La moglie mette la firma a nome del marito per avere un prestito. Anche se c'è il consenso del marito è reato di falso.
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 27 agosto 2013 n. 35543
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 35543/2013.
Secondo il Supremo Collegio “sul piano oggettivo, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale; sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo”.
27-08-2013 23:02
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