Un giovane condannato a 200 € di ammenda per avere violato l’ordinanza del sindaco che vietava la somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21:00 e le 5:00. La Cassazione annulla senza rinvio, per l’insussistenza del fatto tipico.
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 1 agosto - 30 ottobre2013, n. 44238
Presidente Franco – Relatore Santalucia
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Arezzo ha condannato Z.H. alla pena di Euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p., per aver violato l'ordinanza del sindaco di Arezzo del 13 maggio 2008, che faceva divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21,00 e le 5,00, e ciò bevendo, lungo la pubblica via, della birra contenuta in una bottiglia di vetro nelle ore di divieto e durante il periodo di vigenza dell'ordinanza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore Avv. Donno, Z.H. , deducendo:
- violazione di legge, perché l'ordinanza del sindaco non è un provvedimento impartito ad uno o più soggetti determinati è non è motivata da ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene.
- violazione di legge per assenza di un provvedimento legalmente dato, perché l'ordinanza de qua è stata emessa fuori dei casi consentiti di cui all'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, che devono essere connotati da gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini.
- violazione di legge, perché l'ordinanza in esame non contiene alcun divieto di consumo di bevande in vetro per gli acquirenti; essa vieta il consumo di bevande in bottiglia per l'asporto per gli acquirenti – consumatori; tale divieto non è previsto per il semplice consumo di bevande in bottiglia, ma per il consumo di bevande in bottiglia vendute per l'asporto. È chiaro allora che nel divieto rientra soltanto il consumo di quelle bevande in bottiglia che siano state vendute per l'asporto dai rivenditori in dettaglio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'integrazione del reato di cui all'art. 650 c.p., implica che l'inosservanza abbia ad oggetto “un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione”. Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare.
- Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999 – dep. 07/05/1999, Di Giovanni ed altri, Rv. 21324 -.
Le necessarie caratteristiche di ordinanza d'urgenza mancano in quella per la cui violazione è intervenuta condanna, perché dalla sua motivazione non è dato cogliere il riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari. Pur votata alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, l'ordinanza difetta dei necessari presupposti della contingibilità e urgenza, e tende per il suo contenuto a collocarsi nell'ambito dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale a norma dell'art. 650 c.p..
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell'ordine legalmente dato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
02-11-2013 00:15
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