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Sentenza

Un uomo di 70 anni lancia dal balcone un piatto ed un cucchiaio contro l'aggiudicatario della sua casa venduta ai pubblici incanti.
Un uomo di 70 anni lancia dal balcone un piatto ed un cucchiaio contro l'aggiudicatario della sua casa venduta ai pubblici incanti.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile – 29 maggio 2013, n. 23051
Presidente Teresi – Relatore Andreazza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28/11/2011 il Tribunale di Larino, sez. dist. di Termoli, ha condannato B.A. per il reato di cui all'art. 674 c.p. per avere lanciato da un balcone un piatto ed un cucchiaino verso D.S.A., non colpendolo.
2. Ha proposto ricorso B.A.; con un primo motivo lamenta violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. per avere considerato solo le prove a carico, costituite dalla testimonianza della parte civile e del teste V.N., e non anche le prove a discarico. In particolare evidenzia che la moglie dell'imputato R.A. aveva dichiarato in giudizio di avere lei stessa fatto cadere accidentalmente dal terrazzo sulla tettoia sottostante, svuotando la bacinella, nella quale si trovavano, il piatto e il cucchiaino che aveva subito prima lavati a mano causa il guasto dell'impianto idrico e degli scarichi. Inoltre il teste O.G. aveva dichiarato di avere in effetti provveduto alla riparazione del guasto nell'appartamento di talché in tale periodo la donna lavava appunto i piatti sulla terrazza ove vi era un rubinetto a parte.
Con un secondo motivo lamenta l'illegittimo riconoscimento della soma di Euro 300,00 a titolo di danni in favore della parte civile, non essendovi alcuna prova che la condotta abbia cagionato perturbamento o altra forma di danno. Lo stesso Tribunale, del resto, ha ricollegato il danno non alla condotta tipizzata dalla norma ma ad una manifestazione di insofferenza e di disprezzo trascendente completamente il reato ex art. 674 c.p..
Con un terzo motivo lamenta la liquidazione a titolo di rifusione delle spese della somma di Euro 1.600 in favore della parte civile in quanto esagerata e non sorretta da alcuna motivazione in ordine a modalità di determinazione.

Considerato in diritto

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, infatti, si deduce, con riferimento all'art. 606 lett. e) c.p.p., il vizio di travisamento della prova per avere la sentenza impugnata omesso del tutto di valutare le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati a discarico, ovvero R.A., moglie dell'imputato, nonché O.G. (nel senso che il travisamento della prova consiste infatti anche nella omissione di valutazione di una prova, tra le altre, Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162). Ne consegue che, essendo pur sempre necessario che la prova non considerata dal giudice possegga le caratteristiche di prova decisiva nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, P.M. in proc. Ruggiero e altri, Rv. 234344), il ricorrente avrebbe dovuto, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante, a pena di inammissibilità, anche in sede penale, suffragare la validità del suo assunto mediante la trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni invocati, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. f., n. 32362 del 19/08/2010, Scuto e altri, Rv. 248141).
Nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a riportare in ricorso unicamente alcuni passaggi in particolare, tra l'altro, della sola testimonianza di Rico Anna, sì da non consentire in alcun modo a questa Corte di valutarne, appunto, la decisività nel senso ricordato sopra.
4. Il secondo motivo è infondato.
Va ricordato che la valutazione del giudice circa la liquidazione del danno morale arrecato alla parte civile, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371); a ciò va aggiunto che la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento (Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo e altro, Rv. 236262).
Nella specie, il Tribunale, nel valutare il danno arrecato alla parte civile, ha motivatamente e logicamente valorizzato il pregiudizio morale derivante dalla manifestazione di disprezzo e, dunque, dal discredito, insiti nella condotta di getto di cosa posta in essere evidentemente ricollegabile alle motivazioni di ritorsione per il ritenuto affronto individuato nella condotta della persona offesa che, partecipando ai pubblici incanti, si era aggiudicato l'immobile dell'imputato stesso.
5. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che spetta al giudice, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, il dovere di fornire adeguata giustificazione della liquidazione delle spese in favore della parte civile e della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Sez. 1, n. 27629 del 05/06/2012, Cicilano e altri, Rv. 252285 e Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo e altro, Rv. 240421). Nella specie il Tribunale non ha motivato in alcun modo sui criteri utilizzati per determinare in Euro 1.600,00 le spese di costituzione e patrocinio liquidate in favore della parte civile, limitandosi ad enunciare, peraltro solo nel dispositivo, unicamente l'importo liquidato ed in tal modo disattendendo il principio appena ricordato.
6. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile dovendo essere il ricorso rigettato quanto al resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile con rinvio al Tribunale di Larino per nuovo esame; rigetta nel resto.
Avv. Antonino Sugamele

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