Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Rimessione in pristino. Vincolo paesaggistico. La demolizione non estingue il reato edilizio, ma solo la contravvenzione paesaggistica.
Rimessione in pristino. Vincolo paesaggistico. La demolizione non estingue il reato edilizio, ma solo la contravvenzione paesaggistica.
Cass. pen., Sez. III, ud. 24 gennaio 2013 - dep. 5 marzo 2013, n. 10245



La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio, ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, cd. Codice Urbani. 
Qualora il ricorso, in sede di legittimità, venga dichiarato inammissibile, ciò preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturata a seguito della pronuncia della sentenza gravata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza