Legittima la custodia cautelare in carcere: trovato con 100 gr di cocaina addosso. Reddito basso e notevole quantità depongono per lo spaccio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 novembre – 3 dicembre 2013, n. 48122
Presidente Squassoni – Relatore Franco
Svolgimento del processo
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Trieste confermò l'ordinanza del Gip del tribunale di Udine del 9.7.2013, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.S.in relazione a due reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina.
L'indagato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare lamenta:
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, in quanto il tribunale del riesame si è limitato a sottolineare la rilevanza del dato ponderale, evitando qualsiasi riferimento concreto alla personalità dell'indagato. In sostanza il tribunale ha omesso di formulare una reale prognosi di pericolosità nonché di indicare le concrete ragioni di un pericolo di reiterazione. Inoltre, non sono state considerate le ammissioni e gli altri elementi che escludono la probabilità di un periculum in mora (convivenza con i genitori, disponibilità di attività lavorativa, richiesta di inserimento in un programma terapeutico). L'ordinanza poi evita di soffermarsi sul dato ponderale e non spiega perché sarebbe inidonea una misura meno afflittiva. Parimenti non è stata esclusa occasionalità della condotta.
b) il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente una presunzione di inadeguatezza di ogni altra misura senza considerare il carattere relativo di tale presunzione.
c) il collegio ha inoltre sostanzialmente omesso di rispondere ai punti di gravame in punto di gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare l'ordinanza del Gip. In particolare, circa il capo B) della imputazione, non ha spiegato le ragioni per le quali la sostanza sarebbe riconducibile al ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, essendo l'ordinanza impugnata fondata su congrua ed adeguata motivazione.
In particolare, per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza il tribunale del riesame ha osservato: - che non era verosimile la tesi dell'uso personale della sostanza stupefacente, in quanto non era compatibile con tale uso il dato ponderale, trattandosi di oltre 100 gr. di cocaina con riferimento ad un soggetto che percepisce un reddito di poco superiore ai 700 euro al mese; - che era riferibile all'indagato anche la sostanza stupefacente trovata nelle immediate vicinanze dell'abitazione, dal momento che la stessa era stata rinvenuta in un vasetto (di vetro con tappo in metallo riportante la scritta "verde oro rosso" e contenente in origine sottaceti) che aveva caratteristiche identiche a quelle di contenitori trovati nell'abitazione dell'indagato, con particolare riferimento alle dimensioni, al tipo di chiusura, alla marca del prodotto e al tipo del prodotto contenuto in origine; - che inoltre nell'abitazione era stato rinvenuto un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca.
Quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, il tribunale del riesame ha osservato: - che il pericolo di recidivazione specifica si desumeva dalla gravità dei reati e dalla personalità dell'indagato; - che il dato ponderale, almeno allo stato, non autorizzava una qualche ipotesi di occasionalità della condotta e, al contrario, lasciava ragionevolmente ipotizzare il concreto fine dello spaccio ed il collegamento sia con i diversi canali in grado di provvedere a nuovi approvvigionamenti di sostanza sia con quelli necessari allo smercio; - che la misura, cautelare della custodia in carcere era l'unica adeguata e proporzionale ai fatti, in grado di salvaguardare le esigenze cautelari; - che era a tal fine irrilevante l'assenza di precedenti condanne specifiche, in quanto il coinvolgimento in affari di tale portata e l'inevitabile importanza del dato ponderale attestavano inequivocabilmente il collegamento con i canali di approvvigionamento e la non occasionalità della condotta; che l'esigenza cautelare era tale da non potei essere salvaguardata, se non attraverso la massima misura e che in particolare non potevano essere adottate misure per la cui osservanza era necessaria la spontanea collaborazione del prevenuto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
04-12-2013 10:50
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