Archiviazione. Omessa valutazione dell'atto di opposizione. Ricorribile in Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 maggio – 13 ottobre 2014, n. 42843
Presidente Dubolino – Relatore Guardiano
Fatto e diritto
1. Con decreto adottato il 30.3.2010 il giudice di pace di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento sorto a carico di L.S. per il reato di cui all'art. 595, c.p., nel quale assume la qualità di persona offesa S.M. , utilizzando un modulo prestampato, in cui, da un lato si fa espresso richiamo alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero il 22.2.2010; dall'altro si motiva la disposta archiviazione del procedimento apponendo una "X" alle seguenti espressioni già dattiloscritte nel corpo dello stampato : "ritenuto che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 125 att. c.p.p.) in quanto" e "il fatto non è previsto dalla legge come reato".
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa S.M. , per mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Chiara Moraschi del Foro di Roma, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di pace ha disposto l'archiviazione del procedimento innanzi indicato con un provvedimento adottato in violazione del principio del contraddittorio, per omessa valutazione del contenuto dell'opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
3. Il ricorso appare fondato e va accolto.
4. Ed invero, come è stato da tempo affermato in sede di legittimità secondo un orientamento condiviso da questo Collegio, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 c.p.p., la celebrazione di un'udienza camerale, perché il giudice di pace decide con decreto (ove disponga l'archiviazione) ovvero con ordinanza (ove restituisca gli atti al p.m.), senza la preventiva audizione delle parti in udienza. Ne deriva che, quando il giudice di pace ha disposto l'archiviazione con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, il provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione solo per motivi inerenti al contraddittorio, che, peraltro, non è ovviamente ravvisabile nell'omessa fissazione della (non prevista) udienza camerale, bensì nel fatto che sussiste pur sempre l'obbligo per il giudice di prendere in considerazione le ragioni addotte dalla persona offesa opponente (cfr. Cass., sez. V, 06/05/2010, n. 31930, C).
Ne consegue che la omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell'atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, che realizza una menomazione del suo diritto di difesa, da luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Cass., sez. V, 06/11/2008, n. 43755, rv. 241803; Cass., sez. IV, 01/10/2008, n. 39538, C).
Ciò è quanto verificatosi nel caso in esame, in cui la motivazione del decreto di archiviazione da parte del giudice di pace è solo apparente, risolvendosi in mere formule di stile, contenute nel modulo prestampato, adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione depositato il 21.1.2010 presso l'ufficio del giudice di pace, di cui non si fa nessuna menzione nel provvedimento impugnato.
5. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnato decreto va, dunque, annullato, con rinvio per un nuovo esame al giudice di pace di Roma.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Roma.
15-10-2014 22:41
Richiedi una Consulenza