Questione rimessa alle sezioniu unite penali. Induzione alla prostituzione minorile può essere integrata dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente col soggetto agente?
Cassazione penale sez. III
Data:
11/06/2013 ( ud. 11/06/2013 , dep.24/07/2013 )
Numero:
32067
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/1/2013 della Corte di appello di Brescia,
che in, parziale riforma dalla sentenza emessa dal Tribunale di
Brescia il 7/2/2012, ha assolto il sig. S. dalle imputazioni
mossegli ai capi A, C e D della rubrica "perchè il fatto non
sussiste" e ha rideterminato in sei anni e sette mesi di reclusione
la pena per il reato, contestato al capo B, previsto dagli artt. 81
cpv. e 600-bis cod. pen. commesso in danno di più persone minori di
anni 18 nel periodo che va dal (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, dott. SPINACI Sante che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Chiodi Francesco, che ha concluso
chiedendo accogliersi il ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. S. è stato tratto a giudizio aventi il Tribunale di Brescia per rispondere di più imputazioni, e in particolare dei reati previsti:
A. Dagli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-quater cod. pen. commesso in danno di tre giovani minorenni in periodi diversi che vanno dall'anno (OMISSIS) mediante atti a sfondo sessuale;
B. Dagli artt. 82 cpv. e 600-bis cod. pen. commesso mediante la dazione di piccole somme di denaro quale compenso per gli atti sessuali;
C. Dall'art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 per avere rivolto minacce a uno dei giovani affinchè non raccontasse delle condotte in precedenza descritte;
D. Dall'art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 per avere rivolto minacce a un secondo giovane affinchè non raccontasse delle condotte in precedenza descritte.
Il Tribunale ha ritenuto il sig. S. colpevole dei fatti a lui contestati, con esclusione della sola ipotesi prevista dall'art. 609- quater cod. pen., e, applicata la continuazione, lo ha condannato alla pena di otto anni di reclusione, oltre pene accessorie.
2. Sull'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la prima sentenza, assolvendo il sig. S. dalle imputazioni mossegli ai capi A, C e D della rubrica "perchè il fatto non sussiste", e ha rideterminato in sei anni e sette mesi di reclusione la pena per il reato contestato al capo B. La corte territoriale ha ritenuto che la prova delle condotte illecite a sfondo sessuale trovi fondamento nel contenuto della segnalazione di una vicina di casa circa gli anomali movimenti di giovani ragazzi presso l'abitazione dell'imputato, nelle dichiarazioni dei minori e nelle "parziali ammissioni" contenute nel memoriale redatto dall'imputato in data 6/7/2010, acquisito all'udienza dell'8/11/2011. Ha, tuttavia escluso che sussistano prove di condotte violente e intimidatorie poste in essere dall'imputato, così escludendosi sia l'ipotesi di reato ex art. 609-bis cod. pen. sia quelle ex art. 610 cod. pen.; ha quindi concluso che non può dubitarsi dell'esistenza di una chiara correlazione fra gli atti a sfondo sessuale e le dazioni di denaro in favore delle persone offese, circostanza che, attese le modalità dei fatti, integrano la previsione dell'art. 600-bis cod. pen., comma 1 e non le più attenuate ipotesi dei commi 2 e 3. Infine, la Corte di appello ha condiviso la determinazione della pena base operata dai primi giudici e il giudizio di gravità dei fatti, eliminando soltanto le pene relative al primo episodio in danno di ciascun minore e quelle relative agli aumenti applicati dal Tribunale per i reati meritevoli di assoluzione.
3. Avverso tale decisione il sig. S. ha proposto ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la Corte di appello riconosciuto la valenza sessuale delle condotte poste in essere con modalità mai invasive e su persone consenzienti e in grado di esprimere liberamente tale consenso; difetta inoltre la prova sia della correlazione fra le condotte contestate e le piccole somme di denaro sia di comportamenti del ricorrenti riconducibili alle categorie della costrizione morale o della suggestione, con la conseguenza che i fatti possono essere ricondotti eventualmente alla ipotesi prevista dall'art. 600-bis cod. pen., comma 2;
b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte di appello omesso di apprezzare la modestia delle condotte e la circostanza che alle precedenti condanne è seguita la riabilitazione del ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che (a ricostruzione dei fatti non possa essere messa in discussione a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che si fa carico delle osservazioni critiche avanzate dall'imputato e che da a queste una risposta coerente e immune da vizi logici.
I giudici di merito hanno rilevata come a partire dalla genesi della notizia di reato per giungere all'esame dei giovani identificati e sentiti il quadro probatorio non lasci dubbi circa le condotte del sig. S. e la loro valenza sessuale. Si tratta di accertamento che concerne il merito della contestazione e, in presenza di una motivazione coerente e logica, non sussistono elementi che consentano al giudice di legittimità di censurare la decisione; a ciò consegue che il tema che questa Corte si trova ad affrontare concerne essenzialmente la qualificazione giuridica di tali condotte.
2. Ora, non è irrilevante constatare che sia il primo giudice sia il giudice di appello hanno ridimensionato la portata dei fatti, escludendo, prima, la riferibilità degli stessi all'art. 609-quater cod. pen. e, quindi, la esistenza di condotte violente o minacciose.
Ne emerge un quadro in cui le condotte a sfondo sessuale accertate con riferimento a tre persone minorenni di sesso maschile trovano una correlazione con l'ospitalità e le modeste regalie che il sig. S. garantiva ai giovani stranieri che frequentavano la sua abitazione.
3. Merita altresì ricordare che i giovani oggetto delle attenzioni del ricorrente avevano una età non lontana dai diciotto anni e che si trattava di persone in grado di interagire con l'adulto in termini di autonomia, tanto che la Corte di appello ha motivatamente escluso che potessero subire minacce o condizionamenti ad opera dell'imputato.
4. Tali conclusioni costituiscono la premessa della valutazione dei giudici di appello circa la stretta correlazione fra le regalie operate sistematicamente dal ricorrente e la decisione dei giovani di accettare le sue condotte e di tornare presso la sua abitazione (pagine 10 e 11 della motivazione). Anche a questo proposito appare necessaria una puntualizzazione: la stessa corte territoriale ha ritenuto provato che i giovani si non "riservati la facoltà di negare gli atti troppo invasivi".
5. Osserva il ricorrente, censurando la decisione dei giudici di appello, che anche volendo ritenere provate la natura sessuale degli atti e la loro parziale correlazione con le regalie, difetterebbero i presupposti per qualificare le condotte come "atti di prostituzione" in quanto non vi è mai stato sul punto uno specifico accordo tra lui e i giovani. La Corte di appello ha risposto che "se non può in alcun modo affermarsi che il primo approccio sia stato di carattere mercenario", altrettanto non può dirsi in relazione a quando avvenuto nelle successive occasioni in cui i minori hanno deciso di tornare presso l'abitazione, posto che costoro erano ben consapevoli di cosa dovevano aspettarsi sia in termini di richieste dell'imputato sia in termini di ricezione di una regalia; tale realtà, prosegue la corte territoriale, integra il reato di "induzione alla prostituzione minorile" previsto dall'art. 600-bis c.p., comma 1 "e non già quello, di minore gravità, previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo", richiamando a tal fine due decisioni di questa Sezione, secondo cui il reato di induzione alla prostituzione minorile è integrato da qualsiasi condotta idonea a influire sulla volontà del minore e a determinarla compiere atti sessuali In cambio di denaro o altra utilità (Sez. 3, n. 4235 dell'11/172011; n. 21181 del 19/3/2009).
6. Ritiene la Corte che la specificità delle condotte attive e passive del caso in esame impongano un approfondimento non effettuato dai giudici di merito. La individuazione della fattispecie legale applicabile non può non essere effettuata considerando che, per come ricostruiti i fatti dalla Corte di appello, i primi approcci sessuali si sono consumati in assenza di un accordo fra le parti circa un qualche compenso e in assenza di previa dazione di utilità; soltanto gli episodi successivi possono dirsi accettati dai minori avendo come presupposto la regalia che il ricorrente aveva loro elargito al termine del primo incontro. La giurisprudenza, che sarà di seguito eliminata, ha ritenuto che la circostanza che il minore non sia alieno da precedenti esperienze sessuali non costituisce elemento decisivo per escludere la sussistenza della ipotesi di "induzione" prevista dalla prima parte dell'art. 606-bis cod. pen.. Questo impone un pur breve disamina dei principi interpretativi che questa Corte ha fissato con le proprie decisioni.
7. Il concetto di "induzione alla prostituzione", rilevante nostri fini della presente decisione alla luce della rubrica dell'art. 600- bis cod. pen. e della lettera del comma 1 di tale articolo, è stato oggetto di plurimi interventi giurisprudenziali con riguardo alla disciplina prevista dalla L. n. 75 del 1958 e definito come qualsiasi condotta che coarti la volontà della persona e ne superi le "resistenze d'ordine morale"; ciò anche nel caso di soggetto passivo già "iniziato e dedito alla vendita del proprio corpo" (Sez. 1, n. 7947 del 13/3/1986, rv 173482; più recentemente, Sez. 1, n. 24806 del 26/5/2010, rv 247805) e nel caso che si rafforzi la determinazione del soggetto passivo oppure si agisca su di lui "per farlo persistere nella turpe attività dalla quale abbia più volte manifestato la volontà di allontanarsi" (Sez. 3, n. 7424 del 13/5/1987, rv 176185).
8. La lettura delle decisioni richiamate rende evidente che le condotte di induzione risultavano particolarmente invasive della libertà fisica e morale della persona offesa, tanto che è stato necessario affrontare il tema della differenza esistente fra la "condizione analoga alla schiavitù" imposta alla persona che si prostituisce e le condotte di mera "induzione", affermando che queste ultime lasciano alla persona offesa un margine di scelta, per quanto condizionata o coartata ne sia la volontà (Sez. 3, n. 21019 del 19/2/2004, rv 229037).
9. Il legislatore ha ritenuto di utilizzare il concetto di "Induzione" anche con riferimento alla "prostituzione minorile" allorchè con la L. 3 agosto 1998, n. 269, art. 18 ha introdotto nel codice penale l'art. 600-bis, così trasformando l'elemento della minore età della persona offesa da circostanza aggravante a elemento costitutivo di autonomo reato, reato che la giurisprudenza ha considerato in continuità normativa con la disciplina previgente.
Continuità che risulta evidente, può dirsi fin d'ora, anche con riferimento alla modifica che tale articolo ha conosciuto mediante la L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4.
10. La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell'art. 600-bis cod. pen. ripercorre in parte le linee interpretative maturate con riferimento alla L. n. 75 del 1958 e ha affermato il principio che sussiste il reato di induzione alla prostituzione quando "l'agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica; in particolare, tale condotta può consistere nella "semplice dazione di denaro" che persuada il minore a consentire agli atti sessuali, senza che sia richiesto dalla legge, come si evince da pag. 4 della motivazione, che la persona sia "non iniziata e non dedita alla vendita del proprio corpo" (Sez. 3, n. 1835 del 14/4/2010, rv 247163).
11. Tale argomentazione deve essere considerata alla luce della articolata motivazione della sentenza n. 36156 del 3/6/2004 (rv 229389), secondo cui la mera proposta indirizzata a una persona, questa volta maggiore di età, con cui si prospetta la partecipazione a incontri sessuali a pagamento organizzati dal proponente non costituisce condotta induttiva, essendo necessario per tale reato che siano poste in essere pressioni fisiche o psicologiche che superino le resistenze di ordine morale o di altro tipo che trattengono la persona dall'attività di prostituzione. Si tratta di principio che, pur muovendosi sulla scia della giurisprudenza formatisi sotto la vigenza della L. n. 75 del 1958, introduce una precisazione che il Collegio ritiene rilevante: la mera prospettazione di vantaggi patrimoniali in cambio di prestazioni sessuali non comporta "induzione", restando questa Integrata solo da condotte ulteriori che incidano sulla libertà fisica e/o psichica della persona che viene spinta a prostituirsi.
12. Con successiva sentenza n. 26216 del 19/5/2010, P.M. in proc. A.R.A., la Corte, dopo ampia motivazione che ricostruisce le relazioni fra i reati ex art. 600-bis ed ex artt. 609-bis e 609- quater cod. pen. in considerazione dell'età della persona offesa, ribadisce il principio che anche gli atti sessuali a pagamento posti in essere in unica occasione con il solo autore del reato possono integrare l'ipotesi prevista dall'art. 600-bis cod. pen., comma 2 precisando tuttavia, come da motivazione del precedente richiamato (Sez. 3, n. 33470 del 4/7/2006, rv 235787), che l'ipotesi di induzione poteva ritenersi integrata in quanto era stata posta in essere dall'autore "una articolata opera di convincimento ... al fine di vincere la resistenza di minori degli anni quattordici e di età ... L'attività posta in essere dall'imputato in relazione alla giovanissima età e all'inesperienza delle vittime, anche se non particolarmente invasi va, era idonea a superare le resistenze dei minori, analiticamente descritte dalla sentenza, e a determinarli ad avere rapporti sessuali a fronte del corrispettivo di una retribuzione".
12. Così ricostruiti i passaggi essenziali della giurisprudenza rilevante in ordine al reato previsto dall'art. 606-bis cod. pen. nelle diverse ipotesi ivi contemplate, la Corte osserva che le modificazioni apportate a tale articolo dalla L. n. 172 del 2012, citata, pur senza intervenire sull'assetto essenziale della disposizione, sembrano contribuire a chiarire la differenza essenziale esistente, e deve ritenersi anche sotto la vigenza del testo introdotto nel 1998, tra la più grave ipotesi del comma 1 e quella del comma seguente.
13. Il comma 1 è articolato in due parti che prevedono: 1) le condotte di reclutare o indurre alla prostituzione una persona minore; 2) le condotte di favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di un minore, o comunque di trarne profitto. Il comma 2 punisce, salvo più grave reato (ad esempio, art. 609-quater cod. pen.), "chiunque compie atti sessuali con minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra autorità, anche solo promessa". Il comma 1 prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000,00 a 150.000,00 euro; il secondo, una pena da uno a sei anni di reclusione da 1.500,00 a 6.000,00 Euro di multa.
14. Anche il testo in vigore prima della modifica del 2012 prevedeva un netto divario di pena fra il comma 1 e i commi successivi, ma è l'intera nuova formulazione dell'art. 600-bis cod. pen., che evidenzia la distanza fattuale e logica fra le ipotesi contemplate nei due commi: il primo destinato a punire coloro che avviano i minori all'attività di prostituzione, li trattengono in tale attività e ne traggono vantaggio, il secondo destinato a coloro che compiono coi minori atti sessuali a pagamento, indipendentemente dal fatto che costoro siano già avvezzi ad attività di prostituzione (è evidente che l'arco di pena previsto consente di graduare la sanzione anche tenendo conto di questa circostanza).
15. La differenza nei termini utilizzati dal legislatore e la differenza rilevantissima della pena prevista mette in evidenza il diverso grado di gravità delle condotte previste dai comma 1 e 2 e chiama in causa la necessità di offrire una lettura attenta dei termini "prostituzione" e "induzione" che sia rispettosa della "ratio legis" e delle specifiche esigenze di tutela delle persone minori che vengono avvicinate dall'autore del reato e convinte ad avere con lui rapporti sessuali dietro corrispettivo.
16. A tal proposito si mette in evidenza come il concetto di "prostituzione" riferito alle persone maggiori di età si colleghi alla messa a disposizione del proprio corpo in cambio di denaro o utilità nei confronti di un numero ampio, se non proprio indeterminato di persone, così che appare restare esclusa dalla sfera dell'illecito penale l'ipotesi che quella condotta avvenga in favore di un'unica persona, che ricambia mediante la dazione di denaro, regalie o altra utilità, sempre che non si sia in presenza di condotta provocata, favorita e/o sfruttata da terzi. Vi è da chiedersi se tale prospettiva possa trovare applicazione anche nell'ipotesi che la persona che mette a disposizione il proprio corpo sia minore di età. Vi è, piuttosto, da chiedersi se le specifiche esigenze di tutela della crescita psico-fisica del minore possano giustificare un approccio ai fatti e alle disposizioni di legge altrettanto specifico e possa condurre a ritenere che il concetto giuridico di prostituzione viene integrato anche nell'ipotesi che la relazione sessuale compensata da denaro o utilità sia limitata ad un unico adulto in assenza di intermediari, lenoni o sfruttatori.
17. Alla luce delle considerazioni che precedono e delle specificità delle condotte poste in essere dal ricorrente, la Corte ritiene necessario investire le Sezioni Unite Penali della valutazione dei profili di criticità interpretativa che potrebbero comportare un ripensamento di alcuni dei principi fissati dalla precedente giurisprudenza e, in particolare, della esigenza di considerare:
se il concetto di induzione alla prostituzione minorile sia integrato dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a compiere una o più volte atte sessuali esclusivamente col soggetto agente;
se il soggetto attivo del reato previsto dall'art. 606 c.p., comma 1 possa essere anche colui che si limita a compiere gli atti sessuali col minore.
PQM
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite Penali della Corte.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013
28-08-2013 21:29
Richiedi una Consulenza