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Sentenza

Carcere per l’imprenditore che fornisce sostegno logistico alla banda che prende di mira gli autotrasportatori lungo le strade italiane.
Carcere per l’imprenditore che fornisce sostegno logistico alla banda che prende di mira gli autotrasportatori lungo le strade italiane.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 luglio – 22 settembre 2014, n. 38619
Presidente Casucci – Relatore Cammino

Considerato in fatto

1. Con ordinanza in data 14 marzo 2014 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M.S. avverso l'ordinanza emessa il 21 marzo 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con la quale nei confronti del M. era stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di associazione per delinquere e di concorso in varie rapine aggravate, consumate e tentate, ai danni di autotrasportatori.
2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt.273, 274 e 275 cod.proc.pen., si contesta la ritenuta gravità indiziaria e si sostiene che il M., tra i coindagati, aveva avuto rapporti solo con S. Rosario per motivi di lavoro e aveva ricevuto un'unica telefonata da C.A.; si sostiene che l'indagato non aveva avuto alcun ruolo nelle rapine ai danni di autotrasportatori, né aveva avuto contatti con vari altri indagati in prossimità dei luoghi e degli orari in cui le rapine contestate erano state realizzate nel mese di dicembre 2009, epoca in cui era stato arrestato in flagranza per una rapina dello stesso genere; da quella data, espiata la pena, il M. aveva avuto una vita regolare né aveva frequentato i coindagati, per cui sarebbe priva di giustificazione la ritenuta sussistenza di esigenze cautelare.

Ritenuto in diritto

3.Il ricorso va rigettato.
Le censure difensive relative alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria reiterano le analoghe censure formulate con la richiesta di riesame, alle quali il Tribunale ha dato risposte adeguate evidenziando in particolare, quanto al coinvolgimento dei M. nelle singole azioni delittuose che rientravano come delitti-fine nel programma delinquenziale del gruppo criminoso, che "dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere installate nel corso dell'attività investigativa risultava ... che i veicoli venivano condotti, con il loro contenuto di merce, all'interno di un deposito sito in via dell'Antilope, a Palermo, e in relazione a ciascuno dei vari delitti in contestazione si dava conto, con specifico riferimento alla persona dell'odierno indagato, dell'appoggio logistico dal medesimo fornito, dell'impegno profuso nelle varie operazioni connesse all'ingresso in quell'area degli autocarri e allo scarico e smistamento della merce, nonché delle intercettazioni e dei risultati delle analisi sui tabulati telefonici relativi ai contatti con i vari altri coindagati, in prossimità dei luoghi e degli orari in cui le rapine venivano realizzate". Nell'ordinanza impugnata, con precisi richiami al contenuto delle informative di polizia giudiziaria (note 7, 8 e 9 pagina 3) si fa riferimento alla partecipazione del M. alle operazioni di trasbordo delle merci oggetto di rapina, allo spostamento dei veicoli, alla messa a disposizione dei veicoli e del deposito della propria impresa. Il giudice di merito ha inoltre fatto puntuali riferimenti (nota 10 pagina 3) ai contatti del M. con taluno dei coindagati in prossimità degli orari nei quali le rapine venivano realizzate. L'intervento del M. anche in ordine alle rapine tentate è stato, infine, desunto, quanto al capo J), dalla disamina dei contatti telefonici e dall'incontro concordato con lo S. (note 12, 15, 16 pagina 3) e, quanto al capo K), dall'intercettazione tra l'Armanno e il ricorrente (nota 23 pagina 4). In ordine al reato associativo, è stato individuato lo specifico ruolo svolto, nell'ambito di una serie di azioni criminose messe in atto con modalità analoghe da un gruppo di persone stabile e organizzato, dal M. il quale metteva sistematicamente a disposizione l'immobile utilizzato per scaricare e smistare la merce provento delle rapine.
Infondata è la censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., per la quale l'unica misura cautelare adeguata è stata individuata in quella più afflittiva della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa sulla base non solo della personalità dell'imputato -desunta dal precedente penale specifico e dall'abilità, pervicacia e spregiudicatezza dimostrate­ma anche dalle peculiari circostanze del fatto quali la "sistematica, disinvolta ripetizione della condotta delittuosa, attuata, insieme a altri complici, con modalità atte a denotare la capacità organizzativa e di preordinazione" e la particolare gravità dei fatti. In tal modo il giudice di merito ha operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dall'art.274 lett.c) c.p.p. (Cass. sez.II 23 ottobre 2012 n.4820, Mellucci sez.V 17 aprile 2009 n.21441, Fiori; sez.IV 10 aprile 2004 n.37566, Albanese). La pericolosità, può infatti essere desunta , come espressamente previsto dall'art.274 lett.c) c.p.p., dai comportamenti e dagli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente (Cass. sez.VI 2 ottobre 1998 n.2856, Mocci; sez.VI 21 novembre 2001 n.45542, Russo; sez.III 13 novembre 2003 n.48502, Plasencia; sez.IV 6 novembre 2003 n.12150, Barbieri; sez.V 5 novembre 2004 n.49373, Esposito; sez.III 18 marzo 2004 n.19045, Ristia; sez.IV 19 gennaio 2005 n.11179, Mirando; sez.IV 3 luglio 2007 n.34271, Cavallari), indipendentemente dallo stato dì incensuratezza o meno. Pur essendo incongruo nella motivazione del provvedimento impugnato il riferimento alla mancanza di effetti deterrenti della condanna subita dal M. per analogo fatto commesso nello stesso periodo in cui erano state realizzate le rapine per le quali è stata emessa l'ordinanza cautelare in discussione, la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza e all'intensità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa (non occasionale e tale da giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva, non potendosi formulare una prognosi favorevole sul rispetto delle prescrizioni connesse a misure meno gravose) complessivamente appare completa e adeguata.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod.proc.pen. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A norma dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.. Roma 16 luglio 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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