Patteggiamento. Sentenza ricorribile in Cassazione se il Giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile sic et simpliciter.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 marzo - 19 settembre2013, n. 38708
Presidente Bardovagni – Relatore Tardio
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13 luglio 2011 il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., tra gli altri, a V.B. , in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato al capo A, e ai reati di falso ex artt. 481 e 485 e frode assicurativa ex art. 642 cod. pen., contestati ai capi I, k, L, M, O, V e X, unificati sotto il vincolo della continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito, la pena concordata fra le parti di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, condizionalmente sospesa, e ha condannato gli imputati (M.C. , D.M.A. , L.F. , P.M.G. e V.B. ) alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili (Groupama S.p.A., R.S. , Allianz S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.) liquidate come da rispettive note spese depositate in udienza.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, V.B. , che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e omessa motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo relativo alla sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore, tra le altre, della parte civile R.S. , liquidate per un importo superiore ai limiti previsti dalle tariffe professionali di cui al D.M. n. 127 del 2004, senza motivare sulle ragioni di particolare gravità del processo e sulla rilevanza della prestazione professionale, che, soltanto, potevano giustificare l'operato travalicamento dei massimi tariffari.
2.1. Secondo il ricorrente, il Giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena nei confronti suoi e di altri quattro imputati, che ha condannato alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili, che ha indicato, ha liquidato le spese in favore delle stesse, richiamando quando richiesto nelle rispettive note spese e non considerando che la difesa della parte civile R.S. aveva presentato distinte note spese per ciascuno degli imputati, moltiplicando per cinque la stessa richiesta di Euro 2.590,36 indicata in ciascuna.
In tal modo detta difesa potrebbe per conto del cliente ripetere, se necessario in executivis, l'intero importo anche a uno solo dei condannati, attesa la loro responsabilità solidale.
2.2. L'importo liquidato, è, alla luce dei valori stabili con l'indicato decreto ministeriale, del tutto esorbitante i limiti massimi tariffari, poiché non solo talune spese sono state indicate senza specifico riferimento all'atto o alla prestazione cui si riferiscono e taluni onorari, singolarmente presi, sono superiori ai limiti, ma i singoli importi sono stati moltiplicati per cinque, pari al numero degli imputati, mentre potevano essere elevati per prestazione di particolare rilevanza fino a un importo non superiore al doppio dei limiti stabiliti, e l'onorario unico, trattandosi di un unico cliente assistito nei confronti di più parti, poteva essere aumentato nella misura del 20% per ciascuna parte oltre la prima, ove la prestazione, comunque, avesse comportato l'esame di particolari situazioni di fatto e di diritto.
Né il Giudice, pure ritenendo che al difensore spettasse un trattamento economico superiore ai limiti tariffari, ha motivato in ordine alle ragioni che consentissero il travalicamento dei limiti, invece attuato, mentre rientra nel sindacato di legittimità il duplice vaglio in ordine al rispetto dei limiti, minimi e massimi, previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione con riferimento alla gravità del processo, alla rilevanza della prestazione professionale e agli altri parametri alla cui stregua deve esercitarsi il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spettanze professionali.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte, intervenendo a sezioni unite (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, dep. 07/11/2011, Tizzi e altro, Rv. 250680) sulla questione di diritto relativa alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, e in particolare in ordine alla congruità delle somme liquidate e alla coerenza della motivazione sul punto, ove, sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito, ha, previo richiamo ai due contrastanti orientamenti registrati nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, puntualizzato - condividendo, con diffuse argomentazioni di tipo letterale e logico-sistematico, l'indirizzo interpretativo favorevole al controllo, in sede di legittimità, sulla statuizione accessoria alla sentenza di patteggiamento - che la domanda di rifusione delle spese processuali, avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen., è strutturalmente estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato, pertinente esclusivamente agli aspetti penalistici e sanzionatori, e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo.
Si è, quindi, rimarcato che, da un lato, la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a formulare - su questo capo della sentenza - i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione, e che dall'altro lato, e correlativamente, sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sia sulla individuazione delle singole voci riferibili effettivamente alle specifiche attività defensionali dedotte sia sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla tipologia ed entità delle singole prestazioni difensive, così da consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe (tra le altre, Sez. 2, n. 39626 del 11/05/2004, dep. 11/10/2004, Di Pinto e altri, Rv. 230052; Sez. 6, n. 7902 del 03/02/2006, dep. 07/03/2006, Fassina e altri, Rv. 233699; Sez. 4, n. 10920 del 29/11/2006, dep. 15/03/2007, Velia e altro, Rv. 236186; Sez. 2, n. 26264 del 05/06/2007, dep. 06/07/2007, Tropea e altro, Rv. 237168; Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010, dep. 04/11/2010, Filpi, Rv. 248661; Sez. 6, n. 25192 del 02/04/2012, dep. 25/06/2012, p.c. in proc. Afloariel, Rv. 253104; Sez. 1, n. 27629 del 05/06/2012, dep. 11/07/2012, Cicilano e altri, Rv. 253385), e si è, in particolare, osservato che la liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata con semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme anticipate, sottraendosi, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità sul suo controllo (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, citata).
3. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, la sentenza impugnata non appare esente da vizi logici e giuridici con riguardo alla rifusione delle spese della parte civile R.S. , cui sono limitate le ragioni di censura del ricorrente.
La sentenza, infatti, si è limitata ad affermare in parte motiva che, in sede di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il Giudice, che non può decidere sulla domanda della parte civile, può condannare l'imputato al pagamento in favore della stessa delle spese processuali di rappresentanza e assistenza, e a condannare, nella parte dispositiva, gli imputati, tra i quali il ricorrente, alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile R.S. , oltre che delle altre parti civili (Groupama S.p.A., Allianz S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A. e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.), liquidate "nella misura indicata nelle rispettive note spese depositate all'odierna udienza".
Il Giudice, che in tal modo ha determinato globalmente l'ammontare delle spese, con generico riferimento alle note spese presentate da ciascuna delle parti civili, e, per quanto interessa in questa sede, dalla parte civile R.S. , né ha indicato le voci che, per onorari, competenze e spese, concorrono a formare gli importi finali richiesti, neppure indicati, né ha espresso alcuna valutazione sulla pertinenza, debenza e congruità dei singoli importi esposti, né, soprattutto, avuto riguardo alla eccezione difensiva di violazione dei limiti dei compensi previsti dalla tariffa professionale anche in relazione alla pluralità delle distinte note spese presentate per la rappresentanza e assistenza di una sola parte civile nei confronti di ciascuno degli imputati, ha motivato, liquidando dette note come da richiesta, i parametri considerati anche, eventualmente, in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale.
Tali carenze motivazionali comportano, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile R.S. .
4. Poiché l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della indicata parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum (Sez. 4, n. 7583 del 29/11/2006, dep. 22/02/2007, Fabris e altro, Rv. 236096; Sez. 6, n. 7519 del 24/01/2013, dep. 15/02/2013, Scapoli, Rv. 255125).
Le spese sostenute dalla parte civile Italiana Assicurazioni S.p.A. in questo grado potranno essere valutate dal giudice civile, non potendo la parte civile ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle spese di parte civile R. e rinvia per nuovo giudizio in proposito al Giudice civile competente in grado di appello.
20-09-2013 23:50
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