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Sentenza

Numero di fax del difensore di un nigeriano viene reperito sul sito del CNF. Il numero è sbagliato: la notifica è nulla.
Numero di fax del difensore di un nigeriano viene reperito sul sito del CNF. Il numero è sbagliato: la notifica è nulla.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 maggio - 15 luglio 2013, n. 30306
Presidente Chieffi – Relatore Mazzei

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza pronunciata il 21 dicembre 2011 il giudice di pace di Tolmezzo ha condannato U.P. , cittadino (omissis), con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 7.000,00 di ammenda (così erroneamente espressa in dispositivo mentre in motivazione è correttamente indicata come multa), perché riconosciuto responsabile del delitto previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo violato, senza giustificato motivo, l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dal (omissis) , essendo stato sorpreso il (omissis) (provincia di ...), mentre mendicava nel parcheggio antistante il supermercato Despar.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'U. tramite il difensore di fiducia, avvocato Martino Benzoni del foro di Udine, il quale propone un unico motivo di ricorso, denunciando la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato.
La notificazione sarebbe avvenuta a mezzo fax, utilizzando una utenza non corrispondente a quella del difensore domiciliatario, lo stesso avvocato Benzoni, il quale l'aveva dismessa fin dal 12 febbraio 2010 assumendone un'altra; l'utenza utilizzata, Invece, corrispondeva a quella di un diverso studio professionale di pertinenza degli avvocati Sinacori e Mete.
Questi ultimi avevano tempestivamente comunicato all'ufficio del Giudice di pace che la numerazione del fax utilizzato non era quella dell'avvocato Benzoni, ma ciononostante l'ufficio non aveva proceduto alla notificazione del decreto di citazione dell'imputato al numero di fax di effettiva pertinenza del difensore domiciliatario.
Alla prima udienza dibattimentale del 1 dicembre 2011, in sostituzione dell'avvocato Benzoni, non comparso, era stato nominato un altro difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., al quale fu concesso il termine a difesa.
Alla successiva udienza del 13 dicembre 2011, era presente l'avvocato Benzoni, nel frattempo avvertito dal sostituto designato, e aveva sollevato l'eccezione di omessa citazione dell'imputato, ma il Giudice, su conforme parere del Pubblico Ministero, l'aveva respinta poiché il decreto era stato notificato al numero di fax che, secondo i dati reperiti presso il sito del Consiglio nazionale forense, corrispondeva a quello dell'avvocato Benzoni, e tale dato documentale era sufficiente, ad avviso del giudicante, a rendere valida la notificazione.
Il ricorrente, invece, ritiene illegittima tale decisione, poiché i dati reperibili presso il sito suddetto non sono certificati né aggiornati; mentre più attendibili sono quelli registrati presso i singoli ordini forensi territoriali che, nel caso di specie, recavano il diverso esatto numero di fax del difensore; lo stesso imputato, d'altronde, al momento della nomina dell'avvocato Benzoni come suo difensore e dell'elezione di domicilio presso di lui, aveva mostrato al verbalizzante il biglietto da visita del professionista completo del numero corretto di fax.
Sussisterebbe, dunque, un vizio di nullità assoluta e insanabile per omessa citazione dell'imputato, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
Premesso che non è in discussione che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, dep. 19/07/2011, Pedicone, Rv. 250121), il caso in esame investe la legittimità di una notificazione all'imputato eseguita ad un numero di fax solo cartolarmente corrispondente a quello del difensore domiciliatario, ma in realtà pertinente a diverso professionista.
Ritiene la Corte che, nel caso suddetto, ove l'errore non sia stato determinato da una scorretta indicazione dello stesso imputato o del suo difensore, che comunque importa la necessaria adozione di altre modalità di notificazione a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non ricorra una semplice nullità della notificazione ma l'inesistenza di essa per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, ciò che configura il vizio di omessa citazione dell'imputato e, quindi, una nullità assoluta rilevabile, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Giova richiamare, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539).
Nel caso di specie, dunque, essendo indubbia la ricorrenza della prima delle ipotesi suindicate, illegittimamente il giudice, pur edotto ha omesso di disporre la citazione dell'imputato.
2. Segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, a norma dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., allo stesso Giudice di pace di Tolmezzo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Tolmezzo.
Avv. Antonino Sugamele

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