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Sentenza

Ricoverato a seguito di incidente stradale, si rifiuta di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico richiesto alla struttura sanitaria. E' prova indiziaria dello stato di ebbrezza.
Ricoverato a seguito di incidente stradale, si rifiuta di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico richiesto alla struttura sanitaria. E' prova indiziaria dello stato di ebbrezza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 18 giugno – 27 settembre 2013, n. 22231
Presidente/Relatore Petitti

Fatto e diritto

Ritenuto che il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza n. 254 del 2008, respingeva l'opposizione proposta da B.A. avverso il verbale n. (OMISSIS) dei CC di Bondeno, con il quale gli venivano comminate le sanzioni amministrative di Euro 3.000,00 e della perdita di dieci punti sulla patente, e veniva disposto il fermo amministrativo del veicolo di cui era alla guida per 180 giorni, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico richiesto alla struttura sanitaria ove lo stesso era stato ricoverato a seguito di incidente stradale;
che il B. proponeva allora appello innanzi al Tribunale di Ferrara sostenendo, per il profilo che qui interessa, l'ininfluenza del proprio rifiuto, stante il mancato funzionamento dell'apparecchio per il rilevamento del tasso alcolemico;
che il Tribunale adito rigettava il gravame con sentenza n. 547 del 2010, ritenendo il rifiuto punibile di per sé solo, a prescindere dal fatto che l'accertamento alcolemico sia l'unico modo per accertare il tasso alcolemico, e anche quando la presenza di alcol possa accertarsi altrimenti;
che avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
che il Ministero dell'interno ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa.
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“[(...)] Parte ricorrente nel proprio atto di impugnazione denuncia violazione e/o comunque falsa applicazione dell'art. 186 c.d.s., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (per) omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, reiterando in buona sostanza le doglianze avanzate in sede di appello circa l'irrilevanza del proprio rifiuto di sottoporsi all'accertamento, atteso che l'accertamento strumentale non poteva comunque essere effettuato in concreto per il mancato funzionamento dell'apparecchio.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata non si rinvengono né violazioni di legge né vizi motivazionali, essendosi correttamente il giudice attenuto alla giurisprudenza di legittimità e ai principi affermati dalla Suprema Corte sulla contravvenzione per guida in stato di ebbrezza e sull'accertamento dello stato di alterazione. Come puntualmente rilevato in sentenza, il rifiuto è punibile di per sé solo, riecheggiando cosi il principio per cui l'art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non sancisce una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo, penalmente sanzionato, a carico del guidatore, consistente nell'obbligo di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza dello stato di ebbrezza (Cass. n. 6639 del 2002).
Le censure, inoltre, per come proposte, non fanno altro che contrapporre alla valutazione del Tribunale in ordine alla rilevanza del rifiuto una personale diversa convinzione della parte; il che non è consentito in sede di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 n. 5 cod. proc. civ. ed essere rigettato”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, non apparendo le argomentazioni critiche svolte dal ricorrente nella memoria difensiva idonee ad indurre a una differente conclusione;
che invero, premesso che la stessa difesa del ricorrente si mostra consapevole del fatto che il rifiuto dell'accertamento è illegittimo a prescindere dalla effettività o no dello stato di ebbrezza, si deve rilevare che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la difesa originariamente svolta dal B. consisteva nella contestazione dell'avvenuta opposizione di un rifiuto all'accertamento; rifiuto che invece si era verificato prima della evidenziazione del non funzionamento dell'apparecchiatura;
che del resto la impossibilità di eseguire l'accertamento nell'immediatezza della richiesta e del rifiuto non precludeva affatto la possibilità che, ove rifiuto non vi fosse stato, i sanitari potessero procedere ad un diverso accertamento o al medesimo accertamento strumentale in luogo diverso;
che dunque non appare in alcun modo assimilabile la fattispecie in esame a quella dell'illecito impossibile, come sostenuto nella memoria;
che quindi il ricorso deve essere rigettato;
che non avendo l'intimato Ministero partecipato all'udienza di discussione non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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