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Sentenza

Armi improprie: un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, è considerato uno strumento idoneo ad offendere e deve quindi essere ritenuto un’arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante disciplinata dall’art. 585, comma 2, c.p. per il reato di lesioni personali.
Armi improprie: un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, è considerato uno strumento idoneo ad offendere e deve quindi essere ritenuto un’arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante disciplinata dall’art. 585, comma 2, c.p. per il reato di lesioni personali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio – 11 luglio 2014, n. 30786
Presidente Fumo – Relatore Positano

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa il 23 aprile 2013 con la quale, sull'appello dell'imputato B.N., la Corte d'Appello di Genova, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali per mancanza di querela, escluse le contestate aggravanti ai sensi dell'articolo 585 e 61 n. 2 codice penale, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Chiavari, in data 21 novembre 2012, che aveva condannato l'imputato per i reati di cui all'articolo 337 e 582-585, 61 n. 2 codice penale, unificati per continuazione.
2. A B.N. era contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni, commesso al fine di realizzare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, cagionando al carabiniere L.G. lesioni al volto, lanciandogli il bicchiere di vetro che aveva in mano.
3. Secondo la Corte d'Appello, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Benvenuto, la sera dell'11 novembre 2012, quando B.N. aveva iniziato ad infastidire i presenti in un Bar, era stato accompagnato all'esterno del locale e due carabinieri, al di fuori dell'orario di servizio, avevano consigliato all'imputato di tenere un comportamento corretto. Improvvisamente B. aveva colpito uno dei militari, lanciandogli il bicchiere di vetro che aveva in mano e ferendolo al volto. La Corte ha ritenuto che quel gesto non fu dettato dal proposito di opporsi alla condotta dei pubblico ufficiale, che in quel momento non stava compiendo alcun atto di ufficio, poiché il reato di lesioni era stato commesso prima di quello di resistenza. Ha escluso la sussistenza dell'uso di un'arma, non potendo ritenersi tale un bicchiere non infranto ed ha ritenuto insussistenti le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 n. 2 e 585 c.p. per cui il reato semplice, non preceduto da querela, ha imposto la declaratoria di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, rilevando violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante dell'uso di arma, in relazione al reato di lesioni personali.
5. Conseguentemente, ritenuta la procedibilità di ufficio del reato di lesioni aggravate ed esclusa la continuazione, sulla base delle valutazioni espresse dalla Corte, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento dell'imputato dal reato di lesioni personali aggravate, con conferma della condanna e conseguenti determinazioni sanzionatorie.

Considerato in diritto

La sentenza impugnata merita censura.
1. Con l'unico motivo il ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova lamenta violazione di legge in ordine alla insussistenza dell'aggravante dell'uso di arma, in relazione al reato di lesioni personali, evidenziando che l'articolo 585 comma 2 c.p. considera arma ai fini dell'aggravante, ogni oggetto atto ad offendere e tale deve ritenersi un bicchiere di vetro adoperato come corpo contundente, in un contesto aggressivo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Il motivo è fondato. Va rilevato che, poiché il ricorso non riguarda la pronuncia di assoluzione del B. dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione della Corte è limitata esclusivamente alla configurabilità dell'aggravante in oggetto, esclusa dalla Corte territoriale.
3. Orbene, la motivazione della Corte riguardo all'esclusione dell'aggravante in oggetto non può essere condivisa. Questa Sezione ha reiteratamente espresso il principio secondo cui, per arma impropria, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, Sentenza n. 49517 del 21/11/2013 Cc. (dep. 09/12/2013) Rv. 257758). Nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie, questa Corte ha affermato che in tema di armi improprie, anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 47504 dei 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082; Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008 - dep. 09/07/2008, P.M. in proc. Mameli, Rv. 240448).
4. Sulla base delle considerazioni sinora svolte s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali, con rinvio per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
Avv. Antonino Sugamele

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