Attenzione a partecipare a blog eversivi e associazioni terroristiche internazionali. Quando si rischia il concorso nella associazione con finalità di terrorismo?
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 giugno – 9 ottobre 2014, n. 42285
Presidente Dubolino – Relatore Pezzullo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 22 marzo 2013 la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio al Tribunale di Perugia l'ordinanza emessa in data 13.7.2012 da tale Tribunale, che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., aveva confermato l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Perugia in data 13.7.2012 aveva applicato a L.T.G. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 270 bis, commi primo e secondo, c.p., (capo A), per avere partecipato ad una associazione con finalità di terrorismo e di eversione, denominata F.A.I. - F.R.I. (Federazione anarchica informale - Fronte rivoluzionario internazionale), formata da più cellule decentrate relazionantesi anche attraverso la rete internet, resasi responsabile dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche e, comunque, violente sia in Italia che all'estero, nonché per il reato di cui all'art. 302 cod. pen., (capo D), perché in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, elaborava redigeva e divulgava attraverso i web log i documenti ed i comunicati riconducibili alle attività criminose della predetta associazione, con i quali si istigava alla commissione di delitti non colposi.
1.1. Questa Corte - a fronte di quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, secondo cui il L.T. , detto "(…)", attraverso la gestione del blog (omissis) insieme ad A.T. contribuiva alla traduzione (inglese-italiano e viceversa, spagnolo italiano e viceversa) ed alla successiva veicolazione di documenti inerenti ad azioni dinamitarde internazionali, allo scambio sui prigionieri destinati alla solidarietà rivoluzionaria, alla creazione e diffusione di un inedito simbolo dell'associazione che anticipava di un mese quello della CCF, responsabile della campagna degli attentati del dicembre 2011- dopo aver premesso che la condotta di partecipazione individuale ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione ideale al programma criminale, dalla comunanza di pensiero ed aspirazioni, ma occorre l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, desumibile da condotte univocamente evocative e sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Sez. 1, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, rv. 234182; Sez. 1, n. 34989 dei 10/7/2007, Sorroche Fernandez, rv. 237630) - rilevava che le argomentazioni poste a fondamento dell'affermata sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente, in relazione alle fattispecie contestate, non risultavano congruenti e si palesavano in parte prive della necessaria correlazione con gli elementi di fatto oggettivamente valutabili emersi dall'attività di indagine, sia pur riguardati in un compendio unitario; il tribunale aveva valorizzato gli stretti rapporti dell'indagato con il F. e la D.B. , ancorando la gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati al contributo del L.T. all'attività del F. di selezione e traduzione dei comunicati pervenuti dalle varie componenti internazionali e, genericamente, alla gestione del blog (omissis) ; quindi, ad un apporto materiale che lo stesso tribunale ha qualificato meno grave di quello di altri sodali. Nell'ordinanza non è stato dato conto di elementi di fatto ulteriori e specifici in ordine all'effettivo contributo del ricorrente a disposizione del sodalizio e di condotte univocamente sintomatiche della partecipazione all'associazione consistenti nello svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma; il tribunale, invero, ha in parte sovrapposto gli indizi relativi alla sussistenza dell'associazione a quelli riguardanti specificamente l'indagato.
2. Il Tribunale di Perugia all'esito del nuovo esame della predetta ordinanza custodiale del 13.7.2012 la confermava nuovamente in data 17.12.2013, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, in relazione all'appartenenza dello stesso all'organizzazione anarchica di tipo eversivo ed alla commissione dei reati fine a lui ascritti nell'ambito di tale organizzazione e funzionali ai fini di eversione dell'ordine democratico perseguiti dall'organizzazione stessa, sulla base di tutti gli elementi compiutamente elencati, riguardanti gli stretti rapporti tra il L.T. ed il F. e la D.B. e l'attività svolta dal L.T. nell'ambito della Federazione Anarchica, sia con riferimento all'appartenenza all'associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico anche con metodi terroristici, che al reato fine, dell'elaborazione e divulgazione di documenti e comunicati, riconducibili alle attività criminose poste in essere dai gruppi dell'organizzazione anarchica informale, nel cui testo si istiga alla commissione di delitti non colposi contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, al fine di sovvertirne con la pratica della violenza il suo ordinamento politico, economico e sociale, assicurando inoltre il collegamento, le informazioni ed il coordinamento operativo tra le varie cellule dell'organizzazione eversiva denominata FAI-FRI, responsabile dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche, o comunque violente, poste in essere sia in Italia che all'estero.
3.Avverso tale ordinanza l'imputato a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 623, primo comma, lett. a) c.p.p., non essendosi l'ordinanza impugnata uniformata ai principi stabiliti dalla sentenza di annullamento con rinvio, ostinandosi a ritenere gravità indiziaria, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., la semplice espressione di un' "idea", omettendo di indicare condotte, univocamente evocative e sintomatiche dello svolgimento di attività preparatorie dell'esecuzione del programma e nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale; in particolare, tutte quelle che sono state individuate nell'ordinanza impugnata sono pur sempre "pensiero" ed "idee" penalmente irrilevanti e non certamente condotte; nulla che vada oltre l'espressione adesione di un'idea rivoluzionaria è stato individuato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Ed invero, all'esito del nuovo esame il Tribunale ha compiutamente individuato gli elementi integranti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., nell'ambito del perimetro valutativo richiamato da questa Corte con la sentenza di annullamento (Sez. I, 17/05/2011, n. 19759) nei confronti del L.T. , in relazione ai reati di cui all'art. 270 bis, commi primo e secondo, c.p. (capo A) e 302 cod. pen. (capo D) senza incorrere nel vizio denunciato.
2. Giova richiamare in proposito i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. IV, 24/09/2013, n. 43991).
3.Tanto precisato, si osserva che, alla stregua dei suddetti principi, il Tribunale ha senz'altro integrato e completato le argomentazioni già svolte attraverso la compiuta indicazione degli elementi in base ai quali, all'esito di una valutazione complessiva, può ritenersi integrato il grave quadro indiziario a carico dell'indagato legittimante la misura applicata della custodia in carcere (divenuta inefficace per decorrenza del termine di fase con applicazione di misura cautelare coercitiva non custodiale) in relazione ai reati contestati.
3.1. In particolare, il Tribunale, dopo aver correttamente precisato che il devolutum con la sentenza di annullamento involgeva la verifica della partecipazione del L.T. all'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico denominata FAI - FRI, resasi responsabile dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche, o comunque violente, poste in essere sia in Italia, che fuori dal territorio nazionale, ha provveduto ad elencare una serie di attività poste in essere dall'indagato rappresentative, appunto, della sua partecipazione all'associazione indicata:
- l'attività di traduzione eminentemente dalla, lingua inglese a quella italiana, di rivendicazioni e documenti di centrale importanza nell'ambito delle offensive rivoluzionarie in atto da parte delle realtà anarco - insurrezionaliste nazionali ed internazionali (attività questa non isolata od occasionale, ma sistematica, di particolare delicatezza (come ad es. nel caso del comunicato della formazione ellenica denominata "cospirazione cellule di fuoco" in lingua greca), nonché l'apporto fornito dall'indagato, attraverso il blog denominato "cenere", da considerare strumentale e complementare a quello svolto da F.S.G. , attraverso i siti "culmine" e "iconoclasta", mediante i quali veniva veicolato a livello globale il pensiero rivoluzionario espresso dalle più rilevanti realtà anarcoinsurrezionaliste, quali la "FAI/Fronte Rivoluzionario Internazional e la "Cospirazione delle Cellule di Fuoco";
- la fondazione da parte del L.T. unitamente all'A. nel gennaio 2012, del sito (omissis) che, analogamente al blog (omissis), costituisce il mezzo di scambi di idee fra appartenenti alla FAI/FRI (in proposito il Tribunale individua una serie di precisi elementi che indicano la riferibilità al L.T. del sito in questione, tra cui uno scambio di mail all'esito del quale il L.T. e l'A. si incontrano con F. e D.B. ) e l'adesione da parte del L.T. , con la creazione di tale sito, al progetto FAI/FRI, emerge dal contenuto della missiva in atti diretta a C.M. da F. , in cui il F. rassicura l'interlocutore che "con i giovani compas di (omissis) cureremo la pubblicazione in italiano del libro delle CCF in relazione all'appello internazionale";
- la presentazione del sito (omissis) ((omissis) ), eloquente nel contenuto, quanto a finalità ed adesione al progetto FAI/FRI;
- lo scambio di mail tra il blog (omissis) ed il blog (omissis) , sulla questione dei prigionieri rivoluzionari destinatari di "solidarietà rivoluzionaria", con un lavoro di analisi svolto su ogni singolo detenuto dichiaratosi anarchico, in ogni parte del mondo, al fine di considerarlo degno ricettore di solidarietà rivoluzionaria, da intendersi come soggetto al quale dedicare azioni dinamitarde; da tali comunicazioni telematiche emerge una perfetta affinità tra la coppia F. - D.B. da una parte e L.T. - A. dall'altra e l'attività posta in essere con i rispettivi blogs costituisce un "caposaldo" del patto di mutuo soccorso: la "Comunicazione tra gruppi/singoli";
- il contenuto della intercettazione ambientale in data 28 gennaio 2012 nella casa del F. e D.B. con il L.T. , dal quale si evince il ruolo del F. nell'impartire direttive al L.T. e all'A. circa le modalità di divulgazione di vario materiale, attraverso il sito (omissis) , trattando aspetti relativi alla traduzione e divulgazione dei comunicati ritenuti più importanti; inoltre, nel corso dell'incontro il F. mostra al L.T. il simbolo mai emerso nel panorama dell'anarchismo insurrezionalista che anticipa di quasi un mese il simbolo della CCF con l'aggiunta delle sigle FAI e FRI della campagna attentati del dicembre 2011;
- il passaggio del testimone nella diramazione dei messaggi post perquisizioni del 29/3/2012, dai gestori di (omissis) (F. e D.B. ) al L.T. e all'A.T. , gestori del sito (omissis) come ribadito nel comunicato "ritorna il boato della (omissis) ";
- il materiale rinvenuto all'esito della perquisizione effettuata in data 29/3/2012, presso l'abitazione del L.T. medesimo, nel corso della quale sono stati rinvenuti, tra l'altro, l'indirizzo del padre della nota anarchica greca O.J. (alla quale si riferisce il nucleo O. firmatario della rivendicazione dell'attentato all'ing. Ad. ); il file in formato open office dal titolo (omissis) creato il (omissis), che rappresenta l'introduzione in lingua inglese pubblicato come primo post sul blog (omissis) in data 26/1/2012 nel quale vengono evidenziati i passaggi grafici che hanno portato alla creazione del logo del blog (omissis) .
3.2. Gli elementi sopra sintetizzati, attestanti gli stretti rapporti tra il L.T. con il F. e la D.B. e l'attività in concreto svolta dal L.T. , hanno indotto il Tribunale all'esito di nuovo esame, a seguito della sentenza di annullamento, a confermare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, sia con riferimento all'appartenenza all'associazione anarchica di tipo eversivo, che alla commissione dei reati fine, dell'elaborazione e divulgazione di documenti e comunicati riconducibili alle attività criminose poste in essere dai gruppi dell'organizzazione anarchica informale, nel cui testo si istiga alla commissione di delitti non colposi.
Tale ragionamento non si presenta viziato, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, in primo luogo, relativi agli elementi che denotano la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 270 bis c.p. che non è integrata dalla sola adesione ideale al programma criminale o dalla comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo, invece, l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Sez. I, 22/03/2013, n. 22719). Invero, segno di militanza, di condivisione e di consapevole adesione al programma associativo può essere anche costituito dalla disponibilità ad offrire un contributo fattivo a seconda delle contingenze, tale da collocare l'indagato alla base della piramide organizzativa dell'associazione; d'altronde, la partecipazione, integrante gli estremi del reato associativo in contestazione, è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento, trattandosi peraltro di fattispecie a forma libera, potendo la partecipazione estrinsecarsi con qualsivoglia modalità e la relativa contestazione in fase cautelare ha pur sempre carattere fluido e provvisorio, suscettibile di ulteriori specificazioni (Sez. V, 12/11/2010, n. 4105). Il contributo causale è, del resto, immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, specie sotto il profilo che l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quanti si erano dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria (Sez. V, 12/11/2010, n. 4105).
3.3. Alla stregua di tali principi, gli stretti rapporti tra il L.T. ed il F. e la D.B. , elementi di spicco dell'organizzazione, la continua attività di traduzione dei comunicati - indicata di fondamentale importanza per l'organizzazione atteso che ogni comunicato, dibattito, lettera e rivendicazione doveva essere veicolata tra i vari gruppi o singoli soggetti anche a livello internazionale, attraverso una traduzione condotta da membri affini alla struttura rivoluzionaria, in considerazione del fatto che ogni termine riveste un suo significato vitale per il dibattito e l'avanzamento della progettualità rivoluzionaria - l'apporto al blog (…), la fondazione del sito (omissis) , la cura dello stesso e la gestione del sito in questione, la veicolazione dei messaggi sui blog, l'attività compiuta in vece del F. e della D.B. , all'esito delle perquisizioni presso i predetti ed il materiale rinvenuto presso l'indagato danno conto ampiamente delle ragioni della ritenuta gravità indiziaria in ordine alla condotta partecipata all'associazione in contestazione e non già di una mera adesione ideale a. programma criminale o di comunanza di pensiero. In particolare, oltre alla disponibilità a sostituire il F. e la D.B. all'esito delle perquisizioni nell'attività di veicolazione dei messaggi, rappresentativa della messa a disposizione a favore del sodalizio ad intervenire operativamente in momenti cruciali e “delicati", l'attività del L.T. di creazione e di cura di siti o blog, attraverso i quali veicolare i messaggi dell'organizzazione, costituisce condotta sintomatica della partecipazione, in quanto preparatore e, comunque, propedeutica all'esecuzione del programma, che richiede quale tassello fondamentale proprio la trasmissione e la conoscenza tempestiva dei "messaggi”; tale attività inoltre si presenta di fondamentale rilievo in un contesto moderno che privilegia senz'altro i sistemi di comunicazione telematici e che, dunque e indicativa di un ruolo importante dell'autore all'interno dell'organizzazione.
3.4. Con riguardo al reato fine, poi, il Tribunale ha ritenuto che l'istigazione attraverso le condotte descritte a commettere i gravi delitti contro la personalità dello Stato emerge dalla idoneità e capacità espansiva, nonché diffusiva dei comunicati riportati nella motivazione dell'ordinanza, anche alla luce dei gravi attentati realmente compiuti e riducibili alla matrice anarchica in questione e tale vantazione non appare censurabile.
4. Il ricorso proposto dal L.T. , pertanto, alla luce di quanto detto, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
12-10-2014 14:31
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