Ultrasettantenne, per strada, si avvicina ad un bambino lo palpeggia sul torace, lo bacia e si sbottona i pantaloni mostrando i genitali.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 2 aprile 2013, n. 15044
Presidente Lombardi – Relatore Orilia
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 7.6.2012 il Tribunale del Riesame di Catania in riforma dell'ordinanza del GIP di Catania ha applicato a G.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari, riqualificando l'imputazione originariamente formulata (violenza sessuale nei confronti di minore di anni dieci) nella fattispecie di cui all'art. 609 quater cp (atti sessuali con minorenne). Ha osservato che nel caso di specie non vi era stata violenza o minaccia nei confronti del minore ma solo il compimento di atti sessuali in considerazione dell'intero contesto e dell'antefatto della vicenda.
Quanto alle esigenze cautelari, tenuto conto dell'età dell'indagato (soggetto ultrasettantenne) e della sostanziale incensuratezza, ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari, sulla scorta della presunzione di cui all'art.275 comma 4 cpp.
2. Il Pubblico Ministero ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatto rimproverando al Tribunale di non avere correttamente considerato la ricorrenza della violenza secondo il concetto inteso dalla giurisprudenza che ricomprende anche i comportamenti rapidi e insidiosi tal ida impedire alla vittima di difendersi.
Considerato in diritto
Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato.
In linea di principio, certamente l'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi (tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27273 del 15/06/2010 Ud. dep. 14/07/2010 Rv. 247932; Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 01/02/2006 Ud. dep. 17/02/2006 Rv. 233315; Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 27/01/2004 Ud. dep. 19/02/2004) Rv. 228493).
Nel caso di specie, sulla scorta della ricostruzione dei fatti contenuta nei provvedimento impugnato, il comportamento addebitato al G. è consistito nell'avere avvicinato il minore per la strada, nell'averlo palpeggiato sul torace e poi sollevato per i glutei dopo averlo baciato più volte; ancora, è stato addebitato al G. di essersi sbottonato il pantalone mostrando il pene al bambino, dopo averlo poggiato a terra: in una tale condotta, certamente erano ravvisabili elementi di insidia e repentinità tipici della violenza sessuale nel senso inteso dalla giurisprudenza (tenuto conto che sul posto vi era anche il padre del minore il quale non ebbe evidentemente il tempo di rendersi conto dell'accaduto e quindi di intervenire).
Tuttavia, poiché in ordina alle esigenze cautelari - su cui il Tribunale si è pronunciato - il ricorso non contiene nessuna critica al provvedimento impugnato, la scelta della misura degli arresti domiciliari non può essere sindacata in questa sede, restando demandata al giudizio di merito la corretta qualificazione del fatto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso dei Pubblico Ministero.
11-04-2013 23:36
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