Organizzazione criminale recluta immigrati clandestini per sfruttare gli spettacoli dei mimi.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 febbraio – 10 aprile 2013, n. 16313
Presidente Ferrua – Relatore Sabeone
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza del 22 agosto 2012, ha confermato l'ordinanza del 2 luglio 2012 del GIP presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.A. e B.E. , indagati per i delitti di associazione a delinquere, riduzione in schiavitù e tratta di persone, aventi ad oggetto cittadini romeni destinati all'accattonaggio tramite l'effettuazione di spettacoli di mimo.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, che lamenta:
a) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla sussistenza degli ascritti reati e in principalità della riduzione in schiavitù;
b) l'insussistenza di gravi indizi essenzialmente a carico della A. ;
c) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3 cod.proc.pen. nella parte in cui prevede l'applicabilità della misura cautelare personale massima nei confronti di soggetti indagati per i delitti di cui agli articoli 416 sesto comma, 600 e 601 cod.pen..
Considerato in diritto
1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi per l'ascritto reato di riduzione in schiavitù giova premettere, in diritto, come sia consolidato orientamento di questa Corte che per l'applicazione di una misura cautelare personale, in questa fase del procedimento, sia richiesto solo il requisito della gravità degli indizi, nel senso che questi debbano essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato (v. di recente Cass. Sez. I 9 aprile 2010 n. 16792).
Tutto ciò premesso, si osserva come l'inquadramento della fattispecie ascritta agli imputati sotto la rubrica dell'articolo 600 cod.pen. (riduzione in schiavitù) sia stata correttamente operata nell'impugnata ordinanza e rientri nei parametri approntati nella materia dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. V 15 aprile 2010 n. 18072 e Sez. III 27 maggio 2010 n. 24269).
L'evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste, infatti, nella privazione della libertà individuale cagionata con minaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità.
Pertanto, nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta criminosa non si ravvisa per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, sol che la persona si determini liberamente ad accettarla, ma possa, nel contempo, sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue.
In ogni caso, la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione.
Su questa premessa, il fenomeno risulta frequentemente connesso all'immigrazione clandestina, pilotata da organizzazioni di mafia.
Ma clandestinità e mafia hanno mera valenza indiziaria, potendo il reato essere commesso da chiunque a danno di chicchessia.
Nella specie, in fatto questa volta, assorbente è l'accertamento compiuto dai Giudici del merito circa l'impossibilità per le parti offese di potersi sottrarre liberamente alla propria situazione per così dire "lavorativa" (v. da pagina 13 a pagina 16 della motivazione, in cui si evidenzia che lo sfruttamento totale dei "mimi" era accompagnato da minacce e violenze che, all'evidenza, elidono la libertà di autodeterminazione già sottoposta a privazioni materiali quali quelle di trattenimento del provento dell'attività, della privazione della documentazione d'identità e della vita in condizioni eufemisticamente definibili disagiate).
Le doglianze dei ricorrenti tendono, inoltre, a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all'apprezzamento del Giudice di legittimità.
La Cassazione, infatti, non valuta i risultati delle prove o degli indizi né persegue la ricostruzione più aderente ad essi ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.
4, Quanto alla posizione della ricorrente A. , che si tende a sminuire nel ricorso, basta osservare come nell'impugnata ordinanza (v. in particolare pagine 7 e da 17 a 19) se ne evidenziassero, di converso, le concrete attività di accompagnamento dei "mimi" dall'estero al territorio nazionale nonché di accompagnamento degli stessi nei "posti di lavoro".
All'evidenza si concretano gravi indizi di una effettiva e pregnante partecipazione all'organizzazione dell'attività criminale e non di una posizione del tutto marginale, pur sempre all'interno della stessa.
5. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in punto di diritto, con riferimento all'applicabilità della presunzione di cui all'articolo 275 comma 3 cod.proc.pen., come ricavabile dalle recentissime sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del 23 giugno 2011 n. 34475 e del 19 luglio 2012 n. 34473, deve tenersi presente la ratio di tale disposizione, volta ad introdurre un più severo regime custodiale tramite la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere per determinati reati.
La natura derogatoria della disposizione rispetto al regime ordinario (caratterizzato dalla previsione di una pluralità di misure incidenti in maniera differenziata e graduale sulla libertà personale e di criteri idonei a consentire una scelta del trattamento cautelare adeguata alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti) nonché i principi costituzionali di riferimento (eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, inviolabilità della libertà personale, presunzione di non colpevolezza, riserva di legge e giurisdizione in materia, ex artt. 3, 13 e 27 Cost.) impongono di adottare un criterio di interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientato anche in relazione all'individuazione dei singoli reati in esso compresi.
Nella specie il Tribunale di Bologna ha, però, ben motivato circa la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base sia del concreto ed attuale rischio di reiterazione delle condotte criminose che, soprattutto, del pericolo di fuga, in considerazioni dei continui contatti con il Paese di provenienza nel quale l'organizzazione criminale reclutava i soggetti passivi del delitto di schiavitù.
La struttura organizzativa "transnazionale" della contestata associazione e la gravità degli ascritti reati fine, in cui soggetti umani assumevano la oggettiva condizione di res nella piena disponibilità degli sfruttatori vale, senza dubbio, ad escludere la pretesa incostituzionalità, già dichiarata dalle citate sentenze 231/2011 e 110/2012 del Giudice delle leggi......(in tema di reati associativi destinati alla contraffazione dei prodotti e allo spaccio di droga), della presunzione di cui all'articolo 275 comma 3 cod.proc.pen. anche, come nella specie, allorquando l'associazione a delinquere sia finalizzata alla commissione dei reati di riduzione in schiavitù e di tratta di persone (articoli 600 e 601 cod.pen.), che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, appaiono fattispecie dotate di particolare disvalore sociale e pericolosità criminale.
6. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati e i ricorrenti condannati singolarmente al pagamento delle spese processuali.
I dati personali degli indagati devono essere oscurati, ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, in quanto imposto dalla legge.
Deve procedersi, altresì, alle comunicazioni di cui all'articolo 94 disp. att. cod.proc.pen..
P.T.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
11-04-2013 23:26
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