Agente di Polizia riduce la moglie in fin di vita ma chiama immediatamente i soccorsi. Per i giudici è recesso attivo o ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 56, comma 4, c.p.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 gennaio – 19 marzo 2014, n. 12934
Presidente Cortese – Relatore Caprioglio
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25.9.2012, la corte d'appello di Napoli confermava il giudizio di colpevolezza espresso con pronuncia del Tribunale di Nola, in data 13.6.2006, nei confronti di T.F., per il reato di tentato omicidio aggravato ai danni della moglie, R.M. , riducendo la pena a lui inflitta da anni dieci, ad anni sei di reclusione.
La Corte territoriale ribadiva che costituiva dato certo che lo sparo che aveva attinto la R. era partito dalla pistola Beretta cal. 9 parabellum, di ordinanza dell'imputato (agente di PS al commissariato di (…)), dopo che si era svolta tra questi e la moglie l'ennesima lite in famiglia, che era altrettanto sicuro che il colpo aveva avuto traiettoria geometrica, poiché il foro d'entrata era individuato nel secondo spazio intercostale frontale, a livello dell'attaccatura della clavicola e quello di uscita era collocato in prossimità dell'apice scapolare sinistro, sulla schiena, lungo la linea ascellare. Traiettoria questa che portava ad escludere l'accidentalità del colpo, peraltro scartabile alla luce di altre evidenze, quali il fatto che per sparare occorreva sia il disinserimento della sicura automatica, che una forte pressione sul grilletto, non potendo partire il colpo per urti o cadute e meno che meno a seguito di un tentativo di disarmare il marito ad opera della vittima. Pertanto, opinava la Corte, che se mai non avesse voluto colpire, il T. avrebbe dovuto semplicemente non premere il grilletto fino in fondo, essendo soggetto con pratica dell'uso delle armi, in quanto agente di PS, ovvero avrebbe potuto mettere la sicura manuale, che avrebbe impedito alla pistola di sparare. Doveva essere escluso il recesso attivo, poiché il fatto che l'imputato avesse chiamato l'autoambulanza ed avesse allertato il corpo a cui apparteneva non era dimostrativo di rimorso, ma solo un modo per accreditare la sua difesa sull'accidentalità dell'atto. Per quanto la corte territoriale abbia ridimensionato la pena inflitta, non riteneva sussistenti i presupposti per la concessione né delle circostanze attenuanti generiche, né delle circostanze di cui ai nn. 2 e 5 cod.pen., in primis per la gravità dell'atto, in secundis perché non era dato ravvisare il fatto ingiusto della persona offesa nella maggiore veemenza verbale della donna, in ragione del clima sempre più teso che regnava in famiglia, conseguito al fatto che T. aveva intrapreso una relazione sentimentale con la moglie del fratello della R. .
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l'imputato, pel tramite del difensore per dedurre:
2.1 Abnormità della motivazione, mancanza di motivazione, manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale, nonché violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. c. 1 e 2. La difesa lamentava la mancanza di perizia balistica, per poter rispondere compiutamente ai rilievi del consulente balistico di parte, di carattere tecnico scientifico, che sarebbero stati superati con una motivazione meramente apparente. La mancata assunzione di prove decisive sopravvenute, dopo la pronuncia di primo grado, avrebbe configurato una grave lesione del diritto di difesa.
2.2 Abnormità della motivazione, mancanza di motivazione, manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale, nonché violazione dell'art. 192 e. 2 cod.proc.pen.: il discorso giustificativo sarebbe stato infarcito da frasi stereotipate o di stile, che non consentivano di individuare le ragioni della decisione. L'analisi degli indizi non sarebbe stata condotta alla luce dei criteri di cui all'art. 192 cod.proc.pen., non essendo stati esaminati singolarmente, in vista della valutazione complessiva. In sostanza, sarebbe stato valorizzato solo il dato finale, quello secondo cui la persona offesa fu attinta da un colpo d'arma da fuoco, senza considerare assolutamente l'aspetto psicologico. Sarebbe stata esclusa la colluttazione tra imputato e vittima, ancorché la moglie del T. avesse riferito del passaggio dell'arma dalla mano sinistra a quella destra del marito ed ancorché il figlio avesse reso due differenti versioni e che il movente fosse stato ricercato da un lato nella denuncia che la vittima aveva intenzione di sporgere e dall'altro nel litigio con cui la De Rosa ebbe ad attaccare il marito intimandogli di allontanarsi definitivamente da casa. Pertanto, la palese illogicità discenderebbe dal fatto che la sentenza, pur dando atto di dichiarazioni in insanabile contrasto interno rese da dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto comunque certo, senza spiegarne le ragioni, la ricostruzione da questi offerte.
2.3 Mancanza di motivazione, manifesta illogicità, erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione della legge, in relazione all'art. 55 cod.pen: i giudici del merito non avrebbero considerato che l'imputato aveva provveduto ad assicurare fattivamente il tempestivo soccorso della vittima ( avendo chiamato il 118), avendo inopinatamente valutato tale condotta come l'unica che il ricorrente poteva tenere, in relazione alle circostanze.
2.4 violazione e falsa applicazione della legge ed in particolare degli artt. 187,192 e 533 cod.proc.pen.: doveva essere dato spazio al dubbio, laddove invece la corte avrebbe valorizzato spunti e congetture inesistenti, autoalimentanti la propria veridicità, senza fornire una congrua motivazione sull'incidenza nel percorso ricostruttivo degli elementi forniti dalla difesa.
2.5 violazione e falsa applicazione della legge, mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 132, 133, 62 bis e 81 cod.pen, art. 27 Cost., quanto alla misura della pena, atteso che nulla sarebbe stato detto quanto ai criteri seguiti per stabilire la misura della sanzione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato solo in punto mancato riconoscimento della diminuente del recesso attivo e deve quindi essere rigettato nel resto.
Corretto è stato il percorso logico argomentativo seguito dai giudici del merito per addivenire all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, considerato che la base inferenziale era costituita da dati di assoluta certezza, quali: a) il fatto che la R. aveva telefonato al commissariato di (…), dove lavorava il marito, manifestando la volontà di denunciarlo (v. dichiaraz. della vittima e nota del dirigente del commissariato), b) il dato che la donna sia stata portata in fin di vita all'ospedale con una ferita d'arma da fuoco al torace, c) le circostanze dalla donna rappresentate sul fatto di essere stata ferita dal marito con la sua pistola d'ordinanza ed in particolare che il T. dopo averle puntato la canna della pistola contro il petto, cercò di sparare ma la pistola che teneva con la mano sinistra si inceppò, quindi scarrellò, passò l'arma alla mano destra e sparò il secondo colpo da distanza ravvicinatissima (sul luogo fu trovata una cartuccia inesplosa). Tali contributi conoscitivi non potevano che portare a concludere che lo sparo che attinse la donna era partito dalla pistola d'ordinanza dell'imputato parabellum 9x19, che presentava ben tre congegni di sicurezza che non permettevano alla pistola di sparare anche se il colpo era già camerato in canna, dal che non poteva che concludersi che lo sparo era stato preceduto dal disinserimento della sicura manuale ed era partito a seguito della pressione fino in fondo sul grilletto, atteso che - come lo stesso consulente balistico di parte ha osservato -, nessun colpo può partire a causa di urti o cadute. Non solo, ma molto correttamente i giudici del merito escludevano che la R. avesse cercato di impossessarsi dell'arma, come sostenuto dall'imputato, poiché nessuna traccia di ustione venne rinvenuta sulle mani o le braccia della stessa, ustione che avrebbe dovuto conseguire alla vampa incandescente che segue allo sparo. Ancora appuntava il giudice di primo grado, come l'operazione di scartellamento annotata dalla parte offesa, non poteva essere considerata come operazione di messa in sicurezza dell'arma, poiché fu operazione diretta a espellere manualmente una cartuccia, con caricamento di un secondo colpo in canna, posto che se mai T. avesse voluto davvero mettere in sicurezza l'arma, avrebbe solo dovuto inserire la sicura manuale. Dunque il suo comportamento correttamente è stato inequivocabilmente interpretato dimostrativo di volontà di sparare, a minima distanza, al petto della moglie per colpirla a morte. Il compendio probatorio offriva un flusso informativo più che sufficiente a dimostrare quanto è stato ritenuto con rigore logico ed aderenza ai fatti, palesandosi del tutto superflua una ulteriore indagine balistica, a fronte della inconfutabilità dei dati raccolti nell'immediatezza. Se ne deve concludere che sia il primo, che il quarto motivo di ricorso sono del tutto infondati.
Né ha pregio il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della non corretta applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen., considerato che sono state recepite le indicazioni della persona offesa che hanno trovato riscontro obiettivo nella relazione del dirigente del commissario di (…) (quanto alla manifestata volontà di denuncia a danno del marito), nel rinvenimento di cartuccia inesplosa (quanto all'intervenuto scartellamento ed al primo tentativo di sparo andato a vuoto), nella zona del corpo attinta e nella direzione geometrica del colpo che impattò la sesta costa sinistra, provocando frattura da scoppio ed ematoma contiguo dei piani muscolari fasciali della parete toracica, uscendo poi lungo la linea ascellare, in prossimità dell'apice scapolare (dati ricavati dalla cartella clinica). Tali evidenze sono stati correttamente correlati fra loro e valorizzati in termini di prova di colpevolezza, senza incorrere in alcuna forzatura, attesa la loro gravità, precisione e concordanza. A ben poco rileva che si possa essere registrata una dissonanza nelle due diverse rappresentazioni del figlio, comprensibilmente frastornato dalla vicenda che vedeva come autore dell'atto omicidiario il padre e vittima la madre e quindi lacerato da sentimenti contrapposti. Né mai è stato messo in discussione il movente che risaliva alla relazione che aveva intessuto il padre con la ex moglie del fratello della R. , che aveva portato quest'ultima a rinfacciare al marito di aver rovinato due famiglie e che sfociò nella volontà di denunciare il T. ai suoi superiori e nel proposito di allontanarlo definitivamente dall'abitazione. Nessuna contraddizione è quindi dato rilevare su questo specifico versante della motivazione, che rispecchia una sua coerenza interna ed aderenza al flusso delle informazioni acquisite.
È invece condivisibile la censura attinente al mancato riconoscimento della diminuente del recesso attivo. Erano stati acquisti agli atti, sia il dato che fu il T. stesso ad aver chiamato il 118, sia il dato di natura obiettiva (evidenziato in cartella clinica) secondo cui la donna sopraggiunse in ospedale in condizioni cliniche gravissime, poiché in imminente pericolo di vita, il che stava a significare che un ritardo nei soccorsi avrebbe potuto essere letale. La Corte a cui venne sottoposta la richiesta (non avanzata in prime cure) di riconoscimento del recesso attivo nella condotta dell'imputato, ha sbrigativamente concluso sul solo presupposto che l'imputato fu animato nel fare ciò da esclusiva esigenza di autodifesa, essendo mancata in lui qualsivoglia spinta al pentimento.
Sul punto deve essere ricordato che l'ipotesi del recesso attivo, disciplinato dall'art. 56 c. 4 cod.pen. - detto anche ravvedimento operoso- ricorre quando il soggetto, dopo aver esaurito la condotta tipica, agisce per impedire l'evento e riesce effettivamente ad impedirlo. Orbene, è evidente che l'imputato nel chiamare il soccorso medico nell'immediatezza e prima ancora che sopraggiungessero le forze dell'ordine, abbia posto in essere un'azione che nessuno gli impose, che prima di tutto era orientata ad impedire l'evento morte, visto che la donna era ancora in grado di parlare, cosicché il sopraggiungere dei sanitari consentì quei soccorsi che poterono fronteggiare l'emergenza e mettere in salvo la R. . Il fatto che l'opzione possa esser stata mossa da una scelta opportunistica, funzionale alla difesa dell'imputato, non può essere affermato con certezza, perché non è agevole leggere all'interno dell'animo della persona, in un momento di particolare tensione emotiva quale quella in cui la scelta ebbe luogo, in un contesto come quello che caratterizzò la presente fattispecie, in cui tutte le evidenze riconducevano al T. l'azione delittuosa. Cionondimeno è incontestata l'evidenza secondo cui la chiamata del soccorso sanitario da parte dell'imputato salvò la vita della donna: in sede di valutazione, il dato obiettivo del risultato conseguito deve prevalere su letture intimistiche (che non godono mai di solidi ancoraggi), o sulla presunzione di scelte indirizzate solo a miglior difesa, espressa a fronte della particolare contingenza, che non può comunque avere un valore assoluto. Il profilo obiettivo del risultato non può infatti non riflettere - proprio per la sua oggettività - le sue connotazioni positive sulla scelta operata dall'imputato, che valse a scongiurare l'evento morte, ridimensionando la gravità del suo operato, anche là dove non risultino agli atti ulteriori indici di resipiscenza. Sul punto la disamina condotta dalla corte territoriale si profila insufficiente, essendo stato valorizzato il dato della scelta opportunistica a discapito dell'obiettivo risultato raggiunto, in termini di salvezza della donna, che a causa del colpo subito era destinata al fine vita, se solo non fosse stata adeguatamente soccorsa. Per questo si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto alla corte d'appello di Napoli, che dovrà condurre la sua valutazione sulla ricorrenza del recesso attivo alla luce della pluralità delle evidenze disponibili, tenendo conto che il carattere di volontarietà dell'atto, richiesto dall'art. 56 e. 4 cod.pen., è da ricollegare alla spontaneità (intesa come non forzatura all'atto), ma non ad un moto di pentimento.
Il ricorso va rigettato nel resto; resta assorbito il motivo sulla misura della pena, considerato che l'eventuale riconoscimento del recesso attivo avrà ripercussioni anche sul profilo sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della diminuente del recesso attivo e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
21-03-2014 03:51
Richiedi una Consulenza