Nella rivelazione di segreti di ufficio a fronte di prestazioni sessuali manca il carattere del profitto patrimoniale. Per la Cassazione niente carcere.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 28 maggio 2013, n. 22959
Presidente Squassoni – Relatore Grillo
Ritenuto in fatto
1.1 Con ordinanza del 30 maggio 2012 il Tribunale di Firenze - Sezione per il Riesame - in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.M. , indagato per i reati di rilevazione di segreto d'ufficio (art. 326 comma 3 cod. pen.) e favoreggiamento aggravato della prostituzione (artt. 81 cpv. cod. pen.; 3 n. 8 - 4. n, 7 della L. 75/58), avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pistola, annullava la detta ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 326 cod. pen., e provvedeva alla sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
1.2 Per l'annullamento del detto provvedimento ricorre il Procuratore Generale deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Rileva, in particolare, che il Tribunale laddove è pervenuto alla esclusione del reato di rivelazione di segreto di ufficio,, ha ritenuto che la rivelazione di notizie riservate per avere favori sessuali dalle prostitute non integrasse un profitto patrimoniale, elemento essenziale per la configurabilità del delitto di cui all'art. 326 comma 3 prima parte cod. pen.. Osserva, di contro, che il fine perseguito dall'indagato era essenzialmente di tipo patrimoniale, posto che l'obiettivo perseguito era quello di ottenere - attraverso informazioni date alle prostitute che agivano nella zona sulle iniziative della P.G. - prestazioni sessuali gratuite risolventisi in un profitto economico. Con il secondo motivo il P.M. ricorrente lamenta vizio di motivazione per carenza e sua manifesta illogicità, avendo il Tribunale omesso qualsivoglia considerazione in ordine alla finalità di profitto a favore delle prostitute (costituito dalla possibilità, per le stesse, di svolgere l'attività "su strada" senza intoppi di sorta, previa informazione sulle iniziative della P.G.), o comunque avendo reso una motivazione sostanzialmente di tipo tautologico oltre che contraddittoria.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato. Premesso che non è contestata - per averla ammessa lo stesso indagato nell'interrogatorio di garanzia - la veicolazione di informazioni riservate alle varie prostitute che operavano nella zona territoriale di Montecatini Terme in ordine alle operazioni di controllo ed identificazione programmate dal locale Commissariato di P.S., la questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la natura da attribuire al fine perseguito dall'agente attraverso quelle informazioni destinate a rimanere riservate. Afferma il Tribunale nell'ordinanza impugnata che, grazie a tale condotta, il C. era nelle condizioni di potere usufruire di prestazioni sessuali gratuite, senza che ciò costituisse il profitto patrimoniale richiesto dal comma 2 dell'art. 326 cod. pen.. Da qui la degradazione del reato alla ipotesi meno grave contemplata dal comma 3 seconda parte dello stesso articolo che sanziona penalmente la condotta rivelatrice per finalità non patrimoniali ma con la previsione di una pena edittale massima inferiore al limite legale necessario per l'applicazione della misura custodiate. Afferma, poi, il Tribunale che nel caso in esame non vi erano elementi idonei a suffragare la tesi accusatoria secondo cui attraverso quelle informazioni le prostitute beneficiane delle notizie potessero conseguire un profitto che la Pubblica Accusa individua nella possibilità di agire indisturbate nella loro attività di meretricio.
2. Osserva il Collegio, in via preliminare, che l'attività di rivelazione indebita è maturata non già nell'ambito di indagini riguardanti un procedimento penale bensì nell'ambito delle iniziative proprie spettanti alla Polizia Amministrativa deputata al controllo sul territorio.
3. Fatta tale premessa, rileva il Collegio che il delitto in parola ha, quale suo fondamento giuridico, il dovere del pubblico dipendente di non divulgare notizie, delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche da egli svolte, sino a quando la loro diffusione non sia legittimamente ammessa, e non soltanto le notizie sottratte in ogni tempo e nei confronti di chiunque alla divulgazione.
3.1 Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della integrazione della fattispecie, il contenuto dell'obbligo gravante sul dipendente pubblico va desunto dal nuovo testo del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15, come sostituito dalla L. 8 giugno 1990, n. 241, art. 28, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: ne consegue che il divieto di divulgazione si estende anche a quelle notizie che, pur accessibili, non possono formare oggetto di informazioni per i terzi non aventi diritto, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. (Cass. Sez. 6^ 4/3/98 n. 7483 Rv. 211244; 23/4/07 n. 30148 Rv. 237605; Cass. Sez. 6^ 26.2.2009 n. 11001, P.M. in proc. Richero, Rv. 243578).
3.2 Va poi aggiunto che il reato in esame prevede tre distinte tipologie di condotte, la prima delle quali, di carattere doloso e contemplata nel comma 1^, non prevede un dolo specifico al contrario, di quanto accade nell'ipotesi delineata nel comma 3, la quale ricorre quando il pubblico ufficiale, sfrutti, per profitto patrimoniale (prima parte) o non (seconda parte), il contenuto economico e morale, in sé, delle informazioni segrete. (Cass. Sez. 6^ 27.9.2007 n. 37559, Spinelli, Rv. 237447). È stato altresì precisato - a chiarimento della differenza intercorrente tra i due commi (differenza che, per incidens, consente di ipotizzare il concorso tra le due condotte) - che la attività rivelatrice da parte del P.U. avente per oggetto notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità, integra pur sempre l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326, e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un'azione diversa dalla mera trasmissione di essa ad estranei all'ufficio ovvero in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell'"intraneus", pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (Cass. Sez. 1^ 3.10.2007 n. 39514, Ferrari, Rv. 237747).
4. Alla stregua di tali principi, osserva il Collegio che il vizio denunciato dal P.M. ricorrente non sussiste posto che il Tribunale, dopo aver fatto una distinzione di fondo tra due possibili condotte (la prima delle quali avente quale finalità specifica un profitto proprio rappresentato dalla fruizione di prestazioni sessuali gratuite da parte delle singole prostitute informate di volta in volta e la seconda, avente quale finalità specifica il profitto altrui rappresentato dalla garanzia per le donne di realizzare i guadagni derivanti dalla continuazione - in situazione di tranquillità - dell'attività di meretricio) ha inquadrato la prima delle due condotte nell'ambito della seconda parte del comma 3^ dell'art. 326 cod. pen. (che non consente per i ridotti limiti massimi di pena l'adozione di alcuna misura cautelare in ossequio al disposto di cui all'art. 280 cod. proc. pen.) e la seconda nella prima parte della suddetta norma, evidenziando l'assenza di elementi probatori forniti dall'Accusa atti a dimostrare che il C. si fosse avvalso di quelle notizie per consentire alle prostitute il conseguimento di profitti patrimoniali.
5. Tale motivazione non presenta profili di illogicità, né vuoti motivazionali, posto che correttamente il Tribunale ha riconosciuto la finalità patrimoniale per la condotta riguardante il fine di profitto per altri, salvo a non ritenere adeguatamente provato - sotto l'aspetto della necessaria gravità indiziaria - il fatto contestato seppur a livello provvisorio. Quanto alla finalità di profitto proprio, pur dovendosi inquadrare anche tale condotta, diversamente da come ipotizzato dal Tribunale, nell'ambito del comma 3^ prima parte dell'art. 326 cod. pen., correttamente il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi concreti addotti dal P.M. atti a dimostrare che quelle condotte determinassero - se non in via meramente astratta ed ipotetica - profitti economici per l'indagato.
6. In questi termini il ricorso del P.M. va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
30-05-2013 14:15
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