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Sentenza

Sollevato davanti al Supremo Collegio  un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c: qui la Cassazione è
Sollevato davanti al Supremo Collegio un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c: qui la Cassazione è "giudice anche del fatto" e può accedere all'esame dei relativi atti processuali.
Cassazione penale  sez. I  14/11/2013 ( ud. 14/11/2013 , dep.02/12/2013 ) Numero 47835
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. CORTESE     Arturo       -  Presidente   -                     
    Dott. TARDIO      Angela       -  Consigliere  -                     
    Dott. BARBARISI   Maurizi -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. LOCATELLI   Giuseppe     -  Consigliere  -                     
    Dott. CAPRIOGLIO  Piera M.     -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
               G.N. n. l'(OMISSIS); 
    nei confronti di: 
               P.S. n. (OMISSIS); 
    avverso la sentenza 19 settembre 2011 - Tribunale di Vigevano; 
    sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio; 
    udite  le  conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero,  in 
    persona  del Dott. CESQUI Elisabetta, sostituto Procuratore  Generale 
    della  Corte  di  Cassazione,  che  ha  chiesto  la  declaratoria  di 
    inammissibilità  del  ricorso per essere  il  reato  prescritto  con 
    rinvio  degli atti al giudice civile per la richiesta di risarcimento 
    del danno; 
    udito  il  difensore  avv. RAMPIONI Fabio,  il  quale,  per       P. 
         S., ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. - Con sentenza deliberata in data 19 settembre 2011, depositata in pari data, il Tribunale di Vigevano assolveva P.S. dal reato a lui ascritto (art. 660 c.p.) perchè il fatto non costituisce reato.

    1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, ancorchè fosse stato dimostrato che il P. avesse effettuato delle telefonate ritenute moleste dalla parte offesa costituita parte civile G.N., doveva tuttavia ritenersi che, nella fattispecie, era mancante la prova sia della volontà da parte dell'imputato di molestare la donna (la giustificazione addotta era che in realtà stesse cercando il proprio collega C. presso l'Aeronautica Militare di Cameri, ex marito della G., per dei documenti per la definizione di una pratica) sia la coscienza della idoneità della propria condotta a recare disturbo.

    2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. BERTI Giampiero, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile G.N. eccependo l'inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.; il giudice aveva disposto per vero, richiesto dall'imputato, l'anticipazione dell'udienza senza provvedere però a darne comunicazione alla parte civile che infatti, da quel momento, non ha più partecipato al processo. Nel merito, veniva contestata la contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, pur avendo ritenuta l'og-gettiva illiceità della condotta dell'imputato, aveva ritenuto essere venuto meno il profilo soggettivo della consapevolezza e della idoneità della condotta ad arrecare molestia.

    2.1 - Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., e depositata in cancelleria il 10 ottobre 2013, il difensore di P.S., avv. Di Girolamo Massimiliano, rilevava che il reato contravvenzionale ascritto al prefato era da ritenersi prescritto in data 12 febbraio 2013.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    3. - Preliminarmente il Collegio osserva che, quando viene dedotto come nella fattispecie, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), come nella fattispecie, la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" per risolvere la cui questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. 3^, 29 ottobre 1993, rv. 195875; Sez. 6^, 4 febbraio 1998, rv. 210378; Sez. 6^, 21 ottobre 1998, rv. 213332).

    Ciò posto, deve per vero osservarsi che, dall'esame degli atti processuali, risulta per tabulas che il giudice del dibattimento, dopo aver accolto l'anticipazione dell'udienza non ha provveduto alla comunicazione della stessa alla parte civile che di fatto non ha più partecipato al giudizio. Tale omissione concreta violazione di legge rilevabile davanti a questa Corte.

    4. - Occorre in aggiunta però rilevare che l'impugnativa è stata sollevata ai soli effetti civili sicchè non è in discussione la esclusione della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ne consegue, che, per giurisprudenza di questa Corte nel suo massimo consesso, la competenza a decidere sul rilievo del ricorrente sia del giudice civile (Sez. U, 18 luglio 2013, n. 40109, rv. 256087, Sciortino), a norma dell'art. 622 c.p.p..
    PQM
    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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