Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

GIP: opposizione a richiesta di archiviazione.  Il giudice puo' valutare solamente la specificita' e la pertinenza della richiesta investigativa, ma non ne puo' valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacita' dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale.
GIP: opposizione a richiesta di archiviazione. Il giudice puo' valutare solamente la specificita' e la pertinenza della richiesta investigativa, ma non ne puo' valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacita' dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 luglio– 2 settembre 2014, n. 36641
Presidente De Roberto– Relatore De Amicis

Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 25 ottobre 2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da R.C. avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nell'ambito del procedimento promosso nei confronti di C.M. per il reato di cui all'art. 570 c.p., e ne ha disposto l'archiviazione.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di R.C. , deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., con riferimento agli artt. 127, 409 e 410 c.p.p., per l'omessa fissazione della camera di consiglio.
Nell'atto di opposizione è stato evidenziato il grave stato di bisogno in cui versa la ricorrente, unitamente al persistente inadempimento degli obblighi di versamento delle somme stabilite dal Tribunale civile a titolo di mantenimento dei figli minori in sede di separazione coniugale.
Sul reale stato di bisogno economico della famiglia avrebbero potuto riferire i figli, che a tal fine erano stati indicati quali fonti di prova per le indagini integrative nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Nel caso di specie, peraltro, non è chiaro come il G.i.p. sia riuscito ad avere contezza dello stato economico del nucleo familiare, mentre le investigazioni indicate, oltre ad essere rilevanti per il tema della decisione, avrebbero potuto fornire elementi decisivi per una più opportuna valutazione del caso, proprio con riferimento al profilo sopra indicato.
3. Con memoria di replica depositata in Cancelleria il 25 giugno 2014 ai sensi dell'art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., il difensore di C.M. svolge una serie di considerazioni a sostegno della valutazione di infondatezza della notitia criminis e della conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, rilevando, da un lato, come la stessa parte opponente abbia fornito la prova della mancanza dello stato di bisogno al momento della proposizione dell'atto di denuncia-querela, e, dall'altro lato, come risulti documentalmente provato il costante adempimento delle sue obbligazioni inerenti al figlio minore, avendo partecipato con contributi elargiti a vario titolo, ma dalla ricorrente non menzionati, alle spese sostenute dal nucleo familiare.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
5. Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, dep. 12/10/2006, Rv. 235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, dep. 09/05/2009, Rv. 243852; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253349), deve ritenersi illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari - investito dell'opposizione della persona offesa - ne dichiari l'inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto siffatta declaratoria comporta un'anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli "de plano" in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell'opposizione - solamente la specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale.
6. Nel caso in esame, invero, il G.i.p. ha escluso la necessità degli incombenti relativi alla fissazione dell'udienza camerale, muovendo dal presupposto della inammissibilità dell'opposizione, dichiarata sulla base di una generica valutazione di inconferenza e irrilevanza delle richieste istruttorie ivi indicate, a fronte delle già acquisite risultanze investigative. In tal modo è stato anticipato, tuttavia, proprio quel giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato che è al Giudice inibito "de plano" in costanza d'opposizione.
Nel decreto impugnato, inoltre, si esprime un vaglio delibativo, sia pur sommario, di insussistenza del fatto ipotizzato, senza considerare che il provvedimento assunto "de plano" nonostante l'opposizione della persona offesa è illegittimo qualora, invece di delibare sull'ammissibilità dell'opposizione nei termini sopra indicati, esso contenga una valutazione sul merito della richiesta del P.M. in ordine alla fondatezza dell'accusa (da ultimo, v. Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013, dep. 05/06/2013, Rv. 255457).
7. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza