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Sentenza

Affidamento in prova  al servizio sociale. Semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigetta per irrilevanza della collaborazione prestata e perchè manca la comprovata esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il condannato ricorre in Cassazione. Il Supremo Collegio rigetta.
Affidamento in prova al servizio sociale. Semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigetta per irrilevanza della collaborazione prestata e perchè manca la comprovata esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il condannato ricorre in Cassazione. Il Supremo Collegio rigetta.
Cassazione penale  sez. I   28/01/2014 ( ud. 28/01/2014 , dep.14/02/2014 ) 
Numero:    7304
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GIORDANO   Umberto       -  Presidente   -                     
    Dott. VECCHIO    Massimo  -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. TARDIO     Angela        -  Consigliere  -                     
    Dott. BONITO     Francesco M.S -  Consigliere  -                     
    Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.    -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                B.L. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza n. 5094/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO,  del 
    21/02/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO; 
    Letta  la  requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del  Dott. 
    Aniello  Roberto,  Sostituto Procuratore  Generale  della  Repubblica 
    presso  questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso 
    con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
                     


    Fatto
    RILEVA IN FATTO E DIRITTO

    1. - Con ordinanza deliberata il 21 febbraio 2013 e depositata il 28 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le richieste del condannato B.L. di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di della semilibertà, motivando che, avuto riguardo al titolo del delitto pel quale era stata inflitta la pena in espiazione (corruzione aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio, 1991, n. 203), ostava la carenza dei requisiti, prescritti dall'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, della collaborazione colla giustizia (ovvero della impossibilità o della irrilevanza della collaborazione in parola) e della comprovata esclusione di collegamenti attuali colla criminalità organizzata.

    2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cavarretta Michele, mediante atto s.d. depositato il 22 marzo 2013, col quale ha denunziato violazione dell'art. 4 bis, comma 1 bis, dell'Ordinamento penitenziario mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente.

    Il difensore, censurando l'omessa valutazione in proposito, oppone il favorevole scrutinio (circa la esclusione della attualità delle pericolosità) operato dal giudice della prevenzione che ha respinto la proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo nei confronti del ricorrente.

    A corredo del ricorso il ricorrente ha prodotto in copia i decreti del Tribunale ordinario di Trapani, 12 ottobre 2012, e della Corte di appello di Palermo, 16 maggio 2012, relativi al giudizio di prevenzione.

    3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 25 settembre 2013, ha obiettato: "il giudicato in materia di prevenzione non può direttamente refluire sulla valutazione in tema di benefici penitenziari"; osta, inoltre, alla applicazione della misure alternative invocate la carenza del requisito della collaborazione colla giustizia (ovvero, in alternativa, della impossibilità o inesigibilità della collaborazione).

    4. - Il ricorso è infondato.

    Come esattamente osservato dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte nella requisitoria scritta "la mancata prova della attualità della pericolosità", ritenuta dal giudice della prevenzione "non equivale alla prova della esclusione della attualità" di collegamenti colla criminalità organizzata.

    Nè, peraltro, il ricorrente ha confutato la carenza del requisito della collaborazione colla giustizia.

    Conclusivamente non si apprezza la ricorrenza nè del vizio della violazione di legge, nei dei vizi della mancanza e della illogicità della motivazione, peraltro in ammissibilmente dedotti dal difensore promiscuamente "in forma perplessa o alternativa" (v. in tema di denunzia indiscriminata della "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010 - dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 - dep. 12/01/2012, Bidognetti e altri, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 - dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329).

    Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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