Non è punibile per ricettazione chi compra sostanze dopanti per uso personale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 28410/2013, stabilendo il seguente principio di diritto: «Il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall'art. 648 cod. pen. per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l'agente agisca allo scopo di commettere un'azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria o fantastica».
02-07-2013 01:38
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