La misura cautelare viene meno. L'indagato mantiene l’interesse all’impugnazione di quell’ordinanza con riferimento all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 maggio - 7 giugno 2013, n. 25198
Presidente Bardovagni – Relatore Barbarisi
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza deliberata in data 12 ottobre 2012, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, dichiarava l'inammissibilità delle istanze di riesame avanzate nell'interesse di G.M. e C.V. avverso l'ordinanza emessa in data 8 giugno 2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino che disponeva la misura cautelare delle arresti domiciliari, per sopravvenuta carenza di interesse.
In fatto era accaduto che C.V. , G.M. , I.C. , Ca.Fr. , unitamente ad altre persone, nelle rispettive qualità (il Ca. , quale primario e direttore del reparto chirurgia generale II dell'ospedale (omissis) , la G. , quale direttore sanitario di presidio dell'ospedale sito in viale (omissis) , lo I. quale aiuto chirurgo, il C. quale direttore sanitario dell'ospedale ...) erano stati sottoposti a indagini con riferimento a condotte tenute dal 2004 al 2007, consistite nell'aver effettuato, nonostante ciò non fosse consentito, numerosi Interventi di chirurgia estetica, di chirurgia ambulatoriale, di accertamenti strumentali In regime di day - hospital, ovvero di ricovero ordinario (il Ca. e lo I. ), facendo in modo che i pazienti destinatari di tali prestazioni non venissero inseriti nella lista d'attesa ed evitassero, in tal modo, i tempi lunghi imposti dalla prenotazione ufficiale. Agli stessi pazienti, poi, secondo l'ipotesi d'accusa, era stato anche consentito, a volte, di non pagare il ticket.
Il Tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento 20 giugno 2011, in parziale riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari, sostituiva la misura degli arresti domiciliari per tutti gli indagati con quella del divieto di dimora nel territorio di ....
Con sentenza 27 marzo 2012 la Corte di Cassazione, adita dai ricorrenti, annullava l'ordinanza rimettendo gli atti al Tribunale. Nelle more del giudizio di Cassazione il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in data 12 novembre 2011 revocava la misura coercitiva per carenza di esigenze cautelari, provvedimento avverso il quale il Pubblico Ministero presentava appello ottenendo dal Tribunale del riesame di Napoli in data 20 gennaio 2012 nuovo divieto di dimora in .... Il 4 giugno 2012 gli indagati venivano rinviati a giudizio, mentre il Giudice delle indagini preliminari revocava la misura nei confronti di tutti, mentre il Pubblico Ministero presentava appello nei soli confronti di I. e Ca. .
Il Tribunale, a seguito della revoca da parte del Giudice delle indagini preliminari del divieto di dimora nei confronti di tutti i prefati, riteneva le istanze inammissibili per carenza di interesse. Quanto alla richiesta delle difese degli astanti di ottenere una pronuncia circa la legittimità della custodia cautelare e di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o comunque di sussistenza delle esigenze cautelari dichiarava che la medesima era parimenti inammissibile recando la sola firma degli imputati con a fianco la firma o l'autentica dei difensori sicché l'atto era privo di autentica da parte di un notaio o di altro soggetto abilitato. Poiché la domanda per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta la sua proposizione doveva essere personale ovvero presentata a mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. in modo da esplicitare la finalità dell'atto.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha Interposto tempestivo ricorso per cassazione, con due distinti atti, ma dal contenuto sovrapponibile, G.M. e C.V. chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
In particolare è stato rilevato dai ricorrenti che, anteriormente alla decisione del Tribunale, la Cassazione aveva ritenuto la piena ammissibilità del ricorso sia sotto il profilo della sussistenza del concreto interesse alla decisione sia sotto il profilo della regolarità formale della sottoscrizione dell'istanza da parte dell'Imputato. Dopo la revoca della misura custodiate nella cancelleria della Corte di legittimità era stata infatti depositata la medesima dichiarazione di interesse alla decisione sottoscritta dall'imputato e dal difensore e la Corte l'aveva ritenuta ammissibile. Inoltre il difensore ha, ai sensi dell'art. 39 disp. att. il potere di autentica di qualsiasi dichiarazione proveniente dall'imputato; infine, al sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., la mera dichiarazione di interesse a ottenere una decisione sull'insussistenza dei gravi indizi per avere la possibilità di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione, non è un diritto riservato esclusivamente all'imputato. Peraltro il difensore si era limitato a depositate la dichiarazione del proprio assistito.
Osserva in diritto
3. - I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
3.1 - La pronuncia inoppugnabile di annullamento costituisce una decisione i-donea a fondare il diritto dell'Indagato alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.). Il raccordo tra interesse all'impugnazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, rv. 211194; Cass., Sez. Un., 25 giugno 1997, rv. 208165; Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, rv. 234268). Sussiste, di conseguenza, l'interesse dell'indagato al ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in punto di gravi indizi di colpevolezza, quando detto provvedimento, nelle more del giudizio di legittimità, abbia perso efficacia o sia stato per qualunque ragione revocato, posto che, anche nel caso in cui il provvedimento revocatolo abbia riconosciuto la mancanza originaria di un quadro di gravità indiziaria permane l'interesse alla pronuncia sul punto della Corte di Cassazione sia sotto il profilo di cui all'art. 314 cod. proc. pen. che sotto quello dell'art. 405 cod. proc. pen., comma 1 bis, introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, attesi i riflessi della decisione del giudice di legittimità sul potere di archiviazione del pubblico ministero.
3.2 - Ciò posto occorre rilevare che l'interesse, peraltro nella fattispecie esplicitato dai ricorrenti in modo autonomo, non ha bisogno delle forme proprie della domanda per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., non essendovi nessuna ragione perché ciò avvenga e in assenza di una norma che lo imponga, essendo piuttosto sufficiente la soia esplicitazione dell'interesse alla verificazione della legittimità del provvedimento purché oggetto di una specifica e motivata deduzione, i-donea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alta parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà (Sez. 6, 14 gennaio 2009, n. 3531, Gervasi, rv. 242404; Sez. U, 16 dicembre n. 7931, 2010, rv. 249002, Testini) circostanza questa che, nella fattispecie, è, per entrambi gli imputati, pacifica e neppure posta in dubbio dal giudice.
Il Tribunale non doveva pertanto dichiarare inammissibile le richieste de libertate avendo i ricorrenti esplicitato il loro interesse alla pronuncia come sopra esplicitato.
Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
10-06-2013 23:00
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