Abbandono di persone incapaci. Blitz in una casa di riposo: la struttura e' fatiscente e i farmaci sono scaduti.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 luglio – 10 settembre 2014, n. 37444
Presidente Lombardi – Relatore Caputo
Ritenuto in fatto
Con sentenza deliberata in data 10/06/2013, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 27/10/2011 con la quale il Tribunale di Trapani, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato G.L. colpevole dei reati di cui agli artt. 591 e 348 cod. pen. e all'art. 6 della legge n. 283 del 1962, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 348 cod. pen., rideterminando la pena irrogata. Con riferimento al reato di abbandono di persone incapaci, osserva la Corte di merito che la testimonianza del medico A., che ha coadiuvato gli operanti al momento del sopralluogo, gli esiti della perquisizione e la documentazione fotografica relativa ai farmaci scaduti, alle attrezzature fatiscenti e alla cattiva manutenzione dei luoghi, fanno ritenere chiare le precarie condizioni in cui versavano gli ospiti della casa di riposo, per l'infima qualità dell'assistenza ad essi prestata, tanto più che i ricoverati erano in numero di tredici, laddove la struttura era stata autorizzata per otto persone.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di G.L., il difensore avv. V.C., articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione al capo della sentenza appellata relativo alla condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 591 cod. pen. La motivazione della Corte di appello è assente o almeno apparente; l'automatica deduzione dalle condizioni di trascuratezza dell'immobile, sede della comunità gestita dall'imputato, delle condizioni di trascuratezza degli ospiti e, quindi, dell'abbandono richiesto per l'integrazione della fattispecie contestata rappresenta un doppio salto logico. Contrasta con la logica sia sostenere che in un locale carente di manutenzione non sia possibile avere la massima cura per un soggetto anziano o disabile, sia tradurre in abbandono di persone incapaci un deficit strutturale e una violazione di tipo amministrativo circa il numero delle persone ospitate. La motivazione è carente sulle ragioni per le quali già in primo grado è stato dato per scontato lo stato di incapacità degli ospiti a provvedere a sé stessi.
Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale. Il pericolo, ancorché potenziale, deve essere accertato, il che per la comunità gestita dal ricorrente non è stato fatto, poiché, sulla base di un unico elemento vagamente indiziario, dal riferimento alla struttura non tenuta in condizioni ottimali si fanno derivare contestualmente tutti i requisiti della fattispecie di cui all'art. 591 cod. pen.
Considerato in diritto
Preliminarmente deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, maturatasi il 10/10/2013: pertanto, con riferimento a tale fattispecie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, restando assorbito il primo motivo di ricorso.
Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. La Corte di appello richiama, in ordine all'elemento oggettivo del reato di cui agli art. 50 cod. pen, la deposizione del teste A. (medico che ha coadiuvato gli operanti al momento del sopralluogo), gli esiti della perquisizione e la documentazione fotografica relativi a una serie di elementi (i farmaci scaduti, le attrezzature fatiscenti, la cattiva manutenzione dei luoghi), desumendo da tali risultanze le precarie condizioni in cui versavano gli ospiti e l'infima qualità dell'assistenza ad essi prestata. La sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha, per un verso, sottolineato che dalla deposizione dei testi (e, in particolare, da quella del teste A., teste qualificato trattandosi di un medico) è risultato come la casa di cura ospitasse pazienti che, per quantità, patologie e necessità di cure, non potevano in alcun modo ricevere le adeguate cure che ne avrebbero salvaguardato lo stato di salute; per altro verso, la struttura aveva in dotazione medicinali e attrezzature scaduti che non potevano garantire una cura adeguata ed, anzi, potevano essere fonti di ulteriori patologie. Ritiene dunque il Collegio che, lungi dall'essersi articolato sulla base degli "automatismi" motivazionali denunciati dal ricorrente, l'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone incapaci sia stato svolto con riferimento specifico al caso concreto (e, segnatamente, alle condizioni dei pazienti della casa di cura) e in linea con il principio di diritto in forza dei quale ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 591 cod. pen., il necessario "abbandono" è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, T. e altro, Rv. 255172). I motivi in esame devono, dunque, essere rigettati.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato, estinto per prescrizione, di cui agli artt. 5 e 6 l. 283 del 1962, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine al reato residuo; nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 5 e 6 della L. 283 del 1962, perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena per il reato residuo. Rigetta nel resto il ricorso.
12-09-2014 21:10
Richiedi una Consulenza