Pesta un ambulante per pregiudizio di superiorità razziale e odio razziale. No alla non menzione perchè socialmnete pericoloso.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 giugno – 31 luglio 2013, n. 33275
Presidente Giordano – Relatore Boni
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza resa il 23 novembre 2011 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di (Roma del 29 marzo 2007, che aveva riconosciuto l'imputato D.J. colpevole dei delitti di concorso in lesioni personali, ingiurie e incitamento a commettere i predetti reati per ragioni di odio razziale, commessi in danno di T.B. , in (omissis) e che, unificati i reati nel vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui era meritevole in ragione: a) dell'insussistenza di precedenti penali, nonché di carichi pendenti; b) della corretta condotta, contemporanea e susseguente al reato; c) delle condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'imputato, inserito in un sano contesto familiare, costituito da soggetti incensurati; d) dell'avvenuta concessione dello stesso beneficio agli altri coimputati, giudicati per i medesimi reati con rito abbreviato. Inoltre, richiama la finalità perseguita dall'art. 175 cod. pen., costituita dalla rimozione di un ostacolo al reinserimento sociale del condannato, rispetto al quale l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale rappresenta uno stigma, destinato ad affliggerlo anche dopo l'esecuzione della pena, pregiudicandone la buona fama nei confronti dei privati.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. La Corte di Appello ha già puntualmente esaminato e disatteso la doglianza, avanzata con i motivi di appello, che censura la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ritenendo ostativo il giudizio in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai plurimi ed odiosi fatti di reato commessi, rivelatori "di una personalità particolarmente violenta in quanto disposta, per presunte ragioni di superiorità razziale, ad accanirsi su un povero venditore ambulante reo solo di avere guardato l'imputato" - e della finalità di ammonimento che la menzione della condanna è suscettibile di perseguire.
2. Giova ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la concessione di tale beneficio, differente nei suoi presupposti applicativi rispetto alla sospensione condizionale della pena, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da condurre in base ad un giudizio di valore riferito ai criteri enunciati nell'art. 133 c.p. (tra le tante, Cass. Sez. 3, n. 77608 del 17/11/2009, Ammendola ed altri, Rv. 246183; sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, Allegra, rv. 251)509) e con l'obbligo di motivare la relativa statuizione, non ricorrente soltanto quando l'istituto non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge (Cass. sez. 6 n. 20383 del 21/4/2009, Bomboi, Rv. 243841) e comunque se con i motivi di impugnazione non siano state dedotte circostanze specifiche, meritevoli di considerazione (Cass. sez. 4, n. 10334 29/9/1981, Rossi, rv. 14$000; sez. 6, n. 1162 del 22/10/1981, Visentin, rv. 152040; nello stesso senso, v. anche Ca$s. sez. 6, n. 8330 del 6/3/1980, Giardini, rv. 145782; sez. 2, n. 488 dell'I 1/10/1978, Fuoco, rv. 140860).
2.1 Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale si distingue da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima è finalizzata a sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro, quando la relativa decisione sia adeguatamente motivata (Cass.sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, rv. 251509; sez. 3, n. 35731 del 26/06/2007, Toletone, rv. 237542).
3. Ebbene, premesso che in effetti con l'atto di appello erano state dedotte circostanze, che sono state poi riproposte col ricorso all'odierno esame, va detto che a fronte di una condizione di incensuratezza e di assenza di carichi pendenti, la Corte territoriale ha valorizzato altri elementi comunque rientranti nei parametri dell'art. 133 cod. pen., ossia la gravità oggettiva dei reati e la pericolosità sociale del loro autore, perché animato da un pregiudizio di superiorità e da odio razziale, sfogato contro un inerme extracomunitario sol perché avrebbe avuto l'ardire di guardare nella sua direzione, con incitamento di altre due persone ad unirsi a lui nel pestaggio immediatamente posto in essere. La valutazione di non meritevolezza è dunque giustificata in base ad elementi oggettivi e soggettivi, di cui col ricorso non si contesta la sussistenza, pretendendo che si assegni preferenza e valenza dimostrativa maggiore ad altri profili, quali l'incensuratezza e la corretta vita anteatta e successiva, che non compete a questa Corte considerare, rientrando nel patrimonio cognitivo e di apprezzamento proprio del giudice di merito.
Il ricorso va dunque respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
02-08-2013 11:58
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