Sequestro di 279.000 Euro.Il decreto di convalida di sequestro probatorio, richiede una specifica motivazione sul vincolo pertinenziale sussistente tra i beni oggetto di sequestro e la successiva verifica dell'ipotesi di reato che ne ha legittimato l'emissione.
Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data udienza: 16 gennaio 2013
Numero: n. 2675
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo - Presidente -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1. C.L., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 04/10/2012 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 04/10/2012 ha respinto il riesame del decreto di convalida del sequestro di iniziativa della p.g., emesso dal P.m. il 10/07/2012, proposto nell'interesse di C.L. e riguardante la somma di Euro 279.980,00 rinvenuta nell'auto condotta da questi condotta, sottoposta a controllo.
2. Propone ricorso la difesa del C. eccependo con il primo motivo violazione di legge in quanto, malgrado il provvedimento di sequestro ed il decreto di convalida fossero del tutto privi di motivazione in ordine all'ipotesi di reato formulata ed al nesso pertinenziale del bene sottoposto a sequestro con l'azione illecita ipotizzata, non è stata ritenuta la nullità del provvedimento; il Tribunale ha infatti provveduto ad integrare la motivazione, esercitando un potere che non gli compete.
In particolare nel provvedimento oggetto di impugnazione è stato accertato il vincolo probatorio sui beni, in ragione di quanto espresso dal P.M. procedente in atto successivo al decreto di convalida, così provvedendosi ad integrare un atto che, in quanto privo di motivazione, doveva considerarsi insanabilmente nullo.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto, pur ipotizzando la possibilità di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame, anche il provvedimento emesso successivamente dal P.m. e considerato integrativo del precedente decreto di convalida, risulta privo dei minimi requisiti di validità richiesti, poichè non profila un'ipotesi di reato che possa correlarsi con l'accertato possesso di denaro, ed in esso non risulta analizzata la giustificazione offerta dall'interessato in ordine al possesso della somma.
(Torna su ) Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. L'esame degli atti ha condotto ad accertare in fatto che, a seguito del sequestro di iniziativa della p.g., il P.m. si è limitato nel suo provvedimento a dare atto della visione degli atti, ed a convalidare l'attività compiuta ritenendone la legittimità.
Risulta ormai chiarito che il decreto di convalida di sequestro probatorio, anche nell'ipotesi In cui abbia ad oggetto il corpo del reato, richiede una specifica motivazione sul vincolo pertinenziale sussistente tra i beni che ne costituiscono oggetto e la successiva verifica dell'ipotesi di reato che ne ha legittimato l'emissione (specificamente "in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti" Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, imp. Bevilacqua, Rv. 226710, e successivamente Sez. 6, Sentenza n. 21736 del 12/02/2008, dep. 29/05/2008, imp. Possanzini, Rv. 240353) che non può essere sostituita da una integrazione proveniente dal Tribunale del riesame, che non è titolare del potere di indagine, al quale solo compete la specifica individuazione delle finalità dell'atto rispetto all'azione programmata.
Per contro non risulta sanante della carenza motivazionale del provvedimento di convalida l'intervento di un successivo provvedimento del P.m. che, in luogo di disporre, come sarebbe stato in suo potere, un autonomo argomentato provvedimento di sequestro, abbia con memoria non notificata all'interessato e prodotta nella procedura incidentale, illustrato al Tribunale del riesame gli elementi di fatto sulla base dei quali poteva correlarsi la somma oggetto di sequestro di iniziativa al reato per cui si procedeva;
tale modalità procedimentale risulta finalizzata a sanare un provvedimento, che avrebbe dovuto essere emesso nel termine di quarantotto ore, la cui scadenza dovrebbe condurre all'accertamento di inefficacia del vincolo.
Come è stato già ricordato in precedente di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 8433 del 03/02/2011, dep. 03/03/2011, imp. Matarrese, Rv.
249395) il venir meno del potere di convalida alla scadenza del termine è stato stabilito nella pronuncia della Corte Costituzionale 151/1993, che ha individuato, quale unica alternativa alla mancata emissione dell'atto, l'accertamento del diritto dell'interessato alla restituzione in suo favore di quanto oggetto di apprensione.
3. La ricostruzione richiamata impone di valutare l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, in luogo di valutare la regolarità del decreto oggetto del riesame con analisi rapportata al momento della sua emissione, ha ravvisato l'indefettibile motivazione nella nota depositata il 23/09/2012 dal P.m. dinanzi al giudice dell'impugnazione, ritenendo il suo contenuto idoneo ad integrare la motivazione dell'atto, ancorchè sopraggiunta a notevole distanza temporale dalla sua emissione. L'argomentazione in concreto svolta riconosce la totale assenza di motivazione del decreto oggetto di impugnazione, che ne avrebbe imposto la dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3 e art. 355 cod. proc. pen., comma 2.
4. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e del decreto di convalida, ed ordinarsi la restituzione dei beni all'avente diritto.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida del 10/07/2012 ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013
02-02-2013 15:40
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