I DM-10 sono fonti di prova per dimostrare l'omissione dei versamenti delle ritenute previdenziali.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-04-2014) 19-05-2014, n. 20496
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.B.A., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2013 dalla corte d'appello di Lecce;
udita nella pubblica udienza del 15 aprile 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMEDEO Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per i fatti commessi fino al febbraio 2006, con rinvio per la determinazione della pena e per il rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20.12.2012, il giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, dichiarò G.B.A. colpevole del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638,per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo novembre 2005 - agosto 2006, e lo condannò alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 480 di multa.
La corte d'appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado .
L'imputato, a mezzo dell'avv. MILAURO Otello, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione perchè non è emersa alcuna prova in ordine alla effettiva esistenza dei due fantomatici lavoratori dipendenti nè tantomeno della effettiva erogazione delle retribuzioni. Invero, dai prospetti allegati alla denuncia dell'Inps e dalla diffida non si evince il nominativo e la matricola dei dipendenti ed anzi negli stessi si parla sempre solo di un dipendente, mentre la teste ha contraddittoriamente parlato di due dipendenti. La denuncia e la condanna sono conseguite a mere emergenze meccanografiche senza alcuna attività di indagine. Da qui la sommarietà della condanna basata su un unico indizio, il modello DM10, che nella specie era frutto di un errore. La teste si è limitata a richiamare il modello DM 10, dal quale peraltro non si riscontrano due dipendenti dal novembre 2005 ad agosto 2006. Nel processo peraltro non sono stati prodotti nemmeno i modelli DM 10, ma solo i prospetti dell'Inps. Non sono state rilasciate dichiarazioni dai due fantomatici lavoratori dipendenti.
Osserva poi che comunque alla data della sentenza impugnata era già intervenuta la prescrizione per i reati commessi fino a novembre 2005.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato perchè, al di là delle dichiarazioni della funzionaria dell'Inps, i giudici del merito hanno ricavato la prova dello effettivo versamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e della trattenuta delle relative ritenute previdenziali attraverso l'acquisizione degli attestati dei modelli DM10 presentati dall'imputato in via telematica, dai quali risultava che egli aveva dichiarato, per tutti i periodi in questione, di avere trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti.
Proprio la modalità di inoltro dei modelli DM10, del resto, spiega perchè non sono stati acquisiti gli originali, ma gli attestati dell'istituto relativi alla loro presentazione telematica. La corte d'appello, inoltre, ha fornito congrua motivazione sulla ricostruzione, anche in base alle dichiarazioni della teste, del numero dei dipendenti nei vari periodi.
Il ricorso, pur se infondato, non è però certamente manifestamente infondato, sicchè deve tenersi conto della prescrizione maturata successivamente all'emissione della sentenza impugnata.
Nella specie, al normale periodo di prescrizione di sette anni e mezzo, devono aggiungersi tre mesi di sospensione legale ed ulteriori tre mesi di sospensione, dal 20.9.2012 al 20.12.2012, per astensione del difensore. In totale, quindi, va calcolato un periodo di prescrizione di otto anni.
Ne deriva che ad oggi si sono prescritte le violazioni relative al mancato versamento delle ritenute concernenti i mesi sino al febbraio del 2006.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio relativamente ai reati commessi fino al febbraio 2006 perchè estinti per prescrizione. Può procedersi direttamente alla eliminazione della relativa pena fissata dal giudice del merito in giorni 10 di reclusione ed Euro 20 di multa per ogni reato in continuazione, e perciò in totale - venendo dichiarati prescritti i reati relativi alle quattro mensilità dal novembre 2005 al febbraio 2006 - alla eliminazione della pena di un mese e 10 giorni di reclusione e di Euro 80 di multa.
Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle violazioni commesse fino al febbraio del 2006 perchè estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena di un mese e giorni 10 di reclusione ed Euro 80 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014
30-05-2014 13:46
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