Un uomo viene imputato per danneggiamento. Un suo amico testimonia il falso dicendo che quel pomeriggio era stato in compagnia con l'imputato. La Cassazione annulla la condanna per falsa testimonianza fatta per aiutare spontaneamente il collega.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 maggio – 30 luglio 2013, n. 33126
Presidente Agrò – Relatore Ippolito
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) emessa dal Tribunale di Ravenna, in data 8 ottobre 2008, nei confronti di D..M. e S.G. , riformandola parzialmente per il M. con la concessione del beneficio della non menzione della condanna.
A M. è stata addebitato di avere - deponendo in qualità di testimone dinanzi al Tribunale di Ravenna, nell'ambito di procedimento penale a carico di S. (imputato di danneggiamento, poi derubricato in deturpamento e imbrattamento di cose altrui, per avere cosparso di vernice nera e reso inservibili i citofoni del condominio di via (omissis) verso le ore 20) - su induzione di S. , testimoniato il falso, affermando di avere trascorso l'intero pomeriggio e la serata del (omissis) in sua compagnia in ....
2. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione gli artt. 372 cod. pen. e 529 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione.
Considerato in diritto
1. Con esauriente e logica motivazione, i giudici del merito, in primo e in secondo grado, hanno affermato la colpevolezza di M.D. per la falsa testimonianza resa nel procedimento penale a carico di G..S. , imputato del delitto di danneggiamento in danno di M..C. . Essi hanno accertato che effettivamente era stato il S. , verso le ore 20 del (omissis) , a imbrattare i citofoni del condominio di ..., in cui abitava la donna, e che erano false le dichiarazioni del M. sull'ora in cui il S. era partito da ....
Tutti i motivi volti a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda sono, perciò, inammissibili, in quanto si risolvono in apprezzamenti di fatto estranei alla competenza di questa Corte di legittimità.
2. Manifestamente infondato è il motivo con cui i ricorrenti assumono la non configurabilità del delitto previsto dall'art. 372 cod. pen. per mancanza di querela nel procedimento per il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. a carico del S. e, comunque, "in un processo che mai avrebbe dovuto essere celebrato" per esistenza di una querela non valida in quanto presentata da soggetto non legittimato.
Risulta dalla Recisione Impugnata che, con sentenza irrevocabile, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere a carico del S. per sopravvenuta remissione di querela per il reato in danno della C. , respingendo tutti i motivi relativi alla responsabilità dell'imputato.
Ne deriva che, nel momento in cui fu resa la falsa testimonianza non vi era alcun ostacolo di procedibilità e le false dichiarazioni del M. integrano la fattispecie del delitto di cui all'art. 372 cod. pen., avendo avuto ad oggetto circostanza decisive e rilevanti per l'affermazione o il diniego di addebitabilità del fatto al S. .
In ogni caso, contrariamente all'assunto del ricorso, il procedimento penale non viene messo nel nulla per sopravvenuto riconoscimento di esistenza di una causa di improcedibilità, per cui tutti i fatti in esso accaduti (eventi processuali dichiarazioni, testimonianze) rilevano e possono costituire oggetto di valutazione giuridica a fini diversi da quelli relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato nel plesso definito con sentenza di non doversi procedere per esistenza di una causa di improcedibilità.
3. va, tuttavia, accolto il ricorso del S. , giacché manca nelle sentenza di merito ogni elemento di prova per affermare il concorso di tale imputato al delitto commesso dal M. .
L'affermazione di colpevolezza per avere indotto il compagno di lavoro alla falsa testimonianza è fondata esclusivamente su una considerazione logica: poiché beneficiario delle false dichiarazioni rese da M. era S. , è logico desumere che il delitto sia stato commesso per induzione ad opera di quest'ultimo.
Ritiene il Collegio che, in mancanza di qualsiasi elemento fattuale cui ancorare l'affermazione di contributo concorsuale rilevante ex art. 110 cod. pen. la mera deduzione operata dai giudici del merito si risolve in congettura, non potendo fondatamente escludersi che il M. si sia attivato spontaneamente per aiutare il suo compagno e non potendo affermarsi la colpevolezza del S. per non aver impedito la falsa testimonianza del suo collega.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.G. per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso di M.D. che condanna al pagamento delle spese processuali.
01-08-2013 15:33
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