Per configurarsi il reato di cui all'art. 632 c.p. non è sufficiente la mera costruzione di un pilastro.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 gennaio – 10 aprile 2013, n. 16336
Presidente Carmenin – Relatore Diotallevi
Ritenuto in fatto
V.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Termini Imerese in data 29 marzo 2012, con la quale è stata confermata la sentenza del giudice di Pace di Termini Imerese del 3 maggio 2011, con cui è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 632 c.p..
A sostegno dell'impugnazione deduce:
a) Erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente censura le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'art. 632 c.p., relative all'opera realizzata in aderenza alla proprietà della parte offesa C. . Il ricorrente contesta che la situazione realizzata concretizzi quell'apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi, necessaria, secondo la giurisprudenza, ad integrare gli estremi di cui all'art. 632 c.p. Nel caso in esame non sarebbe neppure certo che la modifica dello stato dei luoghi interessi la proprietà della parte offesa. In ogni caso mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo.
b) Errata applicazione della legge penale con riferimento alla contestazione della recidiva ex art. 99 c.p.; difetto di motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta che la recidiva gli sia stata contestata sulla base di un precedente reato contravvenzionale, e ciò in contrasto con l'attuale disciplina.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. Con riferimento al primo motivo osserva la Corte che il ricorso relativo alla motivazione in ordine alla valutazione dei fatti ed alla sussistenza dello sconfinamento, operato dal giudice di merito è fondato; il giudizio espresso, infatti, non fa riferimento al principio di diritto che questa Corte ritiene di condividere.
Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^, 6 giugno 2002, Ragusa). Deve infatti affermarsi che nella concreta fattispecie il giudice di merito ha espresso un giudizio probatorio assolutamente carente nella motivazione in quanto gli accertamenti tecnici cui viene fatto riferimento e i rilievi fotografici non spiegano né descrivono la qualità e l'entità del danno accertato dal giudice di merito e cagionato dal prevenuto in conseguenza dello sconfinamento e della costruzione del pilastro per lo sconfinamento (che appare pacificamente modesto). La fattispecie così come sinteticamente rappresentata pertanto non integra il disposto dell'art. 632 c.p., alla luce della giurisprudenza di questa corte che per la configurabilità di questo delitto richiede o un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ovvero anche una alterazione del loro stato tale che i luoghi stessi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti (Cass. 2^, 2.4.03 n. 20178, depositata 5.5.03, rv. 225866; Sez. 2, n. 25537 del 29/05/2008 - dep. 20/06/2008, Agosto e altro, Rv. 240651). La condotta si deve concretare dunque non in una qualunque modificazione strutturale del fondo, bensì in una apprezzabile immutazione dello stato dei luoghi che fa assumere al fondo forme e condizioni diverse da quelle originarie con conseguente danno di una qualche consistenza per la parte privata.
3. Nel caso in esame la entità dello sconfinamento, così come descritto nella sentenza impugnata e nella motivazione adottata, non consente di ritenere accertato l'immutazione apprezzabile dello stato dei luoghi conseguente alla non concordata modalità di realizzazione del pilastro. Ciò in quanto con il nuovo manufatto sono state cagionate conseguenze che per la loro entità non hanno portato una modifica sostanziale del fondo ne1 danni di rilievo tale alla integrità dell'immobile, tali da integrare il reato contestato, ferma rimanendo la loro rilevanza in sede civile. Nel caso concreto tuttavia, in base agli elementi probatori valorizzati, l'illecito civile non configura violazione della norma penale contestata. Pertanto è necessaria una nuova vantazione sul punto.
4. Deve essere inoltre accolto anche il secondo motivo di impugnazione. Osserva la Corte che la L. 5 dicembre 2005, n. 251 con la disciplina novellatrice di cui all'art. 4 (c.d. L ex Cirielli) ha modificato il testo dell'art. 99 co., comma 1, consentendo di applicare l'aumento di un terzo previsto per la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto di analoga natura, non punito cioè a titolo di colpa. La nuova norma ha quindi sostituito la disposizione precedente, che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva) un altro". Il nuovo quadro normativo in materia ha pertanto espunto dal sistema penale la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, di guisa che è venuta meno la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la comm1SSione di un delitto contravvenzionale viene commesso, come nel caso in esame un reato non colposo. Trattandosi di norma di diritto penale di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione, con la conseguenza che l'aumento per la recidiva contestata, ancorché consumato il reato in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella (il 31 marzo 2005) non poteva essere applicato (v. anche, in senso inverso, ma in forza dell'applicazione dello stesso principio Cass., Sez. feriale, 25 luglio 2006, n. 26556; Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010 - dea 26/05/2010, cotale Rv. 247647; Sez. 1,, 3842 del 13/01/2009 - dep. 28/01/2009 Tessitore, Rv. 242439).
5. Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio.
11-04-2013 23:19
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