Una donna chiama ripetutamente il 117 disturbando il servizio telefonico della Guardia di Finanza.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 -24 maggio 2013, n. 22474
Presidente Garribba – Relatore Citterio
Considerato in fatto
1. Riconosciuta colpevole in entrambi i gradi del merito (Tribunale di Campobasso 22.11.2007; Corte d'appello di Campobasso 10.1.2013) per il reato di cui all'art. 340 c.p., consumato in danno del servizio pubblico offerto con il numero telefonico 117 dalla Guardia di finanza, in sede locale (fatto del 12.10,2004), e condannata a pena interamente condonata, R..M. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, enunciando tre motivi:
- violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p.p., perché la Corte distrettuale, pur avendo affermato l'erroneità del provvedimento con cui il primo Giudice aveva ritenuto tardiva la lista testimoniale della difesa, tuttavia non aveva poi provveduto all'ammissione ed all'esame ei testi tempestivamente indicati, nonostante costoro dovessero riferire sull'aspetto determinante della ragione per la quale l'imputata aveva fatto le telefonate, riconducibili alla sua professione di giornalista, quindi rilevante per la mancanza di elemento psicologico o per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca;
- violazione dell'art. 340 c.p., perché la condotta dell'imputata avrebbe potuto essere riconducibile a maleducazione o petulanza, mai integrando l'interruzione o il turbamento del servizio; sarebbe mancato anche l'elemento soggettivo, avendo la donna agito per ottenere un'intervista dal comandante regionale;
- il reato sarebbe prescritto.
Ragioni della decisione
2.1 Il primo motivo è infondato, nei termini che seguono.
Si evince dalla sentenza d'appello che la Corte distrettuale ha giudicato non legittima la decisione del Tribunale di non ammettere la lista testi presentata dalla difesa. Tuttavia, il Giudice di secondo grado non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame di tali testi, argomentando che mancava alcuna incertezza nella ricostruzione dei fatti e risultavano pertanto irrilevanti le circostanze su cui i testi della difesa avrebbero dovuto deporre.
Va premesso che in tempi recenti questa Corte ha ribadito che, in tema di ammissione di prove ed anche nel giudizio di appello, quando si discute di prova diretta o di prova contraria, i parametri con cui valutare l'ammissibilità non sono quelli del primo o del terzo comma dell'art. 603 c.p.p. (il non essere in grado di decidere allo stato degli atti ovvero l'assoluta necessità) bensì quelli dell'art. 190.1 c.p.p. (Sez.6, sent 8700/2013).
Orbene, nel caso di specie mentre la Corte d'appello ha spiegato che attese le modalità, i tempi ed i contenuti dell'occupazione della linea telefonica, tutti elementi di fatto non contestati dall'imputata, i contenuti delle testimonianze indicate nella lista erano irrilevanti, la difesa ha dedotto con il ricorso che, per contro, tali deposizioni avrebbero dovuto comprovare che le chiamate sarebbero state fatte nell'esercizio dell'attività di giornalista, dalla qual cosa avrebbe dovuto risultare o mancante l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 c.p. o presente la scriminante del diritto di cronaca.
Ma, si deve osservare, la stessa ricorrente precisa che in effetti nella lista testi originaria il contenuto delle testimonianze richieste era stato indicato solo con riferimento alle circostanze “di cui al capo di imputazione”. Nel ricorso l'abbinamento tra le testimonianze e l'attività giornalistica che avrebbe determinato le telefonate è poi prospettato in termini assertivi e del tutto generici, senza in particolare spiegare perché l'ipotetica ragione “giornalistica” avrebbe dovuto escludere il dolo del reato di cui all'art. 340 c.p., tenuto conto che il costante insegnamento di questa Corte sul punto è quello della sufficienza del dolo eventuale di determinare l'interruzione o il turbamento (Sez. 6, sent 8996/2010, 22422/2005, 36354/2003, 33062/2003). Da ultimo, la prospettazione dell'attività giornalistica quale causa delle telefonate risulta in definitiva prospettata per la prima volta nel processo solo con il ricorso, non risultando il tema - che è invece di stretto merito - essere stato dedotto con l'atto d'appello.
Ed allora, il giudizio di irrilevanza delle non ammesse deposizioni in primo luogo ha utilizzato un parametro consono all'art. 190 c.p.p.; in secondo luogo risulta oggetto di uno specifico apprezzamento della Corte distrettuale, non immediatamente incongruo ai termini in fatto della vicenda quali ricostruiti dalla sentenza di secondo grado, né contraddittorio o manifestamente illogico; infine è destinatario di censura difensiva del tutto generica.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha spiegato specificamente perché l'ora di ripetute telefonate della M. al numero 117, caratterizzate da escandescenze e frasario volgare e coinvolgenti in successione almeno tre militari oltre a due ufficiali, aveva determinato in concreto il turbamento della regolarità del servizio telefonico in atto, cagionando un'apprezzabile e ingiustificata discontinuità rispetto ai compiti d'istituto.
2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Risultano dagli atti cause di sospensione della prescrizione per complessivi due anni cinque mesi e nove giorni, con cui la ricorrente non si confronta, sicché il reato non si è prescritto.
2.4 Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
27-05-2013 23:03
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