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Sentenza

Aggressione, scippo del portafoglio e della collana: è furto non rapina.
Aggressione, scippo del portafoglio e della collana: è furto non rapina.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 - 24 gennaio 2014, n. 3634
Presidente Casucci – Relatore Davigo

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 23.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di P.A.R.S., indagato per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata (riqualificata in furto).
Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Messina, con ordinanza del 26.11.2012, confermò il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deducendo che non si comprende come il G.I.P. abbia potuto scindere i mementi dell'aggressione e della successiva sottrazione del portafoglio e della collana d'argento, dal momento che l'impossessamento sarebbe avvenuto in conseguenza dello stato in cui la persona offesa si trovava a cagione dell'aggressione subita.
Sussisterebbero altresì le esigenze cautelari.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha rilevato che l'indagato percosse la persona offesa, al solo scopo di cagionargli lesioni, ritenendola responsabile del suo licenziamento e che l'impossessamento del portafoglio e della collana d'argento sia avvenuto solo successivamente senza rapporto causale con la violenza esercitata.
Peraltro questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di sottrazione di una casa dopo l'esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima
della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12353 del 05/03/2010 dep. 29/03/2010 Rv. 246750).
Nel caso in esame tale proposito non è stato ritenuto che il proposito della sottrazione fosse sorto prima o durante l'azione violenta, con apprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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