La moglie rimette la querela nei confronti del marito, ma il procedimento di lesioni prosegue perchè aggravato da una delle circostanze di cui all'art. 583 e 585 cp.
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 19 settembre 2013 n. 38690
19 settembre 2013
La Suprema corte, ha statuito “l'articolo 582, co. 2, c.p., nel rendere perseguibile d'ufficio il reato di lesione personale quando concorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, c.p., ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, c.p., non opera alcuna distinzione tra le circostanze aggravanti cui fa rinvio, perseguendo l'evidente finalità di sottrarre ai potere dispositivo della persona offesa la procedibilità penale in relazione a reati di particolare gravità, come appunto appare quello di lesione personale commessa in danno della stessa persona vittima del reato di cui all'art. art. 612 bis, c.p.”.
“Se, dunque, si assume la prospettiva dell'interesse avuto di mira dal legislatore - prosegue la sentenza -, che è, in definitiva, quello di assicurare una protezione più intensa del bene giuridico tutelato dall'art. 582, c.p., quando esso sia aggredito con modalità particolarmente gravi ed odiose, appare evidente che l'intervenuta remissione di querela renderà senza dubbio non perseguibile il delitto di atti persecutori […] ma non può incidere in nessun modo sulla perseguibilità di un reato, che, in quanto aggravato secondo una delle modalità richiamate dall'art. 585, co. 1, c.p., il legislatore ha voluto venisse sottratta ai potere dispositivo della persona offesa”.
19-09-2013 23:43
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