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Sentenza

La Romania chiede la consegna di un minore (rumeno) presente in Italia condannato in Romania per rapina: il rifiuto della consegna al paese di origine va congruamente motivato.
La Romania chiede la consegna di un minore (rumeno) presente in Italia condannato in Romania per rapina: il rifiuto della consegna al paese di origine va congruamente motivato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 – 12 luglio 2013, n. 30189
Presidente Di Virginio – Relatore Citterio

Considerato in fatto

1. La Corte d'appello di Bologna-Sezione per i minorenni ha rifiutato ai sensi dell'art. 18 lett. I) legge 69/2005 la consegna di P.A.C., nato il ..., all'autorità giudiziaria romena per l'esecuzione di condanna definitiva alla pena di tre anni sei mesi di reclusione per reato di rapina commesso il (omissis).
Il Giudice di Bologna ha argomentato che la risposta dell'autorità straniera alle informazioni sul trattamento giuridico differenziato, all'accertamento dell'imputabilità e al diverso regime di esecuzione delle pene nei confronti dell'imputato minorenne, pervenuta con nota 4.6.2013, non appariva sufficientemente esaustiva quanto alle notizie relative alle garanzie del trattamento giuridico differenziato e all'accertamento preliminare dell'imputabilità, non oggetto di chiarimenti.
2. Ricorre il procuratore generale di Bologna, con unico articolato motivo enunciando erronea applicazione degli artt. 18 lett. I) e 16 legge 69/2005 nonché vizi alternativi della motivazione.
La parte pubblica deduce che la stessa sentenza impugnata sarebbe afflitta dall'erronea interpretazione sia della lettera delle due norme che dello spirito di queste e degli artt. 3 e 15 (con i pertinenti “considerando” 2, 5 e 6) della Decisione quadro originaria. In definitiva la Corte felsinea avrebbe argomentato con espressioni criptiche non in grado di spiegare i termini effettivi del ragionamento che ha sostenuto l'apprezzamento di merito, tenuto conto, per contro, innanzitutto dello stesso contenuto della sentenza romena e poi della disciplina effettiva del codice penale sostanziale e di rito romeno (quale evincibile anche da precedenti specifici di questa Corte di legittimità e, comunque, dalla stessa risposta).
In particolare, secondo il ricorrente:
- Il punto sul trattamento processuale differenziato sollecitato dalla Corte di Bologna sarebbe sorretto da motivazione apparente, alla luce del contenuto della sentenza che è chiesto di mettere in esecuzione (dalla quale si evince essere stata elaborata anche una specifica “relazione di valutazione” dal servizio di libertà vigilata di quel Tribunale);
- Il punto sul trattamento differenziale sostanziale vede il mancato confronto con l'espresso adattamento della pena e del trattamento sanzionatorio concretizzato (con sostituzione della pena detentiva) alla minore età dell'imputato, sempre risultante dalla medesima sentenza; né la genericità obiettiva della richiesta originaria avrebbe potuto poi risolversi nella pretesa di una specificità non coerente della risposta, in luogo di un ulteriore doveroso eventuale approfondimento su ulteriori e determinanti aspetti specifici; in ogni caso l'art. 114 del codice penale romeno (che il ricorrente riporta) disciplinerebbe tanto specifici istituti differenzianti la posizione del minorenne che criteri che il giudice deve seguire per la determinazione della pena ad esso relativa; la Corte distrettuale avrebbe poi ignorato l'insegnamento (pertinente al caso) contenuto nella sentenza 45674/2011 (per errore materiale citata in ricorso con riferimento all'anno 2001).

Ragioni della decisione

3. Il ricorso è fondato.
In definitiva la sentenza impugnata contiene un apprezzamento sorretto da motivazione che, nella sua sintesi ed in relazione alle problematiche articolate correttamente in ricorso (riferibili sia alla disciplina specifica del codice romeno, oggetto di commento puntuale anche nel precedente di cui alla sentenza Sez. 6 n. 4567^/2011, sia al concreto ed articolato contenuto della sentenza per la cui esecuzione è richiesta la consegna, quanto al riferimento alla relazione tecnica ed alla determinazione della pena in concreto, dovendosi sul punto condividere i rilievi della parte pubblica ricorrente, compreso quello dell'obiettiva genericità della richiesta rivolta all'autorità romena), si risolve in motivazione apparente.
Ancorché questa Cotte di legittimità sia, nella procedura di consegna nell'ambito del mandato di arresto Europeo, giudice anche del merito, come ripetutamente insegnato sul punto ciò significa che la Corte di cassazione conosce anche degli argomenti di merito ma non che essa si sostituisce al giudice “naturale” - la Corte d'appello - per tutti gli accertamenti e gli apprezzamenti non immediatamente evincibili dagli atti. Va pertanto accolta anche la richiesta di annullamento con rinvio, sollecitata dal procuratore ricorrente: provvedendo al nuovo giudizio di merito in ordine alla sussistenza o meno della condizione del rifiuto di consegna ai sensi della lettera I) dell'art. 18 legge 69/2005 (nella piena libertà del suo contenuto salvo l'obbligo di motivazione articolata e specifica che tenga conto degli aspetti indicati dal ricorso e di quelli sopra evidenziati), la Corte d'appello di Bologna provvederà altresì, se necessario in relazione all'esito della sua rideliberazione, a verificare se sussistano eventualmente ragioni diverse di rifiuto della consegna (in particolare quelle afferenti la "stabile residenza o dimora” del richiesto in Italia, secondo le indicazioni del ricorrente), provvedendo di conseguenza.
Il Giudice del rinvio va individuato nella stessa Sezione per i minorenni della Corte felsinea in diversa composizione, in conformità al principio di diritto che quando viene annullata con rinvio una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte d'appello gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione che provvede al nuovo giudizio in diversa composizione.
Ciò, per le ragioni già indicate nella sentenza Sez. F. sent. 31875/2011 e condivise anche da questo Collegio: "In assenza di disciplina specifica (l'art. 623.1 lett. C c.p.p. non considera la sezione per i minorenni, né il dPR 448/1988 contiene previsioni sul punto), deve rilevarsi che la sezione per i minorenni costituisce articolazione interna della corte d'appello, sicché opera la regola generale della presenza di più sezioni, e che la soluzione è anche quella sistematicamente più congrua sia alla peculiare natura di soggetto debole del minorenne sia al collegamento con i vari servizi territoriali".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna sezione per i minorenni, in diversa composizione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22.5 legge 69/2005.
Avv. Antonino Sugamele

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