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Sentenza

INFORTUNI SUL LAVORO. Esposizione all'amianto.
INFORTUNI SUL LAVORO. Esposizione all'amianto.
Cass. pen., Sez. IV, ud. 23 ottobre 2012 - dep. 21 dicembre 2012, n. 49815
Nell'ambito delle malattie determinate dall'esposizione all'amianto le vittime sono colpite da affezioni determinate dalla contaminazione con la sostanza e la condotta attribuibile ai responsabili dell'azienda è attiva, in quanto l'esposizione all'agente lesivo, in modo improprio, è frutto di una determinazione di tipo organizzativo, avente un rilievo condizionante, poiché se il lavoratore non fosse stato addetto a quella particolare lavorazione l'evento non si sarebbe verificato. Al fine di ritenere la sussistenza del nesso causale è, dunque, necessario, innanzitutto, dimostrare che la patologia sia stata determinata dall'esposizione alla sostanza nociva. (Nella fattispecie la Corte di Legittimità annulla con rinvio la gravata pronuncia per carenza di motivazione sulla sussistenza o meno in concreto della esposizione all'amianto del lavoratore, quale prima necessaria condizione affinché possa essere attribuita alla parte datoriale la responsabilità del verificatosi evento morte del prestatore.)
Avv. Antonino Sugamele

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