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Sentenza

Duplice omicidio. L'inserimento in un gruppo di preghiera non azzera la pericolosità sociale. Revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: La Cassazione respinge.
Duplice omicidio. L'inserimento in un gruppo di preghiera non azzera la pericolosità sociale. Revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: La Cassazione respinge.
Cassazione penale  sez. I   
Data:
    18/07/2013 ( ud. 18/07/2013 , dep.07/10/2013 ) 
Numero:
    41461

                         LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. CHIEFFI    Severo        -  Presidente   -                     
    Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.    -  Consigliere  -                     
    Dott. LA POSTA   Lucia         -  Consigliere  -                     
    Dott. ROCCHI     Giacomo  -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. BONI       Monica        -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
               N.G. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  il  decreto  n.  21/2012  CORTE  APPELLO  di  PALERMO,   del 
    01/10/2012; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI; 
    lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte d'appello di Palermo, con provvedimento dell'1/10/2012, respingeva l'appello proposto da N.G. avverso il decreto del Tribunale di Trapani di rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre.

    N. era stato condannato con pena definitiva all'ergastolo per duplice omicidio; peraltro, tale pena non era incompatibile con l'applicazione di una misura di prevenzione, dovendosi distinguere il momento dell'applicazione della misura e quello della sua esecuzione;

    nel caso di liberazione, il proposto avrebbe potuto chiedere la revoca della misura per essere venuto meno il presupposto della pericolosità. In ogni caso la pericolosità attuale del N. veniva confermata dalla Corte, non potendo essa ritenersi azzerata dal percorso di emenda intrapreso in carcere, non essendo sufficiente l'inserimento in un gruppo di preghiera.

    2. Ricorre per cassazione il difensore di N.G., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

    Una misura di prevenzione personale, destinata ad essere congelata per tutto il tempo di espiazione della pena, è uno strumento sterile nei confronti di un ergastolano, per il quale la liberazione non è legata al decorso del tempo, ma al suo recupero sociale, al quale è condizionato l'istituto della liberazione condizionale. Tale istituto presuppone il sicuro ravvedimento del condannato e, quindi, la mancanza di pericolosità sociale dello stesso. Tale principio era stato affermato in una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

    L'orientamento espresso dalla Corte permette di imporre limitazioni alla libertà personale del soggetto in un'epoca diversa, anche molto lontana dal momento deliberativo, quindi in un momento in cui lo stesso potrebbe non essere più pericoloso.

    Il ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato.

    3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso deve essere respinto.

    Il ricorrente pretende di distinguere, ai fini della compatibilità tra misura di prevenzione e stato detentivo, le pene detentive temporanee da quella dell'ergastolo, osservando che, nel secondo caso, la liberazione del condannato può intervenire solo in seguito a liberazione condizionale; poichè essa richiede il "sicuro ravvedimento" del condannato (art. 176 cod. pen.), per l'ergastolano liberato in forza di tale istituto sussisterebbe la certezza della mancanza di pericolosità sociale del soggetto, al contrario di un condannato a pena detentiva temporanea liberato dopo averla interamente scontata.

    Questa Corte ha affermato che lo stato di detenzione in espiazione dell'ergastolo non è incompatibile con l'applicazione di una misura di prevenzione personale; occorre distinguere infatti il momento dell'applicazione della misura, per la quale è richiesta l'esistenza della pericolosità sociale, da accertarsi con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione, ed il momento della sua esecuzione, nel quale, ove il proposto sia rimesso in libertà per qualsiasi causa, è possibile chiedere la revoca per essere venuto meno il presupposto stesso della pericolosità (Sez. 1, n. 4003 del 10/06/1996 - dep. 24/07/1996, Laudani, Rv. 205590); ha, quindi, equiparato l'ergastolo alla pena detentiva temporanea, per la quale l'identico principio era già stato affermato da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui l'incompatibilità della misura di prevenzione con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993 - dep. 14/07/1993, Tumminelli, Rv. 194062).

    Tale decisione deve essere confermata: da una parte, al momento della decisione il Giudice non può che fare riferimento alla pericolosità attuale del soggetto, non essendo consentita una valutazione prognostica; dall'altra, nessuna violazione subisce il soggetto detenuto - anche in forza di condanna all'ergastolo - in quanto, in caso di liberazione, egli potrà chiedere la revoca della misura di prevenzione.

    Il riconoscimento del "sicuro ravvedimento" del condannato all'ergastolo che avesse usufruito della liberazione condizionale sarà certamente un elemento di valutazione per la richiesta di revoca della misura, ma in nessun modo può stabilirsi un automatismo tra i due provvedimenti, nè può evincersi da tale collegamento il divieto di adottare la misura di prevenzione al condannato all'ergastolo; divieto che il legislatore non ha posto.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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