Reati societari - Bancarotta fraudolenta impropria - Liquidatore della società - False comunicazioni sociali - Inidoneità a determinare il dissesto della società poi dichiarata fallita - Non sussiste
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 marzo 2013, n. 14261
Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione agli effetti civili, P.M., parte civile, nel procedimento iscritto a carico di P.G., C.F. e G.B. e concluso con sentenza di primo grado proscioglitiva -per assoluzione- dal reato di bancarotta fraudolenta impropria e, per prescrizione, dalla contravvenzione di cui all'articolo 2621 codice civile, così modificata l'imputazione di cui al capo B).
Le condotte di rilievo penale erano state contestate agli imputati quali liquidatori- nominati dai soci- della C. srl, dichiarata fallita il 14 febbraio 2001 ed erano consistite nell'aver cagionato il dissesto della società astenendosi dal chiudere tempestivamente la liquidazione benché ve ne fossero i presupposti, per l'effetto, determinando l'azzeramento del patrimonio sociale che nel 1993 ammontava a circa 350 milioni di lire: con l'aggiunta della indicazione, nei bilanci relativi agli anni compresi tra il 1993 e il 1999, di beni con valore sovrastimato o crediti senza valore di realizzo o, infine, senza la menzione di un importante debito vantato dal socio P.M..
Quest'ultimo in particolare era stato indicato, nell'originario capo di imputazione sub B), quale soggetto danneggiato dalla condotta di false comunicazioni sociali, realizzata con le condotte fraudolente sopradescritte e in tema di redazione dei bilanci.
I giudici del merito avevano tuttavia ritenuto concordemente che non potesse ritenersi dimostrato che le false comunicazioni sociali realizzate nei bilanci fossero la causa del pregiudizio patrimoniale del P. il quale aveva visto inadempiuto il proprio credito più per lo stato di insolvenza della società che per le rilevate falsificazione dei bilanci.
La Corte d'appello, con sentenza del 31 maggio 2011, aveva confermato la sentenza di primo grado, del 2008 e, contro quella decisione, è stato proposto ricorso per cassazione della parte civile che era stata anche la sola appellante contro la sentenza di primo grado.
Deduce il vizio di motivazione.
In particolare la difesa lamenta la apoditticità dell'assunto dei giudici che hanno negato esservi prova sufficiente del fatto che il fallimento sia stato cagionato dalla condotta dei liquidatori.
Un più approfondito esame degli atti processuali avrebbe consentito al giudice dell'appello di far emergere quanto segnalato dal difensore e cioè che il perito del Pm, dottor V., nonché l'analisi contabile depositata dalla parte civile lasciavano chiaramente trasparire che le false comunicazioni sociali- pacificamente ritenute accertate-, insieme alle spese prodotte dei liquidatori, erano state la causa diretta ed esclusiva dello stato di insolvenza della società.
In particolare la difesa aveva segnalato, nella analisi contabile prodotta, che la situazione patrimoniale al 31 dicembre del 1993 era quella di una perdita reale di 306 milioni di lire, a fronte di un capitale di 499 milioni di lire e di una dichiarazione in bilancio di soli 24 milioni di perdita.
Dalla perizia di ufficio, poi, si evinceva che due anni dopo, al 31 dicembre 1995, la perdita reale era salita all'ammontare di 428 milioni, determinando un sostanziale azzeramento del capitale sociale - ed era assai maggiore dunque di quella dichiarata in bilancio, pari a 192 milioni.
La falsità così rappresentata in bilancio ha consentito ai soci e ai liquidatori di compiere atti di gestione diversi da quelli che la reale situazione consentiva ed imponeva, in particolare dovendo essi ridurre le spese di liquidazione e dovendo, i soci, compiere gli interventi obbligatori previsti dagli articoli 2447 e 2447 cc.
Ancora, era stato evidenziato come il periodo di durata della liquidazione fosse stato ingiustificatamente prolungato fino al 1999 mentre invece, già dal 1995, avrebbe dovuto essere concluso in ragione del fatto che successivamente non vi erano stati né atti di gestione, né ricavi.
In tal senso avrebbe dovuto essere intesa e valorizzata la condotta di uno degli originari liquidatori, il dott. C., il quale, sin dal 1996, aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico, per impedire l'aggravamento delle spese.
D'altra parte la prosecuzione della fase di liquidazione non era giustificata neppure dalla esistenza di una serie di crediti da realizzare, posto che, come dichiarato dal consulente del pubblico ministero dott. V., già nella relazione al bilancio del 1993 gli stessi liquidatori avevano attestato trattarsi di crediti di assai difficile solvibilità sicché, tenere in vita la società fino al 2001, aveva comportato soltanto un aggravamento delle spese.
Per tale ragione avrebbe dovuto per trovare credito l'affermazione della parte civile secondo cui il prolungamento del periodo di liquidazione - portando il disavanzo dagli iniziali 50 milioni del 2005 ai 210 milioni dell'epoca fallimentare - era servito soltanto a depauperare ulteriormente il patrimonio sociale e ad impedire ad essa parte civile di riscuotere l'importante credito di circa 200 milioni di lire, corrispondente al 98% del totale.
Evidente è dunque il nesso di causalità tra il falso in bilancio e il pregiudizio economico subito dal socio. Ha sottolineato, infine, il difensore come sia del tutto erronea l'affermazione della Corte d'appello a proposito del fatto che le spese affrontate nella liquidazione (nella misura di 280 milioni di lire per compensi erogati ai liquidatori, a legali e a una dipendente) sarebbero state funzionali alla procedura. Si legge infatti nella nota del 20 settembre 2002 allegata all'analisi contabile, che il giudice delegato ha ravvisato motivi di responsabilità dei liquidatori per la eccessiva onerosità della procedura soprattutto a partire dal 1996.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata, per quanto fondata su motivazione sintetica, deve essere letta unitamente a quella di primo grado, che ha confermato integralmente, richiamandone più volte le argomentazioni.
Ed invero, specularmente, non può non rilevarsi che i motivi di ricorso ripercorrono i già rigettati motivi di appello i quali, a loro volta, nessun particolare elemento di novità avevano introdotto- ad eccezione della questione collegata alla nota del giudice delegato in data 20 settembre 2002, di cui si dirà- tale da meritare un'apposita e più approfondita motivazione da parte del giudice dell'appello.
In particolare, la questione della inidoneità\ idoneità delle irregolarità contabili a cagionare il dissesto della C., poi dichiarata fallita, risulta ampiamente illustrata dal giudice di primo grado il quale ha accolto la prima soluzione argomentando che, in linea generale, la previsione del nesso di causalità fra false comunicazioni sociali e dissesto ha comportato la concreta rilevanza delle false comunicazioni sociali finalizzate o poste a copertura delle vicende di distrattive che abbiano concorso con queste a causare il dissesto, rimanendo per contro estranei alla fattispecie tutti quei falsi ininfluenti sul dissesto della società fallita.
E tale è stata ritenuta la situazione accertata nel caso di specie, senza che, né l'appello né il ricorso, abbiano portato all'evidenza situazioni di fatto diverse da quelle ritenute fondanti per la decisione dei giudici del merito.
Il giudice del primo grado aveva anche del tutto esaustivamente analizzato la questione del presunto colpevole ritardo nella richiesta del fallimento della società e lo aveva escluso ponendo in evidenza la fondamentale e centrale tematica - trascurata nella ricostruzione della vicenda ad opera del ricorrente - della pendenza del contenzioso civile relativo al credito che il P.M. vantava nei confronti della società e che rendeva comunque controversa l'esistenza del debito principale di questa, oltre che indispensabile attendere l'esito della lite.
Infine il giudice di primo grado aveva segnalato come le spese affrontate nella fase di liquidazione per compensi ai liquidatori, ai sindaci e dei professionisti nonché per il pagamento di una dipendente erano state valutate dal giudice delegato come funzionali allo svolgimento dell'attività di liquidazione.
Sul punto, deve invero rilevarsi che la sentenza di appello e si è limitata a ripetere la stessa locuzione del Tribunale nonostante che fosse stata richiesta dalla difesa una specifica valutazione della nota in data 20 settembre 2002, a firma del giudice delegato al fallimento, allegata alla memoria contenente l'analisi contabile, depositata fuori udienza in data 11 febbraio 2010, come motivi aggiunti e quindi, in tale veste, sottoposta alla doverosa analisi della Corte territoriale.
Si era trattato, infatti, di una nota con la quale erano stati richiesti, dal giudice delegato al curatore, chiarimenti a proposito dei compensi ai legali e della assunzione di un dipendente della procedura di liquidazione, ritenendo che si profilassero estremi per l'azione di responsabilità.
Al riguardo, la carenza di motivazione specifica ravvisabile nella sentenza impugnata non pare tuttavia meritevole di censura nella prospettiva evocata dalla difesa.
Infatti non può non notarsi come lo specifico tema delle spese per compensi ai liquidatori e comunque delle spese affrontate nella procedura della liquidazione non risulta essere espressamente contestato nel capo d'imputazione nel quale si legge che il reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario è stato contestato con riferimento ad ipotesi di false scritturazioni sociali relative alla appostazione di voci attive e passive. Con la conseguenza che il vizio di motivazione denunciato nel ricorso non cade su un elemento decisivo ai fini delle sorti del processo, alla luce del capo d'imputazione formulato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
28-03-2013 00:12
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