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Sentenza

La presenza di una cassetta della posta non è indice di dimora.
La presenza di una cassetta della posta non è indice di dimora.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 maggio – 4 giugno 2013, n. 24271
Presidente Serpico – Relatore Raddusa

Osserva

1. F.L. , per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste con la quale, a conferma della decisione di primo grado resa dal Tribunale della medesima città, il ricorrente è stato ritenuto responsabile e per l'effetto condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cp in esso assorbita la ulteriore contestazione mossa ex art. 340 cp.
2. Tre i motivi di doglianza mossi avverso la sentenza impugnata.
2.1 Con il primo viene ribadita l'inesistenza o comunque la nullità della notifica relativa all'avviso ex art. 415 cpp e del successivo decreto di citazione diretta a giudizio. Lamenta in particolare che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 157 presso un luogo diverso da quello della residenza, anagrafica ed effettiva del ricorrente laddove, nel corso del processo è stata poi notificato correttamente, il verbale contenente la nuova contestazione ex art. 340 cp sollevata nel corso del processo. Segnala ancora la difesa che la notifica venne effettuata a nome di Fr.Lu. quando oramai, come emergente dal casellario in atti, il ricorrente aveva mutato cognome, da Fr. a F. , si che non era stato possibile ritirare le raccomandate afferenti i due avvisi resi in conformità al modulo di notifica adottato. Evidenzia il ricorrente che ad opinione della Corte la nullità contestata non sussisterebbe perché il luogo di notifica coincideva con quello di precedente residenza del ricorrente ; che siffatta residenza era quella emergente dal documento di identità consegnato dal ricorrente ai verbalizzanti intervenuti in occasione della vicenda per cui è processo; che presso siffatta residenza v'erano ancora profili, quantomeno apparenti, di riferibilità al ricorrente (una cassetta postale a suo nome); che costituiva regola di ordinaria diligenza, in caso di mutata residenza, procedere, per un ragionevole lasso di tempo, al controllo della posta recapitata nella precedente dimora; che il mutato cognome non costituiva ragione ostativa effettiva alla possibilità di provvedere a ritirare le ricevute relative all'avviso postale di cui all'art. 157 cpp comma 3.
Per contro, argomenta criticamente la difesa che la notifica andava effettuata presso la residenza anagrafica ed effettiva dell'imputato, così come imposto dell'iter progressivo previsto dall'art. 157 cpp, a nulla rilevando la presenza, nel luogo di notifica, della cassetta postale con l'indicazione nominativa del ricorrente, elemento tale da non consentire di ivi sostanziare in alcun modo la residenza effettiva dell'imputato parimenti al dato in forza al quale il ricorrente è ancora proprietario di un immobile presso l'edificio di avvenuta notifica ; che dal mutamento di residenza alla notifica era trascorso più di un anno, si che, sempre se rintracciabile, l'onere di diligenza legato al controllo dei recapiti postali pervenuti nella pregressa residenza mal si attagliava alla specie. Da qui la dedotta lesione del diritto di difesa non avendo potuto il ricorrente comparire regolarmente all'udienza, avvalersi di un difensore di fiducia, difendersi adeguatamente nel corso dei mezzi istruttori espletati sino alla data della notifica del verbale con la contestazione aggiuntiva.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta l'assenza del dolo specifico e la erroneità della motivazione sul punto. In particolare, il contegno tenuto dal ricorrente non era diretto ad ostacolare l'attività di servizio della Shillaku.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione nella specie della scriminante ex art. 4 DLT 288/44. Evidenzia al fine che la persona offesa avrebbe abusato della qualifica non solo introducendosi in altrui proprietà privata e provocando l'incidente con il F. ma soprattutto decidendo di permanere dentro la detta proprietà malgrado sollecitata ad uscirne impedendo al ricorrente di aprire l'esercizio commerciale di sua proprietà.
3. Il ricorso merita l'accoglimento in ragione della fondatezza del primo motivo all'uopo articolato.
4. Costituisce un orientamento costante di questa Corte quello in forza al quale il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 stesso codice (ex plurimis si veda la sentenza di questa Corte, sezione I, 40204/10).
La Corte distrettuale, in linea con la valutazione sul punto resa dal Tribunale, non ha fatto buon governo di tale regola.
In fatto è pacifico che il luogo ove venne tentata la notifica legata alla vocatio in ius non costituiva, all'epoca dell'atto, residenza anagrafica né dimora di fatto del ricorrente, essendosi lo stesso, in precedenza all'incombente, trasferito presso altra residenza, id est quella presso la quale risulta sia stata positivamente esitata la notifica relativa alla contestazione in ragione del disposto di cui all'art. 520 cpp nel corso del giudizio di primo grado. La notifica in esame, verosimilmente in ragione di una mera apparenza (favorita dalla presenza di una buca delle lettere a nome del ricorrente in quel sito) non venne preceduta, dunque, da alcun tentativo presso i luoghi e nelle forme di cui ai commi da 1 a 7 dell'art. 157 cpp per poi radicarsi, con le incombenze formali previste dal comma Vili di tale ultima norma, presso un sito che non costituiva ne abitazione e luogo di lavoro del ricorrente. A fronte di siffatto dato, incontrovertibile, emerge con evidenza l'incongruenza, anche seguendo la logica comune, delle osservazioni offerte dalla Corte distrettuale a supporto della giustificazione resa per confermare la ritualità della notifica. E così mentre sul piano giuridico deve ritenersi del tutto inconferente il riferimento al luogo di residenza emergente dalla carta di identità fornita dal ricorrente agli agenti intervenuti al momento del fatto, per altro verso, non occorre riferirsi al diritto per evidenziare l'inconsistenza logica della tesi che teorizza apoditticamente la presenza di un onere di diligenza, in caso di mutata residenza, nel procedere, per un ragionevole lasso di tempo, al controllo della posta recapitata nella precedente dimora.
Lo stesso dato in forza al quale, per quel che emerge dal tenore delle stesse difese, il ricorrente ebbe comunque di fatto la disponibilità materiale degli avvisi relativi alla comunicazione a mezzo posta dell'avvenuta notifica resa con il deposito presso la casa comunale, avvisi mai ritirati dall'ufficio postale, rimane circostanza destinata a non incidere sulla specie ; il rispetto delle formalità calendate dall'iter segnato dall'art. 157 prima di pervenire al modo di notifica seguito nella specie costituisce, infatti, presidio di garanzia insuperabile, altrimenti reso vano laddove si accettino soluzioni sostanziali che, alle forme imposte per la notifica, sostituiscano, cosi come si pretenderebbe nella specie, la conoscibilità in fatto dell'atto da propalare.
Ne viene, In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado, entrambi inficiate radicalmente in ragione della accertata nullità ex art. 179 cpp con conseguente rinvio al Tribunale di Trieste; ciò in quanto, secondo quanto ritenuto dal questa Corte (cfr Cassazione sezione III, sentenza nr 1948/02; Cass. sez. 1^, 9.11.94 n. 11193, De Vito), il giudice di legittimità deve disporre il rinvio direttamente al giudice di primo grado la dove, come nella specie, l'annullamento trovi ragione in una della ipotesi previste dall'art.604 c.p.p. commi I e IV (condanna per fatto diverso, applicazione di circostanza aggravante ad effetto spedale ovvero per la quale è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria, accertamento di una delle nullità ex art. 179).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Trieste in data 30 ottobre 2009 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Avv. Antonino Sugamele

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