Condomino abbandona escrementi davanti le abitazioni dei condomini, danneggia autovetture, versa acido muriatico nei locali comuni, mette musica ad alto volume. Molestie e atti persececutori..
Corte di Cassazione
Sezione Quinta
sentenza 9 aprile – 19 giugno 2014, n. 26589
Ritenuto in fatto
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma del 27/11/2013, con la quale veniva provvisoriamente applicata nei confronti di
E.G. la misura di sicurezza della casa di cura e custodia per il reato di cui all'art. 612‐bis cod. pen., ipotizzato
nella commissione di molestie, ingiurie e danneggiamenti nei confronti di tredici condomini nel corso del
2012 e fino al maggio del 2013.
L'indagato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla procedibilità della richiesta di applicazione della misura, il ricorrente deduce violazione di legge nel
rigetto dell'eccezione di preclusione derivante dalla reiezione, non impugnata, della precedente richiesta
del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo di cura.
2. Sulla sussistenza dei gravi indizi, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nel
riferimento a dichiarazioni delle persone offese dalle quali non emergevano comportamenti tali da turbare
le stesse o determinarne mutamenti nelle condizioni di vita, ed ulteriore violazione di legge nel richiamo ad
ammissioni dell'indagato inutilizzabili in quanto rese nel corso della consulenza psichiatrica.
3. Sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale, il ricorrente deduce mancanza di motivazione
sul successivo provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura in
oggetto con quella della libertà vigilata, ed illogicità della prevalenza attribuita alla relazione del consulente
tecnico del pubblico ministero, fondata su un solo incontro con l'indagato, non corredata da informazioni
presso la famiglia e la scuola dello stesso ed inutilizzabile in quanto riportante dichiarazioni del G. sui fatti,
rispetto a quella dei sanitari dell'Ospedale psichiatrico di Napoli in seguito alla quale la misura era stata
sostituita.
Considerato in diritto
1. Il motivo proposto sulla procedibilità della richiesta di applicazione della misura è infondato.
La sussistenza della preclusione all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, dedotta con
riferimento alla precedente richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in luogo di cura
ed alla mancata impugnazione del provvedimento reiettivo della stessa, veniva correttamente esclusa dal
Tribunale in base alla diversità dei presupposti delle due misure. Mentre infatti la misura cautelare trova la
propria giustificazione nelle specifiche esigenze indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., contemperate ai sensi
dell'art. 286 cod. proc. pen. con la condizione di infermità mentale dell'indagato, presupposto
dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza è una prognosi positiva sull'irrogazione di detta
misura all'esito del giudizio in presenza dell'accertamento della pericolosità sociale dell'indagato (Sez. 1, n.
2801 dell'08/11/1989, De Negri, Rv. 182723), pericolosità per la quale il rimedio tipico apprestato
dall'ordinamento è per l'appunto l'anticipazione della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 1274 del 20/02/1997,
Crisafulli, Rv. 207242).
2. I motivi proposti sulla sussistenza dei gravi indizi sono anch'essi infondati.
Nel provvedimento impugnato si premetteva come dalle dichiarazioni delle persone offese risultasse che
l'indagato per circa un anno poneva in essere comportamenti gravemente molesti, consistiti
nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni dei condomini, nel
danneggiamento di autovetture degli stessi, nel versamento di acido muriatico nei locali comuni
dell'edificio, nell'immissione di suoni ad alto volume nella confinante camera da letto della figlia minore di
uno dei condomini, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti di alcune persone offese e
nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali. A questo punto, coerentemente e in
aderenza al dato normativo, il Tribunale osservava che da tali condotte derivavano eventi corrispondenti a
quelli previsti della fattispecie incriminatrice, in particolare lo stato di ansia e di timore per l'incolumità
delle mogli e dei figli minori, manifestato da alcuni condomini, ed il mutamento delle abitudini di vita degli
stessi, segnatamente derivante dalla privazione per i figli minori della possibilità di giocare all'interno del
condominio. Nessuna illogicità è individuabile in queste conclusioni, tenuto conto della particolare
incidenza che condotte quali quelle descritte inevitabilmente esercitano, anche in considerazione della loro
prolungata reiterazione, nella dimensione di quotidiana convivenza imposta dall'abitare il soggetto agente
e le persone offese nello stesso edificio. Privo di decisività è poi il rilievo del ricorrente sull'inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dall'indagato al consulente psichiatrico, in concreto non valutate nella motivazione
dei provvedimento impugnato.
3. Infondati sono da ultimi i motivi proposti sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale.
Infondata è in particolare la censura di mancanza di motivazione sul successivo provvedimento di
sostituzione della misura in oggetto con quella della libertà vigilata. Il Tribunale esaminava infatti la
circostanza, osservando in primo luogo come detto provvedimento fosse pervenuto presso la propria
cancelleria dopo la chiusura del verbale, e comunque che la relazione del consulente tecnico del pubblico
ministero, la quale evidenziava nell'indagato una decomposizione delirante persecutoria in un soggetto
affetto da disturbo schizoide della personalità e refrattario all'assunzione della terapia farmacologica,
costituiva l'unico contributo tecnico al momento disponibile sula pericolosità sociale dei G., rispetto ad una
prima valutazione dei sanitari dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli fondata su un solo colloquio
con l'indagato.
Tali conclusioni non sono poi affette da alcuna illogicità, alle stesse opponendo il ricorrente solo una diversa
valutazione di merito sulla completezza dell'esame dei sanitari di cui sopra rispetto a quello del consulente
ed un richiamo all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni a questi rese dal G., che confonde il piano
dell'utilizzabilità processuale di dette dichiarazioni con quello della loro viceversa normale presenza nelle
procedure di accertamento psichiatrico. Nulla è peraltro specificamente dedotto dal ricorrente in ordine
all'esclusione della pericolosità sociale del G. all'esito degli esami presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario
di Napoli, sula base dei quali, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato peraltro adottato un
provvedimento comunque applicativo di una misura di sicurezza, sia pure attenuata, tale pertanto da
presupporre la sussistenza del requisito della pericolosità sociale. E' per il resto tardiva l'odierna produzione
documentale del difensore sul punto.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna dei ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
28-06-2014 15:15
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