Esercizio arbitrario delle proprie ragioni o estorsione?
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 maggio – 23 giugno 2014, n. 27105
Presidente Carmenini – Relatore Gallo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 15/5/2013, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paterno, in data 12/10/2012, che aveva condannato S.S. alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per i reati di rapina, estorsione e lesioni personali.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:
3.1 Mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, eccependo di aver agito illecitamente al solo scopo di recuperare un proprio credito di Euro 300;
3.2 Mancata derubricazione dell'estorsione nell'ipotesi del tentativo, non essendo stata accertata la consegna del denaro al prevenuto;
3.3 Impossibilità di configurare il concorso della rapina con l'estorsione in quanto il comportamento dell'agente mirava esclusivamente a recuperare il credito vantato di Euro 300.
4. Mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 64 n. 2 cod. pen..
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte, limitatamente al reato contestato al capo D).
2. La Corte d'appello ha respinto la richiesta di derubricazione dell'estorsione nel delitto di ragion fattasi, richiamando un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Rv. 248736). Quindi la Corte ha osservato che “la condotta tenuta dal S. , in considerazione delle reiterate minacce e violenze anche fisiche, dallo stesso perpetrate ai danni del Botto per indurlo a versargli la pretesa complessiva somma di Euro 300,00, esorbita dal livello ragionevolmente consentito per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e trasborda nei confini dell'estorsione”.
3. Tale motivazione non è condivisibile in punto di diritto ed è metodologicamente errata.
4. In punto di diritto, occorre richiamare la sentenza n. 51433/2013 di questa Sezione che, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale ha statuito che: “l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale: nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile;
- di conseguenza, deve affermarsi che l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni - estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex artt. 393/3 o 629-628/3 n. 1 cod. pen. e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.).
- pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi; tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione”.
5. Tale indirizzo è stato consolidato da un concomitante arresto di questa Corte che ha ribadito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione-aggravato dall'uso di armi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 01/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 258071).
6. Nel caso di specie il Tribunale ha commesso un errore di metodologia giuridica perché, ha eluso il problema della sussistenza o meno del preteso diritto invocato dalla difesa, adagiandosi su una non corretta interpretazione della linea di discrimine fra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ancorata esclusivamente sulle modalità della condotta violenta o minacciosa. Al contrario, l'esame della plausibilità giuridica della pretesa vantata dalla difesa, deve necessariamente precedere ogni valutazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.
7. Al riguardo deve essere affermato il seguente principio di diritto: “in tutti i casi in cui, a fronte di una imputazione di estorsione, venga eccepito dalla difesa dell'imputato di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, il Giudice non può determinare l'esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente non procede all'esame della pretesa vantata dall'agente per verificare se abbia i requisiti dell'effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio; solo dopo aver svolto tale accertamento, il giudice può procedere all'esame dell'elemento psicologico per verificare se l'imputato abbia agito nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia”.
8. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato contestato al capo D), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania che, nell'effettuare il nuovo giudizio, si conformerà al principio di diritto enunciato sopra e valuterà se l'agente abbia agito con la convinzione di esercitare un preteso diritto - concretamente - tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero se abbia agito per il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.
9. A differenti conclusioni deve pervenirsi per il reato di cui al capo C) con il quale è stata contestata l'estorsione integrata dalla minaccia di non restituire più la Renault Clio della quale l'imputato si era impossessato in virtù della condotta contestata al capo B) come rapina. Nel caso di specie il fatto-reato contestato non rientra neanche astrattamente nella fattispecie tipica dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, né in quella della ragion fattasi con violenza sulle cose, poiché è diverso l'elemento oggettivo della condotta.
10. Per quanto riguarda le doglianze sollevate con il secondo e terzo motivo, le stesse sono inammissibili, trattandosi di censure in fatto, mentre le obiezioni in punto di diritto sono manifestamente infondate in quanto il fatto che il movente della condotta dell'imputato sia stata la volontà di recuperare una somma pretesamente dovuta dalla persona offesa, non incide sulla condotta materiale che si è articolata nei due reati di rapina ed estorsione. Infine la censura sollevata con il quarto motivo resta assorbita dal rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo d) e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
25-06-2014 01:27
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