Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Amministratrice di una S.r.l., operante nel mercato dell’antiquariato, rinviata a giudizio per i reati di contraffazione ex art. 178, D.lgs. n. 42/2004 e truffa. Possibile il concorso tra le due fattispecie?
Amministratrice di una S.r.l., operante nel mercato dell’antiquariato, rinviata a giudizio per i reati di contraffazione ex art. 178, D.lgs. n. 42/2004 e truffa. Possibile il concorso tra le due fattispecie?
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 gennaio – 25 marzo 2014, n. 13966
Presidente Squassoni – Relatore Scarcella

Ritenuto in fatto

1. B.C. ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di PERUGIA in data 5/06/2012, depositata in data 7/08/2012, con cui, in parziale riforma della sentenza 16/04/2008 emessa dal medesimo Tribunale, riduceva la provvisionale liquidata in primo grado a favore della parte civile ad Euro 40.000,00, condannando l'appellante al pagamento delle spese di difesa della parte civile e confermando, nel resto, la sentenza, con cui la ricorrente è stata condannata alla pena sospesa di un anno e tre mesi di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa (oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estratto ed una sola volta su tre diversi quotidiani, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile N.A. con provvisionale di Euro 80.000,00 ed alle spese di costituzione e difesa della predetta p.c., con confisca di quanto sequestrato) nonché interdetta dall'esercizio della professione per mesi 9 e gg. 24.
2. All'imputata è stato contestato di aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. HOME 80, anche senza aver concorso nella riproduzione, posto in circolazione come autentici, esemplari riprodotti di oggetti di antichità (meglio indicati nell'elenco allegato alla sentenza); fatti commessi nell'esercizio di attività commerciale, in (OMISSIS) (artt. 81 cpv c.p., 178, comma 1, lett. B), e comma 2, d. lgs. 42/2004: capo a) dell'imputazione); di essersi ancora, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. HOME 80, con artifici e raggiri, consistiti nel garantire l'autenticità degli oggetti indicati nell'elenco allegato e nel promettere la consegna della relativa certificazione, inducendo così in errore N.A. , procurata l'ingiusto profitto di Euro 212.500,00, quale pagamento dei beni, con pari danno di rilevante gravità per la persona offesa; in (OMISSIS) (artt. 61, n. 7, 81 cpv e 640 c.p.: capo b) dell'imputazione; per ambedue i capi, veniva contestata la recidiva reiterata ex art. 99 cod. pen., esclusa tuttavia in sede di merito.
3. Ricorre avverso la predetta sentenza, l'imputata, proponendo due distinti ricorsi per mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, avv. Stefano Menicacci ed avv. Franco Libori, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Deduce la ricorrente, con l'articolato ricorso presentato dall'avv. S. Menicacci, il vizio di travisamento dei fatti, per mancanza e/o palese contraddizione nella parte motiva nonché il vizio di violazione di legge, evidenziando i punti dai quali tali vizi sarebbero desumibili (qualità professionali della ricorrente; qualità dei mobili venduti ai coniugi N. ; prove della pretesa truffa per gli altri mobili; querela penale del N. e istanza di sequestro; non equità del prezzo dei mobili; equità dei prezzi maggiorati; pretese mancate contestazioni del dott. Ba. ; comportamento del N. ; induzione a falso teste di A.F. ); infine, mancata revoca dell'ordinanza di ammissione della parte civile, per aver il tribunale prima, e la Corte poi, consentito al N. di costituirsi parte civile in pendenza di una causa civile davanti al tribunale civile di Perugia.
3.2. Deduce la ricorrente, con il ricorso presentato dall'avv. F. Libori, cinque motivi altrettanto articolati:
1) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius); carenza di motivazione; contraddittorietà della motivazione con il dispositivo della sentenza impugnata;
2) violazione di legge riguardo all'art. 178, d. lgs. 42/04 ed agli artt. 640 e 15 c.p. nonché all'art. 81 c.p.;
3) violazione di legge riguardo all'art. 178, comma 4, d. lgs. n. 42/04;
4) mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. D), c.p.p.;
5) violazione di legge riguardo all'art. 178, d. lgs. n. 42/2004 ed art. 640 cp.; carenza di motivazione e travisamento dei fatti; contraddittorietà della motivazione con riferimento a prove acquisite con specifico riferimento alla querela del dott. N. , alla deposizione del N. , alla ct. del F. , alla ct. del dott. Ba. ed alla c.t.u. della dott.ssa R. .
3.3. Deduce la ricorrente, con i motivi aggiunti di ricorso depositati in data 18/07/2013 dall'avv. F. Libori, sei ulteriori e articolati motivi:
1) violazione di legge riguardo all'art. 597 c.p.p.; omesso esame da parte della Corte d'appello del motivo riguardante la violazione di cui all'art. 178, d. lgs. n. 42/04;
2) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius); violazione dell'art. 521 c.p..p per mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza di 1 e 2 grado; carenza di motivazione; contraddittorietà della motivazione con il dispositivo della sentenza impugnata;
3) violazione di legge riguardo all'art. 178, d. lgs. 42/04 ed agli artt. 640 e 15 c.p. nonché all'art. 81 c.p.;
4) violazione di legge riguardo all'art. 178, comma 4, d. lgs. n. 42/2004;
5) mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. D), c.p.p.; violazione dell'art. 495 c.p.p., dell'art. 195 c.p.p. e dell'art. 6 p. 3, lett. D), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 111 Cost;
6) violazione di legge riguardo all'art. 178, d. lgs. 42/2004 ed art. 640 c.p.; carenza di motivazione e travisamento dei fatti; contraddittorietà della motivazione con riferimento a prove acquisite con specifico riferimento alla querela del dott. N. , alla deposizione del N. , alla ct. del F. , alla ct. del dott. Ba. ed alla c.t.u. della dott.ssa R. .

Considerato in diritto

4. I ricorsi devono essere rigettati perché infondati, confermando pertanto le statuizioni civili, pur dovendosi pronunciare declaratoria di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuto decorso del termine di prescrizione massima dei reati contestati.
5. Occorre, preliminarmente, rilevare che i plurimi motivi di ricorso prospettati dalla difesa dell'imputata, pur attenendo a pretesi vizi di violazione di legge, tendono a prospettare, in realtà, censure di mero fatto rispetto alla decisione impugnata, in particolare ove vengono sollevati profili di doglianza riguardanti violazioni riconnesse all'ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 606, c.p.p..
Il tratto comune di tutti i motivi di ricorso proposti (sia per quelli tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sia per quelli afferenti ad apparenti vizi di violazione di legge, salvo le eccezioni di cui si dirà oltre), avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Perugia è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze processuali; dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della persone offesa medesima ad offrire la prova della condotta fraudolenta perpetrata ai suoi danni. Dimentica, tuttavia, la ricorrente che, in questa sede di legittimità, non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito.
Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.
Certo - può notarsi subito - sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Perugia e del Tribunale di Perugia lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione; mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo di ciascun ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni della persona offesa alla luce della presunta inattendibilità della stessa, dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere. Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana; conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
6. Può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso, muovendo anzitutto da quelli che, per priorità logica, investono profili di violazione di legge, in alcuni casi intimamente connessi con il vizio motivazionale, di talché si procedere alla loro trattazione congiunta.
7. Muovendo, pertanto, dal primo motivo di ricorso avv. Libori e dal primo motivo di ricorso dell'Avv. Menicacci, con cui viene eccepita la violazione dell'art. 597, comma terzo, c.p.p., unitamente al vizio di motivazione - motivo di ricorso che è ulteriormente specificato sia come primo motivo aggiunto nell'atto depositato il 18/07/2013 dall'Avv. Libori in relazione all'asserita omessa motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 178, d. lgs. n. 42/2004, sia come secondo motivo aggiunto esposto nel medesimo atto -, in sintesi, la difesa sostiene che la Corte d'appello, avendo escluso la contraffazione per alcuni dei mobili costituenti oggetto della truffa (in particolare, per il tavolo tondo dorato, la coppia mantovani in oro, il trittico mantovani in oro, il grande tappeto antico vecchia Cina e il tavolo rotondo dorato), avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione parziale riducendo la pena irrogata dal primo giudice, e non, come invece avvenuto, limitarsi a confermare la sentenza di primo grado, così violando il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p., violazione che troverebbe conferma nel fatto che la stessa Corte territoriale ha provveduto a dimezzare la somma liquidata a titolo di provvisionale dal primo giudice, rideterminandola in 40.000,00 Euro. Il motivo è infondato.
Ed invero, ritiene il Collegio che nessun obbligo sussiste per il giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione parziale nel caso in cui parte dei fatti non siano riconosciuti come sussistenti a fronte dell'unicità del reato; sul punto, analogo principio è stato affermato da questa stessa Sezione sebbene con riferimento a fattispecie diversa, ma con argomentazione di cui può essere fatta coerente applicazione anche in fattispecie diversa come quella oggetto di esame (Sez. 3, n. 11802 del 29/01/2009 - dep. 18/03/2009, Berardi, Rv. 243402, in cui questa Corte ha chiarito che non v'è alcun obbligo per il giudice di pronunciare assoluzione parziale nel caso in cui parte dei materiali depositati in maniera incontrollata siano esclusi dal novero dei rifiuti).
In merito, poi, all'asserito esame da parte della Corte territoriale del motivo di appello relativo alla violazione del reato di cui all'art. 178, d. lgs. n. 42/04, l'eccezione perde di giuridica rilevanza, atteso che, pur in presenza di un vizio motivazionale come quello dedotto, l'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione del reato de quo non consentirebbe comunque a questa Corte di disporre l'annullamento della decisione impugnata per sanare il vizio motivazionale riscontrato, attesa la prevalenza della causa di proscioglimento; a ciò, del resto, si aggiunge, che la questione non rileva sulla conferma delle statuizioni civili, atteso che le stesse seguono al solo riconoscimento della lesione della sfera patrimoniale della parte civile provocata ex art. 185 c.p. dalla perpetrazione in suo danno del reato di truffa.
8. Quanto al secondo motivo di ricorso avv. Libori, cui si riporta pedissequamente il terzo motivo di ricorso "aggiunto" depositato il 18/07/2013 - nonché con riferimento al terzo motivo del ricorso principale avv. Libori, riguardante l'asserita violazione del comma quarto dell'art. 178 citato, cui si riporta pedissequamente il quarto motivo di ricorso "aggiunto" depositato il 18/07/2013 -, con gli stessi si eccepisce la violazione dell'art. 178, d. lgs. n. 42/04 (sia perché la norma si riferirebbe ad oggetti ben individuati, dunque, specifici, donde l'inapplicabilità al caso in esame, in cui si discute di commercializzazione di mobili antichi, non definibili od individuabili, peraltro non avendo mai rilasciato la ricorrente una certificazione di autenticità, con conseguente impossibilità di disporre la confisca di cui al comma quarto dell'art. 178) e si sostiene che tale fattispecie sarebbe speciale rispetto al delitto di truffa, in quanto ipotesi particolare di truffa avente ad oggetto contraffazione di opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità, oggetti di interesse storico od archeologico posti in commercio come autentici. Tutti i profili di doglianza sono infondati.
Ed invero, quanto al primo, è utile richiamare, per meglio comprendere la soluzione adottata da questa Corte, la norma in esame. L'art. 178, d. lgs. n. 42/04, sotto la rubrica “Contraffazione di opere d'arte”, punisce, in relazione all'ipotesi di cui alla lett. b) del comma primo: "chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico", prevedendo, al comma secondo, che "se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale", con pubblicazione (comma terzo) della sentenza "su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale", oltre la confisca obbligatoria (comma quarto) "degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato". Così richiamato il testo normativo, è evidente dalla semplice lettura della lett. b) che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'opera sia qualificata come "autentica", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita (v., da ultimo: Sez. 6, n. 39474 del 24/09/2008 - dep. 21/10/2008, Trancalini, Rv. 242126). L'eccezione difensiva, del resto, se può valere con riferimento alle opere di scultura, pittura, etc. dove l'attribuzione ad uno specifico artista è giustificabile, non può certamente valere con riferimento agli "oggetti di antichità" (come i mobili antichi di cui si discute), per i quali l'autore non rileva, in quanto la norma sanzionatoria, oltre a tutelare l'acquirente da possibili frodi, tutela in primis il mercato delle opere d'arte ed il patrimonio artistico e culturale dalla presenza e circolazione di falsi (Sez. 3, n. 19249 del 04/05/2006 - dep. 01/06/2006, lacca, Rv. 234337).
Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, inerente al tema dei rapporti tra la fattispecie penale speciale e quella di truffa, non può porsi all'evidenza una questione di "assorbimento" della seconda nella prima, atteso che, pur dovendosi riconoscere - per le ragioni espresse nel capoverso che precede - la natura plurioffensiva del reato previsto dal d. lgs. n. 42/2004, non è ipotizzabile un rapporto di specialità tra fattispecie in quanto nella previsione della lett. b), comma primo, manca - a differenza di quanto invece previsto nella lett. a) della medesima disposizione - il "fine di trarne profitto", elemento, questo che potrebbe porre problemi di continenza tra fattispecie, in relazione al fine specifico previsto dal "comune" delitto di truffa. Ciò, dunque, consente, da un lato, di ritenere ammissibile il concorso materiale tra le due fattispecie (quella della lett. b) del comma primo e quella della truffa) atteso che la fattispecie "speciale" punisce il semplice fatto di porre in commercio, detenere per farne commercio, introdurre a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque porre in circolazione, come autentici, per quanto qui di interesse, i predetti "oggetti di antichità", a prescindere dal fine di lucro (o di procurare per sé o per altri un "ingiusto profitto", come richiesto dall'art. 640 cod. pen.). Deve, pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “Il reato di cui all'art. 178, comma primo, lett. b), D. Lgs. n. 42/2004, concorre con il reato di truffa previsto dall'art. 640 cod. pen., in quanto la fattispecie penale speciale punisce la condotta di chi - senza essere concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione -, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari di quelle opere od oggetti indicati nella norma, a prescindere dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto”.
All'infondatezza del motivo di ricorso afferente la pretesa (in)configurabilità dell'art. 178, d. lgs. n. 42/2004, consegue, logicamente, l'infondatezza del terzo motivo del ricorso principale dell'avv. Libori, trattandosi di confisca prevista dalla legge come "obbligatoria" ai sensi del comma quarto dell'art. 178 citato, né avendo fornito la difesa alcun elemento circa l'appartenenza dei mobili a persone estranee al reato (v., nello specifico, la puntuale motivazione della Corte territoriale alle pagg. 16/17 dell'impugnata sentenza).
9. Con riferimento al quarto motivo del ricorso principale dell'avv. Libori - cui si riporta il quinto motivo di ricorso "aggiunto" depositato il 18/07/2013, con cui si specifica ulteriormente l'asserita violazione delle disposizioni processuali di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., della norma convenzionale di cui all'art. 6, p. 3, lett. d), Conv. eur. dir. uomo e dell'art. 111 Cost., il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel respingere la richiesta di rinnovazione della perizia sui mobili di cui si discute, lamentandosi della violazione dell'art. 606, lett. d), c.p.p. attesa la "decisività" che tale mezzo istruttorio avrebbe assunto ai fini della valutazione della stessa configurabilità dei reati ipotizzati. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la perizia è mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - né come prova a carico dell'imputato né come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere qualificata come "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisca, secondo il disposto dell'art. 606, comma primo, lett. d) del codice di rito, motivo ammissibile del ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 6, n. 37033 del 18/06/2003 - dep. 26/09/2003, Brunetti, Rv. 228406).
Il relativo provvedimento di diniego, peraltro, è espressione di un giudizio di fatto che - proprio perché sorretto da adeguata motivazione (v. pagg. 15/16 dell'impugnata sentenza - è insindacabile in Cassazione. Nella specie, la Corte territoriale mostra di condividere, aderendo criticamente alla valutazione espressa dal primo giudice, le ragioni per le quali non ritenne che sussistessero i presupposti per disporre perizia, richiamando sia le considerazioni espresse dai consulenti tecnici sentiti nel dibattimento di primo grado (v. pagg. 9/14 della sentenza di prime cure), sia soprattutto ritenendo convincenti le considerazioni espresse dal primo giudice nel momento in cui mise a confronto le osservazioni dei due cc.tt.pp. (quello del PM e quello della difesa dell'imputata).
10. Con riferimento al quinto motivo di ricorso avv. Libori - cui si riporta il sesto motivo di ricorso "aggiunto" depositato il 18/07/2013 nonché il triplice profilo di doglianza espresso nel ricorso avv. Menicacci alle pagg. 14/17 - la ricorrente sostanzialmente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata e quella di prime cure, per aver ritenuto sussistere la responsabilità penale sulla base di un presupposto erroneo, ossia che la volontà contrattuale del querelante fosse stata frutto degli artifici e raggiri della Ba. , nel senso che il consenso all'acquisto degli oggetti di antichità non si sarebbe formato ove gli acquirenti fossero stati consapevoli trattarsi di beni non originali dell'epoca indicata negli ordinativi; in tal senso, la ricorrente nega di aver posto in essere gli artifizi e raggiri contestati, richiamando le risultanze delle consulenze tecniche esperite nel processo penale ed in quello civile, da cui risulterebbe l'assenza della c.s. iniquità dei prezzi dei mobili e la correlativa equità dei prezzi maggiorati.
Le doglianze sono infondate con riferimento alla prospettata censura motivazionale.
Ed, è sufficiente richiamare quanto contenuto al punto 8, pag. 15 della motivazione della sentenza di primo grado (valutabile unitariamente con quella d'appello, attesa la natura di doppia conforme, sul punto della sussistenza oggettiva e soggettiva del fatto, essendosi fatto carico il giudice di secondo grado di argomentare sulle censure mosse con i motivi di impugnazione: Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 - dep. 01/07/2013, Santapaola e altri, Rv. 256435), ove si evidenzia che le caratteristiche degli arredi, sicuramente consentono di affermare che gli stessi non corrispondevano alle qualità fraudolentemente prospettate, con la conseguenza che tutti gli ordini conclusi, quand'anche riferibili in parte a mobilio o tessuti non di antiquariato, possono considerarsi viziati dalla sottesa frode, risultando complessivamente e inscindibilmente propiziati da essa. La Corte territoriale, peraltro, mostra di condividere criticamente le argomentazioni espresse dal primo giudice sul punto (v. pag. 16 dell'impugnata sentenza), tenendo in debito conto le argomentazioni difensive sulla presunta mancanza di una sproporzione tra il valore di stima, chiarendo come in sede dibattimentale, il ct. del PM avesse fornito indicazioni per le quali il valore di mercato dei mobili acquistati e presi in esame fosse assai inferiore al corrispettivo per essi pagato dai coniugi N. , indicazioni di valore che non avevano formato oggetto di puntuali motivate contestazioni da parte del ct. della difesa dell'imputata (affermazione cui, peraltro, la difesa avv. Menicacci, replica alle pagg. 16/17 del ricorso, svolgendo censure ancora una volta in fatto che sfuggono alla possibilità di sindacato della Cassazione); quanto, poi, alle considerazioni espresse dall'antiquario F. , si chiarisce che le stesse vennero assunte nell'ambito di un separato procedimento civile, dunque, le stesse non erano valutabili nel procedimento penale (si aggiunga, a tacer d'altro, perché sottratte al contraddittorio).
A ciò può aggiungersi, al fine di considerare provata la condotta fraudolenta, che la semplice visione degli ordinativi 15/11/04, 9/04/05 e 8/09/05, non lascia dubbi su quanto concordato tra le parti, visto che in nessuno di essi si parla di mobili "ritardatari" o di mobili "tipo" 600 o 700, mentre si indica, inequivocabilmente, l'epoca di realizzazione: a) quanto all'ordine 15/11/04, in particolare, il riferimento è alla "specchiera in oro del 600"; b) quanto all'ordine 9/04/05, il riferimento è, in particolare, alla "coppia di grandi poltrone in seta blu Rubelli foglia oro del 700", ad una "angoliera 600 marchigiano dipinta" nonché a "camini del 500 in oro"; c) quanto all'ordine 8/09/05, il riferimento in particolare è ad una "grande cornice del 600 in oro".
Ancora, una volta, dunque, le censure difensive, pur prospettate sotto la veste di apparenti vizi di violazione di legge e di vizi motivazionali nella loro più ampia estensione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in realtà, si risolvono in un articolato dissenso sui risultati della valutazione probatoria operata dai giudici di merito, in quanto tale richiedendo a questa Corte una, vietata, rivalutazione in fatto della vicenda, in quanto tale sfuggente al sindacato di legittimità. Appare chiaro, del resto, dal tenore dei profili di censura che, con gli stessi, non si va falere un (nella specie, inesistente) travisamento della prova, ma - come del resto chiaramente esposto dalla difesa nel ricorso avv. Libori (v. pag. 5 del motivo originario e pag. 8 del ricorso contenente motivi "aggiunti") - un travisamento del fatto, vizio che, come reiteratamente affermato da questa Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., da ultimo: Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 - dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099).
11. Con riferimento, infine, ai plurimi profili di doglianza espressi nell'unico, articolato, motivo di ricorso avv. Menicacci, in cui la difesa della ricorrente, nel ripercorrere in fatto la vicenda, censura la decisione impugnata perché affetta dal vizio di travisamento dei fatti, per mancanza e/o palese contraddizione nella parte motiva nonché dal vizio di violazione di legge, evidenziando i punti dai quali tali vizi sarebbero desumibili (qualità professionali della ricorrente; qualità dei mobili venduti ai coniugi N. ; prove della pretesa truffa per gli altri mobili; querela penale del N. e istanza di sequestro; non equità del prezzo dei mobili; equità dei prezzi maggiorati; pretese mancate contestazioni del dott. Ba. ; comportamento del N. ; induzione a falso teste di A.F. ), appare ancora una volta evidente, pur nelle variabili sfaccettature delle doglianze mosse, come le censure siano svolte in punto di mero fatto, riproponendo, a volte una ricostruzione alternativa della vicenda, a volte - seppure con argomentazioni di fatto apprezzabili (ma in sede di merito, non certo di legittimità) -, prospettando una diversa lettura, più favorevole alla posizione della ricorrente, attraverso una critica all'impugnata sentenza che si risolve, all'evidenza, in un dissenso sulle valutazioni delle prove operate dai giudici di merito, come già detto nel paragrafo che precede, sottratte al sindacato di questa Corte a fronte di una motivazione priva di contraddittorietà o di illogicità "manifesta", che - come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte - non può consistere nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte, ma deve consistere nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (v., tra le tante: Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 - dep. 23/07/1999, Commisso ed altri, Rv. 215132).
Che, del resto, lo scopo delle censure mosse con il ricorso avv. Menicacci, sia puramente contestativo, si desume dalle stesse premesse dell'impugnazione. Si censura, infatti, la decisione impugnata perché avrebbe "erroneamente interpretato" i reali accordi intervenuti tra le parti; non avrebbe specificato i dati effettivi della truffa perpetrata a danno delle pp.oo.; ne sindaca gli approdi valutativi sulla quantità e qualità dei mobili forniti che non si sarebbero tradotti sul piano del trattamento sanzionatorio e della misura ablativa; la critica, infine, per essersi fondata sulle conclusioni del c.t. del PM e per non aver colto il reale ruolo professionale della ricorrente di arredatrice, sottovalutando i prezzi contrattati con i clienti.
Si tratta, all'evidenza, di questioni di fatto, sottratte al giudizio di questa Corte. Non deve, infatti, essere dimenticato che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (tra le tante: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369).
Ed allora, appare evidente che:
a) discutere delle qualità professionali della ricorrente (se sia venditrice o arredatrice o se la stessa pretenda o meno nelle contrattazioni il rilascio di expertise);
b) dedicare un ampio quanto inutile (in questa sede di legittimità, involgendo la censura questioni di mero fatto, non potendo certamente questa Corte entrare nel merito delle valutazioni circa il valore della specchiera o del camino compravenduti) approfondimento sulla qualità e caratteristiche dei mobili venduti alle persone offese;
c) censurare la sentenza in quanto difetterebbe un'esplicita querela che si riferisca ai mobili ritenuti come gli unici oggetto della truffa, a fronte, tuttavia, dell'avvenuta contestazione dell'aggravante dell'art. 61, n. 7, cod. pen. che rende il reato di truffa procedibile d'ufficio a norma dell'ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., così rendendo irrilevante la censura;
d) discutere dell'iniquità presunta del prezzo dei mobili e della correlativa equità dei prezzi maggiorati (questione già affrontata nel p. 10);
e) discutere del comportamento della p.o. e della moglie su cui la Corte avrebbe totalmente omesso di esprimersi, ancora una volta descrivendo con analitico rigore lo sviluppo fattuale della vicenda, fornendo una diversa "verità" che si contrapporrebbe a quella processuale, ancora una volta dimenticando che compito di questa Corte non è quello di scegliere tra due "verità", quella più convincente, ma di controllare la motivazione, basandosi sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
f) discutere dell'induzione, peraltro, in un separato processo civile tra le parti, quale asserito teste "falso" di tale A.F. , che sarebbe stato inventato dalla p.o. per corroborare la sua tesi, teste non introdotto nel processo penale e che, pertanto, le cui dichiarazioni non sono state oggetto di valutazione in sede penale, con conseguente irrilevanza ed inammissibilità della censura.
Ebbene, quanto sopra evidenziato, rende ragione dalla manifesta infondatezza del ricorso della difesa avv. Menicacci, in quanto improntato, lo si sottolinea ancora una volta, a prospettare questioni di mero fatto, contestando le risultanze degli approdi valutativi cui sono pervenuti i giudici di merito, tutte censure, dunque, sottratte al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione il cui compito - non va mai dimenticato - non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, conseguendone che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, producente opporre - come invece avvenuto nel caso in esame - alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (v., sul punto, efficacemente: Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999 - dep. 04/11/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567).
12. Infine, quanto all'ultimo profilo di censura avanzato nel ricorso avv. Menicacci, in cui si contesta la mancata revoca dell'ordinanza di ammissione della parte civile, per aver il tribunale prima, e la Corte poi, consentito al N. di costituirsi parte civile in pendenza di una causa civile davanti al tribunale civile di Perugia, l'infondatezza del medesimo è palese non soltanto ove si consideri che - come risulta dalla sentenza di primo grado - il giudice aveva estromesso la sola moglie del querelante N. sulla base alla "causa petendi", respingendo l'eccezione quanto alla costituzione di parte civile di quest'ultimo -, essendosi dunque correttamente riportato il giudice di merito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi, mentre, nel caso in esame, vi era diversità della "causa petendi" (v., sul punto: Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009 - dep. 05/01/2010, La Spina, Rv. 246266); inoltre, il motivo di ricorso è comunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. in quanto tale asserita violazione di legge non risulta dedotta con i motivi di appello.
13. La complessiva infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsi, dunque, ne comporterebbe il relativo rigetto; deve, tuttavia, considerarsi che, alla data odierna, tutti i reati sono estinti per prescrizione, in quanto, pur tenendo conto del periodo di sospensione di gg. 60 dovuto ad impedimento per ragioni di salute del difensore (ciò che ebbe a comportare il rinvio del processo di primo grado dal 22 maggio 2009 al 22 settembre 2009, sospensione valutabile esclusivamente, come detto, nella misura di gg. 60 ex art. 159, comma primo, n. 3) c.p.), l'esclusione della recidiva ha comportato l'intervenuto maturarsi del termine massimo di prescrizione alla data del maggio 2012 (per i fatti commessi nel novembre 2004) ed a quella del 18 aprile 2013 (data ultima indicata in ambedue le contestazioni), non potendosi tener conto ovviamente della sospensione verificatasi nel giudizio di legittimità dal 20 settembre 2013 al 22 gennaio 2014 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'UCPI, in quanto successiva alla perenzione del termine prescrizionale.
Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione di entrambi i reati per prescrizione, cui consegue la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e liquida la somma complessiva di Euro 2.500,00 oltre accessori di legge per le spese sostenute dalla stessa nel grado.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza