcheggiato la propria autovettura in modo da creare ostacolo alla eguale possibilità per gli altri condomini ma che a tale inconveniente si poteva agevolmente ovviare spostando un tavolo e delle sedie in ferro che le sorelle avevano sistemato nel viale. Riferiva infine di non aver mai visto i De. Si. lavare autovetture all'interno della proprietà ma sempre in strada.

    Gli imputati in sede di interrogatorio reso in data 10 luglio 2009 innanzi ai militari operanti in servizio presso la Stazione C.C. di Santa Maria Capua Vetere, reso utilizzabile alla presente istruzione con il consenso della difesa ed acquisito ai sensi dell'art.513 c.p.p., sostanzialmente negavano gli addebiti adducendo l'infondatezza delle accuse mosse nei loro confronti dalle persone offese. In particolare il De. Si. Vi., riferiva che sebbene si fosse reso sempre disponibile alla risoluzione pacifica delle problematiche legate all'uso dei beni comuni, come le fontane, il pozzo ed il cortile, tuttavia aveva sempre trovato ostili le sorelle che si rifiutavano di partecipare alle spese di manutenzione necessarie ed inoltre non. avevano atteggiamento collaborativo nella divisione dei posti auto all'esterno del cortile né gli davano la possibilità di spostare la cassetta della posta rifiutandosi di consegnargli la relativa. chiave

    ("In ordine alla cassetta postale, debbo riferire pur avendo richiesto più volte alle mie germane la chiave della cassetta della posta, le stesse me le hanno sempre rifiutate" come da verbale di interrogatorio in atti).

    Ritiene il tribunale che alla stregua delle descritte emergenze dibattimentali appare assolutamente provata l'attribuibilità agli odierni imputati della condotta di elusione del provvedimento del giudice civile ipotizzata dall'Accusa.

    Un dato oggettivo è che l'istruttoria compiuta abbia fornito la piena dimostrazione di tutti gli elementi integranti la fattispecie astrattamente prevista dalla norma incriminatrice in contestazione ed in particolare della condotta posta in essere diretta a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale, e quindi ad assicurare alle persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro. delimitando (nel gennaio 2010, come riferito dal direttore dei lavori Me. Vi. e, dunque, in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza del giudice datata 20.11.2009) l'area giardino ivi compresa la fontana comune sulla scorta di un titolo la cui validità era stata impugnata dagli altri possibili aventi causa ed ancor prima dell'esito della definizione del giudizio civile avente ad oggetto la divisione della comunione ereditaria, persistendo sebbene in contrasto con quanto prescritto dal giudice nell'impedire alle sorelle di attingere acqua dal pozzo (essendo sul punto ininfluente la questione relativa al presunto mancato pagamento dell'energia elettrica necessaria ad azionare il motore presente nel pozzo riguardando ben altri profili azionabili evidentemente in altre sedi) nonché nel dare ospitalità e cibo ai gatti in zona evidentemente già pullulante di felini senza nulla togliere all'evidente affetto mostrato per tali animali dai De. Si. che hanno davanti alla porta di ingresso uno zerbino a forma di gatto come evincesi dai rilievi fotografici acquisiti), e nel continuate a lavare le autovetture nel viale condominiale e ad impedire il parcheggio agli altri condomini nella detta area oltre che aver spostato la cassetta della posta dal suo posto abituale sebbene il De. Si. in modo assolutamente inverosimile riferisce in sede di interrogatorio di un netto rifiuto delle sorelle alla consegna della chiave necessaria ad eseguire i lavori di installazione del videocitofono, lavori evidentemente poi eseguiti come riferito concordemente dalle persone offese e dal teste a discarico D. Le..

    Invero, appare opportuno puntualizzare che nel dare esecuzione al disposto del giudice in merito all'adempimento delle prescrizioni imposte in·oggetto, quali

    "1) Ordina a De. Si. Vi., De. Si. Lu. e De. Si. Gi. in solido di ripristinare immediatamente l'uso della montanina apponendovi la farfallina di apertura e chiusura) e del pozzo comuni; 2) ordina a De. Si. Vi., De. Si. Lu. De. Si. Gi. in solido dall'astenersi di offrire, all'interno degli spazi comuni, ricovero, cibo ed acqua ai gatti randagi; 3) ordina a De. Si. Vi., De. Si. Lu. e De. Si. Gi. in solido di ripristinare in prossimità del portoncino d'ingresso la cassetta della posta delle germane De. Si. An. e Ro. 4) ordina a De. Si. Vi., De. Si. Lu. e De. Si. Gi. in solido, dall'astenersi dal lavare le proprie autovetture, o di soggetti amici all'interno delle aree comuni;

    5) a conferma parziale dell'ordinanza del 3.7.09 assegna alla sig. De. Si. An. Ma. il posto auto coperto nel garage distinto col n.3 come indicato nella planimetria allegata al verbale di quell'udienza ed il posto auto scoperto distinto da eguale numero, assegna alla sig.ra De. Si. Ro. il posto auto nel garage distinto dal n. 2 ed il posto auto scoperto distinto da eguale numero, assegna al sig. De. Si. Vi. il posto auto nel garage distinto col numero 1, ed il posto auto scoperto distinto da eguale numero", vedasi ordinanza nel procedimento n.1964/07 emessa in data 20 novembre 2009, in atti, il destinatario è tenuto a porre in essere un comportamento attivo ovvero commissivo diretto ad evitare di frustrare o a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale.

    Nel caso che occupa, la condotta in concreto posta in essere dai prevenuti che fin dai prodromi della convivenza nell'ambito del fabbricato e del fondo (allo stato ancora) comune evidenziato dalle persone offese De. Si. An. Ma. e De. Si. Ro. ed ampiamente e dettagliatamente riscontrato dai testi escussi; senza, dubbio alcuno terzo estranei ai rapporti tra comproprietari, attraverso una pervicace condotta di rigido ostruzionismo alla libera ed agevole fruizione del viale e delle fontane comuni da parte delle denuncianti ponevano in essere evidenti quanto inesorabili difficoltà all'esercizio del pari diritto delle condomine non solo ad usufruire del posto-auto assegnato all'esterno e della idonea allocazione della cassetta della posta ma anche al godimento delle aree condominiali libere dalla presenza di gatti randagi, quale indefettibile elemento costitutivo della condotta contestata, non; appare diversamente interpretabile se non nel senso fatto proprio dalla-Pubblica Accusa.

    La circostanza dell'essere le De. Si. state costrette a sporgere due querele e ad azionare un giudizio civile onde ottenere un provvedimento del magistrato che imponeva l'eliminazione di quanto ostacolasse l'esercizio delle facoltà connesse alla posizione di comproprietarie delle persone offese medesime ed, in particolare, quale elemento di indubbia pregnanza significativa, la circostanza secondo cui nel gennaio 2010 il De. Si. Vi. in particolare persisteva nei propri obiettivi facendo eseguire i lavori di delimitazione dell'area giardino e della fontana comune che aveva privato del collegamento con il pozzo interrompendo l'erogazione di energia elettrica in aperto contrasto con quanto impostogli dal Tribunale in data antecedente (ordinanza del 20 novembre 2009, in atti), consente di ritenere integrato nella sua materialità oggettiva il fatto- reato di cui all'imputazione.

    Né sono emersi all'esito delle investigazioni dibattimentali elementi certi di segno opposto attesa la assoluta inattività da parte dei prevenuti che come riferito dalle stesse persone offese non manifestavano alcuna intenzione di attenersi alle prescrizioni imposte, ripristinando lo status quo ante.

    In tal senso appare sicuramente provata l'offensività giuridica della condotta posta in essere dai prevenuti, consistente nella lesione del bene-interesse tutelato dall'amministrazione della giustizia per quanto attiene all'adempimento degli obblighi civili derivanti da un provvedimento giurisdizionale.

    Sul versante dell'elemento psicologico, che nella fattispecie delittuosa contestata si sostanzia nella coscienza e volontà del dolo generico della consapevolezza da parte dell'agente di eludere, tale suitas della condotta si desume, in via logica, essere presente nella sfera volitiva dei prevenuti in via principale dalla consapevolezza delle modalità di eliminazione delle turbative di cui alla richiamata ordinanza, in atti, nonché dal contegno posto in essere ben avendo potuto i prevenuti compiere una diversa e fattiva collaborazione nell'agevolare e, quindi, rendere il più concreto possibile quanto imposto dal provvedimento giudiziale ed, infine, dalla condotta processuale dei giudicabili che non hanno mostrato una attiva partecipazione al processo onde offrire una versione alternativa all'ipotesi accusatoria.

    Ad un esame globale storico-giuridico, alla stregua delle emergenze degli atti processuali, la riprovevolezza penale della condotta posta in essere dai giudicabili consente di ritenere integrati a carico dei medesimi, nel compimento della fattispecie concreta, tutti gli elementi perfezionativi del fatto tipico nel suo complesso così come sanzionato dalla norma in contestazione.

    Quanto alla sanzione, la personalità degli imputati, così come deducibile dagli atti del giudizio porta a ritenere, sulla base dei parametri di commisurazione indicati dall'art. 133 c.p., in considerazione della capacità a delinquere, che appare modesta, in ragione della condizione di formale incensuratezza in cui versano i giudicabili, evincibile dal certificato del casellario giudiziale in atti, nonché delle modalità attuative e della contenuta gravità del fatto, che non evidenzia personalità allarmanti, di poter riconoscere le circostanze attenuanti genetiche di cui all'art, 62-bis c.p.

    In tal senso, stimasi congrua la pena di euro 100,00 di multa, così determinata:

    pena base euro 150,00 di multa, ridotta per le riconosciute circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. alla pena finale suindicata.

    Segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

    Nella concreta graduazione della pena può essere riconosciuto a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e segg. c.p., essendo consentita, in assenza di cause ostative, la formulazione di un giudizio prognostico positivo in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

    Visti gli artt.175 c.p. e 533 co.3 c.p.p. è ordinata la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sussistendone i presupposti di legge.

    Ai sensi degli artt. 538 e 541 c.p.p. gli imputati sono, inoltre, condannati al risarcimento in favore delle costituite parti civili dei danni consèguenti alla commissione del reato da liquidarsi in separata sede nonchè alla refusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa delle predette parti civili nel presente giudizio che sono liquidate nella somma di euro 1.200;00 (milleduecento) per onorario, oltre spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

    Sussistono giuste ragioni per il deposito dei motivi in giorni novanta
    PQM
    P.Q.M.

    Letti gli artt, 533 e 535 c.p.p.,

    dichiara De. Si. Vi., De. Si. Gi. e De. Si. Lu. responsabili del reato loro ascritto e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 100,00 (cento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

    Letti gli artt. 163 e segg.c.p., ordina la sospensione condizionale della pena sopra inflitta.

    Letti gli artt. 175 c.p. e 533 co.3 c.p.p., ordina la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

    Letti gli artt. 538 e 541 c.p.p., condanna gli imputati al risarcimento in favore delle costituite parti civili dei danni conseguenti alla commissione del reato da liquidarsi in separata sede nonché alla refusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa delle predette parti civili nel presente giudizio che liquida in .euro 1.200,00 (milleduecento) per onorario, oltre spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.:

    Riserva in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

    Santa Maria Capua Vetere, lì 23 maggio 2014

    Depositata in cancelleria il 21/08/2014.
Avv. Antonino Sugamele

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