Omicidio colposo e applicazione della sospensione della patente di guida. Cumulo delle sanzioni amministrative. Metodo.
Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data udienza: 30 novembre 2012
Numero: n. 48287
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO
DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) R.G. N. IL (OMISSIS) C/;
avverso la sentenza n. 1259/2009 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
29/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola che ha chiesto
l'annullamento con rinvio.
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Modena, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 29.09.2011 applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di R.G., in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo a) e art. 186 C.d.S., comma 2 lett. b) e 2 bis (capo b).
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, rilevando l'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rispetto ad entrambi i reati in addebito.
3. Avverso la sentenza che occupa ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, rilevando che il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ex art. 222 C.d.S., e art. 186 C.d.S., comma 2, quater.
4. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso.
(Torna su ) Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
5. I ricorsi, che si trattano congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla pena medesima conseguono di diritto (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di guida di in stato di ebbrezza, dal cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. E' poi appena il caso di rilevare che l'art. 186 C.d.S., comma 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
E che l'art. 222 C.d.S., comma 2, stabilisce che in caso di omicidio colposo si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni.
Tanto chiarito, è poi appena il caso di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (Cass. Sez. 4, 3.6.2003 n. 33691 riv. 229097). Si è pure chiarito che al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive, quali la disciplina della continuazione, ex art. 81 cod. pen.; e che nessuna limitazione è invece prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative, commesse con più azioni od omissioni, (in termini: Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 15283 del 24.03.2009, Rv.
243877).
6. Si impone, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Poichè l'applicazione, in concreto, di tale sanzione comporta l'uso di poteri discrezionali riservati al giudice del merito, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, si dispone l'annullamento della sentenza che occupa con rinvio al Tribunale di Modena.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012
02-01-2013 21:53
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