Le opere realizzate nella fascia demaniale di rispetto sono sempre soggette ad autorizzazione preventiva.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 ottobre - 5 novembre 2013, n. 44644
Presidente Mannino – Relatore Lombardi
Ritenuto in fatto
1. Il G.I.P. del Tribunale di Modica, richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di F.G. , F.C.D. , F.G. , F.D. e F.M.L. per il reato di cui agli art. 110 c.p., 55 e 1161 del Codice della Navigazione, loro ascritto per avere installato una casa mobile con recinzione in muratura in area ricadente nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo senza la prescritta autorizzazione, ha emesso sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il giudice di merito ha affermato che, a seguito delle modifiche dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, introdotte dall'art. 19 del D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e dall'art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2006 n. 51, la norma non contiene più il riferimento agli art. 55, 714 e 716 dello stesso Codice, ed agli obblighi previsti da tali disposizioni di legge, con la conseguenza che la mancata richiesta della autorizzazione all'amministrazione competente per il demanio marittimo non integra più la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 1161.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.
Con analoghi motivi di impugnazione si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza.
Si osserva, in sintesi, che il mancato riferimento dell'art. 1161 del Codice della Navigazione alle prescrizioni contenute negli art. 55, 714 e 716 stesso Codice non ha implicato il venir meno del disvalore penale della condotta contestata, poiché la diversa formulazione della norma costituisce esclusivamente espressione di una diversa tecnica legislativa, con la quale si è inteso ampliare l'ambito delle condotte afferenti alla inosservanza degli obblighi imposti nell'utilizzazione delle zone prossime al demanio sanzionate penalmente.
La nuova formulazione dell'art. 1161, infatti, punisce qualsiasi inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, tra i quali rientra l'obbligo di chiedere l'autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono fondati.
2. Stabiliva l'art. 1161, primo comma, del Codice della Navigazione, nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96: "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato".
A seguito della citata novella legislativa le parole "non osserva le disposizioni di cui agli art. 55, 714 e 716" sono state sostituite con l'espressione "non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti".
Sostiene, quindi, il giudice di merito che il mancato riferimento della norma, nella attuale formulazione, all'art. 55 del Codice della Navigazione, che impone l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del capo del compartimento per l'esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, ha comportato la depenalizzazione della corrispondente violazione.
La tesi non può essere condivisa.
Scopo della novella è stato quello di rafforzare, ampliando il contenuto della previsione normativa, la tutela dei vincoli posti a difesa del demanio marittimo (ed aeroportuale) e non già di escludere dall'ambito sanzionatorio condotte di cui è stato esteso l'ambito della configurabilità quale illecito penale.
La novella legislativa, infatti, con riferimento alla questione di cui ci si occupa, ha sostituito la individuazione di specifici vincoli indicati nella norma nella sua precedente formulazione (necessità di autorizzazione per la realizzazione di nuove opere - art. 55; abbattimento di ostacoli ed eliminazione di pericoli - art. 714; inquinamento acustico - art. 715), con la più ampia previsione di qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio.
Previsione che include necessariamente quelli già espressamente stabiliti dallo stesso Codice della Navigazione, tra i quali l'obbligo della preventiva autorizzazione per la realizzazione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo.
Del tutto illogica risulta inoltre l'affermazione della sentenza, secondo la quale l'art. 55, primo comma, del Codice della Navigazione non assoggetta la proprietà privata ad alcun vincolo di inedificabilità, contemplando esclusivamente la necessità di una preventiva autorizzazione in base ad un procedimento non dissimile da quello correlato al rilascio del permesso di costruire.
È evidente, infatti, che l'esigenza di tutela del demanio marittimo, finalizzata ad impedire che la realizzazione di opere nella fascia di rispetto possa interferire con l'utilizzazione della zona demaniale che l'autorità marittima ha programmato o intende programmare, sottoponendone ad autorizzazione l'esecuzione, prescinde dall'imposizione di un generale vincolo di inedificabilità. Neppure appare conferente il riferimento della sentenza alla disciplina del diritto di costruire, che risponde alla tutela di interessi di natura diversa e la cui violazione è anche essa sanzionata penalmente.
Peraltro, il diverso ambito di operatività della disciplina dei beni demaniali e della normativa urbanistico-edilizia è resa evidente dalla stessa previsione dell'art. 55, comma terzo, del Codice della Navigazione, che esclude la necessità della preventiva autorizzazione allorché le nuove costruzioni sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.
Né può affermarsi, infine, che l'art. 55 del Codice della Navigazione già prevede un sistema sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere mediante il rinvio, contenuto nel quarto comma dell'articolo, al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 54 stesso codice.
La sanzione della rimessione in pristino a spese dell'interessato prevista dalla norma da ultimo citata, infatti, segue l'ulteriore comportamento omissivo del contravventore, dell'inottemperanza all'ingiunzione emessa dal capo del compartimento di analogo contenuto, e non punisce direttamente l'inosservanza dell'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione imposto dall'art. 55.
Peraltro, anche l'arbitraria occupazione del demanio marittimo trova la sua sanzione diretta nella previsione dell'art. 1161 Codice della Navigazione, mentre l'art. 54 del Codice disciplina il procedimento di autotutela conseguente alla violazione.
Pertanto, anche a seguito della eliminazione, nell'art. 1161, primo comma, del Codice della Navigazione, del riferimento all'art. 55 stesso Codice, la realizzazione di nuove opere entro la fascia di rispetto del demanio marittimo senza l'autorizzazione del capo del compartimento è previsto dalla legge come reato ai sensi della disposizione citata.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dell'enunciato principio di diritto; rinvio che va disposto al Tribunale di Ragusa, tenuto conto della intervenuta soppressione del Tribunale di Modica disposta con D. Lgs. n. 155 del 07/09/2012.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa.
06-11-2013 20:19
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