Si appropria di un cane smarrito. Può essere ritenuto responsabile penalmente di appropriazione di cosa smarrita?
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 febbraio – 29 aprile 2013, n. 18749
Presidente Fiandanese – Relatore De Crescienzo
Motivi della decisione
G.F. , tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 7.3.2012 con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato il non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 647 c.p., per essere il reato estinto per prescrizione.
La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo:
p1.) ex art. 606 1^ comma lett. b) c.p.p., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 647 c.p. posto che l'oggetto materiale del reato, un cane, non può essere considerata "cosa mobile" che possa essere ricompresa nella tutela della norma penale, invocando altresì la applicazione in termini corretti della disciplina civilistica in tema di "cose mobili";
p.2.) ex art. 606 1^ comma lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione in ordine alla tematica relativa alla "identificazione" del cane smarrito. In altri termini la difesa denuncia la mancanza di prova che consenta di ritenere che il cane smarrito dalle persone offese, sia quello sequestrato all'imputato.
p.3.) ex art. 606 1^ comma lett. e) c.p.p., vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato, perché l'imputato non ha mai rifiutato la consegna e la restituzione del cane. Che non sarebbe mai stato richiesto allo imputato che neppure ne aveva il possesso.
p.4) ex art. 606 1^ comma lett. b) ed e) c.p.p., il vizio di erronea applicazione dell'art. 647 c.p. e vizio di motivazione posto che il cane, oggetto del procedimento penale doveva essere considerato "res nullius", mancando di qualsivoglia elemento oggettivo identificativo con l'animale appartenente alle persone offese.
p.5) ex art. 606 1^ comma lett. b) ed e) c.p.p., il vizio di erronea applicazione dell'art. 647 c.p. e vizio di motivazione con riferimento allo elemento psicologico del reato.
Ritenuto in diritto
Il G.F. è stato tratto a giudizio con l'accusa di essersi appropriato di un cane di razza meticcia boxer di colore tigrato di nome A. , del quale era entrato in possesso per caso fortuito, rifiutandone successivamente la restituzione al legittimo proprietario. All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, riducendo la quantificazione del danno risarcibile alla parte civile nella misura di Euro 500,00. Il ricorso va accolto con le seguenti precisazioni.
Il reato di cui all'art. 647 cp prevede il fatto appropriativo di cosa smarrita della quale una persona abbia acquisito il possesso per errore altrui o per caso fortuito. Ai fini della legge penale gli animali devono essere considerati "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla "res" [in questo senso Cass. Sez. V 11.10.2011 n. 231]; infatti posto che gli animali non possono essere considerati "persone", giocoforza, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile, essi devono essere ricompresi nel novero delle "cose" (mobili), con susseguente applicabilità delle relative fattispecie penali, fra le quali quella qui contestata, ricorrendone le relative condizioni.
Va osservato che l'art. 647 cp, in un'ottica di unitarietà del sistema giuridico, deve essere coordinato con quanto previsto dall'art. 925 cp ove è previsto l'acquisto della "proprietà" dell'animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato e l'animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove essi si trovano.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 647 cp, occorre che l'acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui; l'acquisizione del possesso di una cane che si sia "smarrito", può essere fatta rientrare fra le ipotesi di "caso fortuito".
Secondo la decisione della Corte d'Appello, appaiono come dati pacifici il fatto che il "cane" si sia smarrito, così sfuggendo ai proprietari, venendo "raccolto" dall'imputato che non avrebbe inteso restituirlo, dubitando altresì della identità tra l'animale trovato e quello smarrito. I suddetti aspetti sono stati messi in discussione dalla difesa dell'imputato anche nella presente sede, ma non possono essere presi in considerazione sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto attraverso una diversa lettura del dato probatorio, trattandosi di attività che è preclusa nella presente sede di legittimità.
Sotto il profilo di diritto si deve osservare che nella motivazione della decisione la Corte d'Appello, se pur investita della questione della sussistenza della fattispecie oggettiva dell'art. 647 cp, non svolge alcuna indagine circa il necessario coordinamento degli artt. 647 cp e 925 cc, con la conseguenza che non appare verificata con certezza l'integrazione della fattispecie di reato contestata: non risulta dalla motivazione della decisione, in modo preciso, quando il cane sia stato smarrito e quando esso sia stato rivendicato dall'avente diritto e se tale richiesta sia stata fatta nei termini di cui all'art. 925 cc. Tale mancanza costituisce vizio di carenza della motivazione su un punto essenziale della decisione, perché investe un aspetto che ha riflessi diretti sull'applicazione della norma penale. A ciò deve aggiungersi ancora, che dalla motivazione della sentenza rimane non chiarito l'aspetto delle modalità con le quali sia stata fatta la richiesta di restituzione dell'animale e in particolare a quale persona. Anche in questo caso la omissione integra un vizio di carenza di motivazione su un punto che è stato oggetto di doglianza da parte della difesa dell'imputato.
La carenze indicate, riconducibili per un aspetto alla categoria dei vizi disciplinati dall'art. 606 1^ comma lett. B) cpp e per altro verso a quelli specificati dalla lettera e) della medesima norma, impongono l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, siccome parzialmente fondati, con conseguente annullamento della decisione impugnata, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi.
Per le suddette ragioni l'annullamento della decisione impugnata impone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
30-04-2013 23:14
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