Assegno di mantenimento. Inadempimento del genitore: la prova del fatto impeditivo all'obbligo di garantire i mezzi di sussistenza spetta all'obbligato. Non basta una mera difficoltà, nè la documentazione dello stato di disoccupazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 novembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 12308
Presidente Milo – Relatore Raddusa
Fatto e diritto
1. M.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova con la quale, ad integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova, che lo aveva mandato assolto dall'imputazione allo stesso mossa ai sensi dell'art 570 commi I e II cp (per l'essersi disinteressato della educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore J., dal dicembre 2003 in poi) , il ricorrente è stato ritenuto responsabile del fatto imputato e condannato alla pena di giustizia.
2. Con un unico motivo si lamenta illogicità della motivazione. Il ricorrente non fu nella condizioni di adempiere per l'intervenuto licenziamento, reso, si, su sua iniziativa ma perché non riceveva da tempo lo stipendio essendo il datore di lavoro da tempo in condizioni economiche assolutamente precarie. Incongruo logicamente è anche il riferimento alla modestia dell'importo da versare per il sostentamento della minore, sintomo della illogicità della conclusione in forza alla quale, prescindendo dalla natura oggettiva della difficoltà, il ricorrente si sarebbe mosso per porsi in uno stato di povertà per sottrarsi all'inadempimento. La Corte , poi , motiva le generiche in ragione della incapacità del ricorrente di trovare lavoro , dando così corpo ad ulteriore incongruenza logica rispetto al giudizio reso in punto di responsabilità.
3. Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
4. La sentenza impugnata riposa sulle seguenti considerazioni in fatto e diritto . Dato per pacifico l'inadempimento a far tempo dal 2003 dell'obbligo di mantenimento (180 euro mensili) disposto in sede di separazione nonchè il disinteresse mostrato nei confronti dalla figlia (tralasciando di incontrarla presso i servizi sociali), la responsabilità appare ancorata al fatto che non è stata adeguatamente comprovata l'impossibilità di adempiere in presenza di un licenziamento che è stato peraltro determinato dalla scelta volontaria del ricorrente , nonché guardando alla assoluta modestia degli importi da versare ed alla mancata dimostrazione di essersi attivato per cercare una nuova occupazione tale da consentirgli di adempiere.
5. Questo il tenore della motivazione sottesa alla decisione in contestazione, deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione, assente o manifestamente illogica, lamentato in ricorso.
5.1 La contestazione sottesa al gravame non interferisce in alcun modo con i profili di responsabilità legati al comma I dell'art 570 cp, posto a fondamento della condanna contrastata.
5.2 Quanto poi alla imputazione di cui al comma II nr 2, stessa norma, la Corte territoriale muovendo da due dati certi (l'inadempimento ascritto al ricorrente e lo stato di disoccupazione dello stesso), coerentemente si pone in linea con l'orientamento di questa Corte in forza al quale la prova inerente la presenza di fatti assolutamente impeditivi rispetto all'obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore gravava sul ricorrente. E non basta, al fine, una semplice difficoltà e neppure la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, potendo l'interessato provvedere ugualmente aliunde in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui insussistenza radicale va comprovata a cura ed onere della parti obbligata (cfr , tra le tante, recentemente Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013 Ud. Rv. 254515). Ciò a maggior ragione quando, come nella specie, il peso posto a carico del M. era di assoluta modestia si da risultare in linea di principio compatibile anche con la assenza di, una siffatta fonte reddituale e da imporre nel ricorrente uno stato di indigenza assoluta utile a giustificare la violazione dell'obbligo di sostentamento riscontrato.
La Corte, poi, evidenzia che le ragioni della disoccupazione erano determinate da una scelta volontaria del ricorrente, risultando privo di alcun specifico conforto sia il dato di fatto in forza al quale la detta scelta venne motivata dalla insolvenza del datore di lavoro sia quello dell'impegno mostrato nella ricerca di una nuova attività lavorativa. Ma a ben vedere siffatte considerazioni, coerenti o meno rispetto ai fatti accertati, non assumono toni di decisività a fronte del dato già conclamato siccome in precedenza rassegnato, utile a conclamare la responsabilità sottesa alla condanna.
La linearità della decisione, infine, non viene scalfita dal riconoscimento delle generiche in ragione della detta disoccupazione. Una cosa, infatti, è attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento; altra è la erronea equiparazione di tale situazione di difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere, sulla quale erroneamente riposa il gravame.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
17-03-2014 22:54
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