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Sentenza

Presentata istanza di ricusazione contro un Giudice componente della Suprema Corte di Cassazione. Inammissibile.
Presentata istanza di ricusazione contro un Giudice componente della Suprema Corte di Cassazione. Inammissibile.
Cassazione penale  sez. fer.   
Data:
    25/07/2013 ( ud. 25/07/2013 , dep.26/07/2013 ) 
Numero:
    32654

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE FERIALE PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. FRANCO     Amedeo        -  Presidente   -                     
    Dott. D'ISA      Claudio       -  Consigliere  -                     
    Dott. APRILE     Ercole        -  Consigliere  -                     
    Dott. SANTALUCIA Giuseppe -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. BELTRANI   Sergio        -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                        Q.G.A. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  il provvedimento n. 24256/2013 CORTE DI CASSAZIONE di  ROMA, 
    del 25/07/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA; 
    lette/sentite le conclusioni del PG. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    lette le dichiarazioni di ricusazione proposte da Q.F. A. e Q.G.A. nei confronti del dr. D.M.G., componente del collegio della Sezione feriale di questa Corte nel procedimento n. 24256/13 R.G. chiamato in trattazione all'udienza del 25 luglio 2013;

    rilevato che le dichiarazioni sono state tempestivamente proposte ex art. 38 c.p.p. prima del compimento dell'atto (di necessità, la conclusiva deliberazione, tenuto conto della fase in cui versa il procedimento) da parte del collegio del quale il magistrato ricusato fa parte;

    ritenuto che, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1, le dichiarazioni di ricusazione, in quanto manifestamente infondate, vanno dichiarate inammissibili senza ritardo, e quindi senza formalità procedurali;

    invero, quanto alla dichiarazione di ricusazione presentata da Q.F.A., il fascicolo processuale de quo non è stato oggetto di esame preliminare da parte del dr. D.M. (come agevolmente desumibile ex actis): ciò esonera questo collegio dallo stabilire la natura giuridica delle operazioni compiute in sede di esame preliminare dei ricorsi, e la loro possibile rilevanza ai fini di eventuali situazioni di incompatibilità al giudizio, oltre che dal considerare se effettivamente, come lamenta il ricusante, le valutazioni espresse nello svolgimento di dette operazioni possano costituire indebita manifestazione del convincimento ex art. 37 c.p.p., comma 1, lett. B);

    quanto alla dichiarazione di ricusazione presentata da Q. G.A., lo stesso ricusante non prospetta la sussistenza di una situazione di connessione processualmente rilevante tra i fatti oggetto del procedimento nell'ambito del quale il dr. D.M. è stato ricusato, e quelli oggetto del ricorso dichiarato inammissibile con sentenza n. 7572 del 2013 di questa Corte, alla cui pronuncia ha concorso il dr. D.M.. Invero, quest'ultima decisione, non solo - secondo quanto riferisce lo stesso ricusante - ha riguardato vicende riconducibili alla società A.A. BAKER & Co. S.r.l., mentre quelli oggetto del procedimento interessato dall'odierna ricusazione riguardano altra società, ma ha anche preso in esame questioni di mera legittimità del tutto estranee all'affermazione di responsabilità (il ricorrente lamentava, a giudicato intervenuto, in sede di incidente di esecuzione - non di cognizione - una sopravvenuta abolitio criminis, e la Corte si è limitata a ritenere in parte - in ordine ai reati oggetto di pronuncia assolutoria - l'inaccoglibilità dell'incidente, in altra parte - in ordine ai reati oggetto di condanna - la perdurante rilevanza penale dei fatti ascritti). Quanto all'ulteriore profilo di doglianza, valgono le considerazioni già svolte in relazione alla dichiarazione dell'altro ricusante;

    rilevato che, in considerazione della manifesta infondatezza delle ricusazioni, i ricusanti vanno condannati al pagamento della somma di Euro mille ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
    PQM
    P.Q.M.

    visto l'art. 41 c.p.p., comma 1, dichiara inammissibili le dichiarazioni di ricusazione di Q.F.A. e di Q.G.A. e li condanna al pagamento della somma di euro mille ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 luglio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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