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Sentenza

Un uomo condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Aveva dato un passaggio. «Prima di andare a (…) stiamo un po’ insieme, così passiamo un po’ di tempo», mentre le poggia la mano sulla gamba sinistra della ragazzina.
Un uomo condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Aveva dato un passaggio. «Prima di andare a (…) stiamo un po’ insieme, così passiamo un po’ di tempo», mentre le poggia la mano sulla gamba sinistra della ragazzina.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 dicembre 2012 – 13 maggio 2013, n. 20370
Presidente Lombardi – Relatore Grillo

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza del 21 novembre 2011, la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città emessa nei confronti di F.S.A., imputato del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. e 61 n. stesso codice (violenza sessuale aggravata in danno di minore infraquattordicenne), riduceva la pena originariamente infintagli ad anno uno e mesi otto di reclusione, confermando nel resto.
1.2 La Corte distrettuale giudicava prive di rilevanza tutte le argomentazioni difensive tese a dimostrare l'insussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo in relazione alla asserita equivocità della condotta; alla sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni della giovane vittima, caduta in contraddizioni significative e alla stessa poca affidabilità delle dichiarazioni dei testi (in quanto testi de relato che avevano raccolto le confidenze della minore stessa, seppure nella immediatezza del fatto). Riteneva, ancora, pienamente credibile la minore anche in relazione ad alcuni decisivi particolari dalla stessa riferiti, mentre giudicava inverosimile o comunque non suffragata da elementi di riscontro la giustificazione offerta dall'imputato che mirava a dimostrare come la ragazza avesse equivocato sul suo comportamento, traendo quindi in inganno anche i testi che le avevano prestato soccorso.
1.3 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo motivo, difetto di motivazione per illogicità manifesta e carenza di motivazione per avere la Corte di Appello prestato fede esclusivamente al racconto - peraltro incerto su molti particolari - della minore, pretermettendo la valutazione di una prova decisiva favorevole all'imputato. Con un secondo motivo la difesa denuncia carenza di motivazione e sua contraddittorietà per avere la Corte valutato gli elementi indiziari senza procedere ad una lettura organica e complessiva dell'intero compendio probatorio, incorrendo anche in contraddittorietà nella parte in cui, per un verso, avrebbe valorizzato elementi positivi per l'imputato risultanti dall'esito dell'incidente probatorio e, per altro verso, affermato che una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quella effettuata dal Tribunale, non avrebbe avuto in ogni caso alcuna rilevanza sulla posizione dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti che seguono. All'odierno ricorrente viene contestato di aver abusato sessualmente di una ragazza minore degli anni quattordici, aveva offerto un passaggio sulla propria auto, poggiandole la mano sulla gamba all'altezza dell'inguine e profferendo contestualmente la frase "prima di andare a (…) stiamo un po' insieme, così passiamo un po' di tempo": secondo la ricostruzione della Corte di Appello la giovanissima C.M. riferiva che durante un breve tragitto a bordo dell'autovettura del F. che le aveva dato un passaggio, ad un tratto il conducente, con fare "voglioso", avrebbe messo una mano sulla gamba sinistra della ragazza facendola scivolare verso l'inguine e avrebbe poi espresso il desiderio, prima di riaccompagnarla a casa della madre ove la ragazzina era diretta, di passare un po' di tempo con l'uomo: a questo punto la ragazzina, impaurita e mentre l'auto era ancora in marcia, apriva lo sportello e scendeva di corsa dall'auto, venendo raccolta da una coppia di persone che procedeva a bordo di un'autovettura che seguiva nella marcia quella dell'imputato. Nella circostanza i due soccorritori avevano notato la ragazzina che procedeva di corsa lungo la strada, piangente e scossa e avevano raccolto le prime confidenze sulle avances sessuali da lei subite, cercando di annotare il numero di targa dell'auto dell'uomo e chiamando la polizia. L'imputato, che aveva già ripreso la marcia dopo che la ragazzina era scesa dalla sua auto, aveva fatto retromarcia.
2. La decisione della Corte - che ricalca la motivazione seguita dal Tribunale richiamata nella sua interezza - ha ribadito la sostanziale attendibilità del racconto della minore: secondo la prospettazione difensiva, però, il giudice distrettuale avrebbe tralasciato alcuni dati processuali favorevoli - sotto l'aspetto probatorio - all'imputato. In particolare non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione una contraddizione ravvisabile nel racconto della minore in ordine alla descrizione del gesto compiuto dal F. sulla sua persona, in quanto la ragazzina mentre nella immediatezza dei fatti aveva riferito che l'imputato aveva poggiato la propria mano sulla gamba sinistra della ragazza facendola scivolare verso l'inguine con fare voglioso e pronunciando la frase sopra citata, in sede di incidente probatorio, riascoltata su tale particolare, aveva affermato semplicemente che l'uomo aveva poggiato la sua mano sulla gamba tenendola ferma, negando quindi lo scivolamento della mano verso l'inguine. La mancata annessione di rilevanza a tale ultima precisazione fatta dalla ragazza è stata quindi stigmatizzata dalla difesa come vizio di motivazione.
3. Secondo la prospettazione difensiva la Corte ha ugualmente attribuito al gesto compiuto dall'imputato una precisa valenza sessuale nonostante le precisazioni della persona offesa, trascurando poi di considerare che nel momento in cui l'uomo poggiava la mano sulla gamba della minore, la ragazzina aveva aperto lo sportello dell'auto ancora in movimento, scendendo ed allontanandosi.
3.1 Osserva questo Supremo Collegio che il passaggio argomentativo della Corte, seppur incentrato sul definitivo recepimento dei particolari forniti dalla ragazza in sede di incidente probatorio, laddove la minore aveva corretto il tiro precisando che la mano dell'imputato era rimasta ferma per qualche attimo sulla gamba e non era scivolata verso l'inguine come inizialmente riferito alla polizia, non appare adeguatamente motivato in ordine alla effettiva valenza del gesto compiuto dall'imputato, In altri termini, una volta che la Corte aveva riconosciuto alcune incertezze sulla effettiva posizione e sui relativi movimenti della mano dell'imputato, avrebbe dovuto, con il rigore valutativo che si esige in tema di esame delle dichiarazioni di minore vittima di abuso sessuale, decifrare con maggiore esattezza il significato di quel gesto: necessità ancor più stringente sia in relazione alla frase che aveva accompagnato il gesto "prima di andare a (…) stiamo un po' insieme, così passiamo un po' di tempo"; sia in relazione alla reazione della ragazzina che non aveva esitato a scendere dall'auto, nonostante questa fosse ancora in movimento con il rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità.
2.2 È condivisibile il ragionamento della Corte secondo il quale il gesto dell'imputato avesse una esplicita connotazione sessuale, essendo stato tenuto conto della contestuale frase pronunciata dall'uomo sulla quale - per come ricordato dalla Corte di Appello - la ragazza non ha mai manifestato incertezze o contraddizioni. Tale conclusione ha, infatti, consentito al giudice territoriale di escludere che il gesto fosse finalizzato semplicemente a trattenere la ragazza dallo scendere dall'auto con il rischio di farsi del male, ovvero ancora di tranquillizzarla come invece sostenuto dall'imputato. D'altro canto in tale operazione valutativa la Corte ha anche dato un adeguato rilievo a quanto riferito dagli occupanti dell'auto che seguiva quella dell'imputato, i quali hanno narrato di aver dato aiuto ad una ragazzina che avevano notato scendere da un'auto in movimento e correre lungo la strada in visibile stato di agitazione.
2.3 Se è allora da escludere - come fatto dalla Corte territoriale - la veridicità o verosimiglianza della tesi difensiva basata su una asserita equivocità del gesto tale da non poter avallare in modo certo la finalità sessuale, è del pari vero che il particolare della mano tenuta ferma sulla gamba riferito dalla minore nel corso dell'incidente probatorio e recepito dalla Corte, senza peraltro alcuna specificazione in ordine alla parte della gamba in cui la mano si sarebbe fermata (se, cioè, sulla parte esterna o interna ed a quale altezza - se nella parte inferiore o superiore della coscia), avrebbe dovuto sollecitare la Corte di Appello ad una più attenta analisi al fine di accertare se nel gesto compiuto dall'imputato fosse ravvisabile un tentativo di violenza sessuale ovvero una violenza sessuale consumata.
3. Al riguardo rileva questa Corte che, con orientamento consolidato, si è affermato che ai fini della integrazione del tentativo di reato a sfondo sessuale deve ricorrere, sul piano soggettivo, l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento delle proprie bramosie sessuali mentre, sul piano oggettivo, la condotta deve risultare idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone c.d. "erogene" suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale. (Cass. Sez. 3^ 17.2.2011 n. 21840, L, Rv. 249993; Cass. Sez. 3^ 26.10.2011 n. 45698, T.; Rv. 251612).
3.1 Questa Corte ha dunque evidenziato il discrimine tra la violenza sessuale tentata e quella consumata nella individuazione della zona corporea presa di mira dall'agente: laddove l'atto posto in essere dall'agente indirizzato verso una zona "erogena" raggiunga una zona "non erogena" vuoi per la reazione della vittima, vuoi per effetto di altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, dovrà configurarsi la fattispecie tentata e non quella consumata, la quale si verificherà, invece, laddove toccamenti, palpeggiamenti o altri gesti equivalenti, anche se di breve durata e non connotati da violenza, attingano le zone corporee "sensibili", non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, il raggiungimento della soddisfazione erotica (Cass. Sez. 3- 5.6.2008 n. 27469, D. Rv. 240338" Cass Sez 3-23.2.2011 n. 12506,. Z. Rv. 249758).
4. in questo senso deve ritenersi fondata la censura del ricorrente così come quella riguardante la assenta contraddittorietà della motivazione: invero, non appare corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale una diversa ricostruzione degli avvenienti in relazione a quanto riferito dalla minore in sede di incidente probatorio circa il gesto compiuto dall'imputato non avrebbe comunque spostato i termini della responsabilità altra essendo una responsabilità a titolo di reato consumato rispetto a quella a titolo di reato tentato, per il quale occorre verificare l'idoneità ed univocità degli atti diretti alla commissione dell'evento.
5. Alla stregua di tali indicazioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma la quale dovrà, in sede di rinvio, valutare se, alla luce del complesso probatorio esistente, il gesto compiuto dall'imputato integri il reato di violenza sessuale consumata ovvero semplicemente tentata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Avv. Antonino Sugamele

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